da Franco Abruzzo.it
In presenza di rapporti di lavoro svolti secondo le modalità tipiche della subordinazione e nei quali è riscontrabile l’essenza dell’attività giornalistica, consegue il dovere per la RAI di versare all’Inpgi – e non ad altro ente – i contributi previdenziali relativi a detti rapporti. Così la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha deciso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo integralmente la pretesa contributiva dell’Inpgi riferita a 6 giornalisti che negli anni dal 1999 al 2003 avevano lavorato per programmi non inseriti in testate registrate. Su tale ultimo aspetto, il Tribunale ha sostenuto in particolare che la circostanza che in alcuni casi i lavoratori abbiano operato all’interno di una struttura non classificata, nell’organizzazione RAI, come testata giornalistica appare irrilevante in quanto l’art. 2103 c.c. impone e tutela la corrispondenza tra le mansioni svolte e la qualifica di inquadramento e tale tutela non può essere preclusa da scelte organizzative ed unilaterali del datore di lavoro. Peraltro, nella specie, il giudice ha anche accertato, dall’istruttoria documentale e testimoniale, che tutti i programmi per i quali i sei giornalisti avevano prestato attività (“Permesso di soggiorno”, “Il baco del millennio”, “Diversi da chi”, ”Ponte radio” ecc.) avevano una finalità informativa nei rispettivi settori e che l’attività giornalistica svolta dai predetti lavoratori appariva funzionalmente coerente con i programmi nei quali essi operavano. (Tribunale di Roma, Lavoro, 30/10/2007, n. 18220). (www.inpgi.it)