INPGI ha prorogato al 30/09/2019 il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale dei liberi professionisti con regime forfettario.
A seguito delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies della Legge n. 58/2019 (di conversione del Decreto Legge n. 34/2019), l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 64/E, ha precisato che i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA, dovuti da alcune categorie di contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e che applicano il regime fiscale di vantaggio per l‘imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 /2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, sono posticipati al 30/09/2019.
La disciplina ha carattere generale e trova quindi applicazione anche nei confronti di quei giornalisti rientranti nelle predette fattispecie.
Pertanto i giornalisti interessati dalla proroga potranno presentare ad INPGI la comunicazione reddituale entro il 30/09, senza che incorrano nelle sanzioni di cui di cui all’art. 8 del Regolamento.
Ai fini procedurali, sarà tuttavia necessario che gli interessati comunichino all’Istituto la sussistenza nei loro confronti dei requisiti previsti dalla norma, che comportano la proroga dei termini di scadenza dei versamenti fiscali.
decreto legge n. 98 /2011
Ma non è l’unica novità che riguarda l’INPGI.
Il Comitato Amministratore della Gestione Separata ha infatti approvato oggi l’adesione al c.d. “saldo e stralcio”.
Nell’ambito degli interventi legislativi volti a favorire la regolarizzazione delle inadempienze fiscali e contributive è stata introdotta, con la Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 185, legge n. 145/2018) la facoltà, per i soggetti in grave situazione economica, di aderire alla richiesta di pagamento dei debiti iscritti a ruolo ottenendo una riduzione dell’ammontare del tributo o contributo dovuto all’erario.
Tenuto conto che la misura (denominata “saldo e stralcio”) non trova applicazione diretta in relazione ai debiti contributivi maturati nei confronti degli Enti e delle Casse di Previdenza privatizzati, il Legislatore, nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” (art.16 quinquies, comma 1, del DL n. 34, convertito con legge n. 58/2019) è nuovamente intervenuto sulla materia, prevedendo la possibilità, per gli Enti stessi, di recepire facoltativamente nel proprio ordinamento le misure agevolative previste dalla citata Legge di Bilancio, riaprendo i termini per la presentazione al concessionario della riscossione delle relative istanze fino alla data del 31/07/2019.
Alle istanze già presentate e giacenti presso il concessionario potranno aggiungersi, quindi, quelle che i giornalisti interessati avranno la facoltà di presentare – sempre al concessionario, avvalendosi dell’apposita modulistica da questo predisposta – fino al predetto termine del 31/07/2019.
In particolare, la facoltà di estinzione agevolata dei debiti contributivi – risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 – riguarda i giornalisti il cui valore ISEE familiare non risulti superiore a 20.000 euro.
Per chi rientra in tale fattispecie, i debiti iscritti a ruolo possono essere estinti – senza corrispondere le sanzioni – versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
■ al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
■ al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
■ al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a euro 20.000.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge, non potranno beneficiare della misura agevolativa coloro che risultino debitori di crediti contributivi azionati dall’INPGI a seguito di accertamento.
Si ricorda, infine, che – sempre in base a quanto previsto dal legislatore – non essendo vigente, nella fattispecie, il principio dell’automatismo delle prestazioni, la parte di contribuzione non versata per effetto dell’agevolazione non darà luogo ad alcuna corrispondente prestazione previdenziale a carico dell’Ente. (E.G. per NL)