Con le sentenze n. 10045/2017 e n. 9949/2017 il Tribunale del Lavoro di Roma ha ulteriormente confermato la fondatezza di quanto rilevato dai funzionari ispettivi dell’Istituto in tema di accertamento della natura subordinata – ex art 12 del CCNLG – di alcuni corrispondenti formalmente inquadrati come lavoratori autonomi.
In particolare il Tribunale, sulla posizione dei giornalisti recuperati come corrispondenti ex art 12, ha ritenuto che agli stessi dovesse confermarsi la qualifica di corrispondenti, cosi come disposto nel verbale di accertamento, per aver reso con sostanziale continuità’ nel tempo la prestazione di fornire e comunicare notizie da una determinata località.
I Giudici hanno altresì affermato che l’insieme del complesso degli elementi probatori e dei rilievi acquisiti dagli ispettori, efficacemente valorizzati dai Legali dell’ente, consente di ritenere con sufficiente certezza che sussistano i requisiti tipici della subordinazione in ambito giornalistico. In particolare e’ stata raggiunta la prova della continuità’ nel tempo delle prestazioni in funzione della programmazione del giornale, dell’obbligatorietà dell’esecuzione nel rispetto dei tempi e dei canoni organizzativi fissati dall’azienda e dall’inserimento stabile e funzionale nell’organizzazione aziendale, ravvisabile nella copertura informativa fornita – in esclusiva o meno – dai giornalisti in questione.
Da ultimo, il Giudice ha confermato l’irrilevanza del principio della “buona fede” in caso di erroneo versamento di contributi ad un Ente Previdenziale diverso dall’INPGI, relativo a rapporti di lavoro dipendente di natura giornalistica non correttamente inquadrati dal punto di vista previdenziale. In particolare ha confermato l’orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi in materia, secondo il quale non e’ invocabile, da parte del datore di lavoro, l’esimente dell’aver ritenuto sussistente l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS, anziché dell’lNPGI, relativamente ad una giornalista dipendente che svolga mansioni prettamente giornalistiche, tenuto conto che il datore non può certamente ignorare il contenuto e la effettiva natura del rapporto di lavoro instaurato con una propria dipendente.
Le pronunce, pertanto, hanno integralmente confermato i provvedimenti di accertamento e recupero contributivo adottati dell’Istituto. (E.G. per NL)