dalla newsletter del sito Franco Abruzzo.it
(In coda tutte le regole delle pensioni Inpgi)
Legge 24 dicembre 2007 n. 247 – Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Articolo 1 – comma 5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo.
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IL SOLE 24 ORE dell’8 gennaio 2008
Welfare. Gli effetti dell’estensione delle finestre per i trattamenti riservati a chi matura i requisiti massimi
VECCHIAIA, ASSEGNO PIÙ LONTANO
Tra il compimento dell’età e il ritiro possono trascorrere anche nove mesi – Il congelamento della pensione potrà creare difficoltà a categorie obbligate a lasciare il posto di lavoro
di Sergio D’Onofrio
Con la riforma del Welfare, la legge 247/07, anche per andare in pensione di vecchiaia occorre attendere l’apertura delle finestre. E per i lavoratori dipendenti ciò significa un’attesa anche di sei mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno.
L’innovazione ha sollevato molte richieste di chiarimenti tra i lettori che hanno scritto alle caselle di posta elettronica del Sole 24 Ore. E ha spinto anche l’Inps a prendere posizione: nel messaggio 30923/2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 gennaio) l’istituto di previdenza ha chiarito che «poiché i requisiti per l’apertura della finestra sono soltanto quelli anagrafici e contributivi non è necessario cessare l’attività lavorativa nel trimestre in cui gli stessi vengono raggiunti».
L’Inps “interpreta”, alla luce del nuovo quadro normativo, il decreto legislativo 503/92. L’articolo 1, comma 1 del decreto prevede che: « Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età» anagrafica. E il comma 7 precisa: «il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro».
Un legame, quello tra maturazione del diritto e cessazione del rapporto di lavoro, che non ha posto problemi fino a quando la decorrenza della pensione di vecchiaia scattava dal mese successivo a quello di raggiungimento dell’età. Ora, invece, i lavoratori potrebbero trovarsi per qualche mese senza stipendio e senza pensione.
Va detto poi che la legge 108/90 dà alle imprese la facoltà di recedere ad nutum, cioè senza vincoli, dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile. La distanza tra la maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia e la decorrenza della pensione pone dunque anche il problema di “interpretare” la legge 108/90 nel senso di chiarire che i sistemi di tutela reale o obbligatoria dei lavoratori arrivano fino all’apertura della finestra.
Tuttavia, per alcune categorie di lavoratori (per esempio, ferrovieri, piloti eccetera) la distanza tra la maturazione del requisito alla pensione di vecchiaia e la decorrenza dell’assegno potrebbe diventare ancora più problematica, visto che per contratto questi dipendenti devono lasciare il servizio al compimento dell’età massima prevista.
La legge 247/07 prevede quattro scaglioni annuali a cadenza trimestrale. Il calendario si presenta più favorevole per i lavoratori dipendenti, in quanto la pensione spetterà dal primo mese del secondo trimestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti anagrafici e contributivi. Mentre i lavoratori autonomi resteranno in lista di attesa tre mesi in più.
Per avere un’idea delle differenze tra le due categorie facciamo l’esempio di due donne che compiono 60 anni a febbraio 2008. La pensione decorrerà dal 1° luglio per la lavoratrice dipendente e dal 1°ottobre per la lavoratrice autonoma. A parità di condizioni, le decorrenze sono le stesse per gli uomini dopo il compimento del 65° anno di età.
Nessun rischio corrono invece i lavoratori dipendenti che hanno deciso di restare in attività fino al 65° anno di età pur avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità. Infatti, questi lavoratori, trovandosi in una situazione di “finestra aperta”, possono aggirare l’ostacolo della ritardata decorrenza della pensione di vecchiaia con una domanda di pensionamento per anzianità presentata anche un solo mese prima del compimento del 65° anno di età.
C’è da dire infine che non tutti i pensionati di vecchiaia saranno soggetti al posticipo della decorrenza. L’Inps ha precisato che le finestre previste dalla legge sul welfare non saranno applicate a coloro che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre del 2007.
In questa situazione si trovano, per esempio, molte lavoratrici dipendenti che al compimento dei 60 anni si sono avvalse della facoltà di restare al lavoro fino a 65 anni come i colleghi. Ricorrendo tali condizioni, potranno percepire il primo assegno dal mese successivo alla presentazione della domanda.
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INPGI-LE PENSIONI DEI GIORNALISTI
SCALONE DI DUE ANNI.
Dal primo gennaio 2008 pensione di anzianità per i giornalisti a 59 anni, mentre per gli iscritti all’Inps scatterà a 58 anni (con la legge 247/2007 sul welfare)
nota tecnica di Franco Abruzzo
La “riforma previdenziale” del Governo Prodi, approvata con la legge sul welfare, prevede che dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti conseguano la pensione di anzianità (con 35 anni di contributi) all’età di 58 anni. I giornalisti dipendenti, invece, andranno in pensione di anzianità a 59 anni. Lo “scalone” dell’Inpgi in sostanza è di 2 anni (dai 57 anni del 2007 ai 59 anni del 2008). Viene comunque riconosciuta ai giornalisti la possibilità di conservare i vecchi requisiti di accesso alla pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione). In tal caso all’importo della pensione si applicano aliquote di abbattimento progressive, in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa, ovvero, se più favorevole, rispetto ai 40 anni di contribuzione. Chi andrà in pensione con un anno di anticipo rispetto ai 59 anni si vedrà decurtata la pensione del 4,76%; con due anni del 9,09; con tre del 13,04; con quattro del 16,67 e con cinque del 20,00. Rimane il fatto della discrepanza di trattamento tra Inps e Inpgi: perché i giornalisti dal 2008 potranno incassare la pensione di anzianità a 59 anni rispetto ai 58 degli altri lavoratori dipendenti?
La riforma previdenziale approvata dall’Inpgi eratificata dai Ministeri vigilanti il 24 aprile 2007 modifica, a far data dal 1° gennaio 2006, nove articoli del Regolamento delle prestazioni previdenziali. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età. Ed ecco un quadro sommario dei trattamenti Inpgi:
1. Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2000, i giornalisti conseguono la pensione di vecchiaia all’età di 65 anni (60 anni le donne) con almeno 20 anni di contributi. Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che, alla data del 31/12/1992, possono vantare almeno 15 anni di contribuzione. Con il 1° luglio 2007 hanno cessato di esistere sia la pensione di vecchiaia anticipata (con 30 anni di contributi) sia la pensione prevista dall’articolo 33 del Cnlg (60 anni e 33 anni di contributi). Le istruzioni sono leggibili in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-vecchiaia.htm
2. Pensioni di anzianità
Per i giornalisti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per accedere alla pensione d’anzianità con una posizione contributiva inferiore ai 40 anni sono questi: 59 anni e 35 anni di contributi (questi numeri valgono anche per il 2009); 60 anni sono richiesti nel 2010, nel 2011 e nel 2012; 61 anni nel 2013; 62 anni nel 2014. Le istruzioni sono leggibili in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-anzianita.htm
Utili gli anni Inps e gli anni Inpgi/2
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell’assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Sono considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, i periodi di iscrizione e di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. Esodo e prepensionamento (art. 37 legge 416/1981)
Per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti.
CHE COSA CAMBIERA’ E DA QUANDO CON LA RIFORMA PREVIDENZIALE INPGI
in: http://www.inpgi.it/INPGI_NEWS/inpgi_news-2007-cambiamenti-riforma.htm