Giornalisti. INPGI: il jobs act per gli autonomi è legge. Ecco cosa cambia

INPGI1 - Giornalisti. INPGI: il jobs act per gli autonomi è legge. Ecco cosa cambia

Deducibilità totale delle spese di formazione sostenute dai professionisti, introduzione di tutele in caso di ritardati pagamenti, introduzione del lavoro agile (smart working) tramite l’uso di strumenti informatici e più tutele per le neomamme. Sono alcune delle novita’ introdotte dal Disegno di legge sul lavoro autonomo e agile, approvato definitivamente in terza lettura al Senato. Un provvedimento che guarda 2,5 milioni di italiani, tra partite Iva, free lance professionisti e collaboratori.
I compensi per le prestazioni dovranno avvenire entro un termine concordato, mai superiore a 60 giorni. Se il termine non viene pattuito, la scadenza naturale sara’ entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
Le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps potranno avere l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se non si astengono dal lavoro. Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno automaticamente l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, rimarra’ sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo, pero’, “il venir meno dell’interesse” del cliente. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino a che il bambino (anche adottato, o in affidamento) non compira’ 3 anni. Durante il congedo, inoltre, la lavoratrice potrà avvalersi della sostituzione di un collega che sia in possesso delle medesime competenze professionali. E’ previsto in caso di malattia o infortunio grave, tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi che resta sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Deducibili, entro i 10 mila euro all’anno, i costi sostenuti dai liberi professionisti per seguire master, o corsi di aggiornamento, o per iscriversi a convegni o congressi. Sarà possibile dedurre anche le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati (entro il limite annuo di 5mila euro); gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Nei Centri per l’impiego pubblici (Cpi) verra’ allestito uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per favorire l’incontro fra domanda ed offerta.
Le amministrazioni pubbliche devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Dal primo luglio 2017 verra’ riconosciuta la Dis-coll (l’indennita’ di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 da un decreto attuativo Jobs Act) ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari iscritti alla Gestione separata dell’INPS, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%.
Si promuove lo ‘smart working’, inteso come modalita’ di svolgimento della prestazione lavorativa “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, e con “il possibile utilizzo di strumenti tecnologici”. Viene promosso il lavoro agile allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La prestazione lavorativa, precisa la norma, può essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’accordo individua anche i tempi di riposo del lavoratore (cd. diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori prestazioni sociali, “finanziate da apposita contribuzione”, destinate soprattutto ad associati vittime di una “significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà”, o con “gravi patologie”. (E.G. per NL)

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