La fattispecie del cumulo gratuito e’ stata introdotta dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ed ha previsto la facolta’ di utilizzare – ai fini della maturazione del diritto ad ottenere una prestazione pensionistica – tutti i periodi contributivi esistenti presso gli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
Il cumulo gratuito viene esteso anche agli assicurati che maturino i requisiti contributivi per la pensione anticipata, ex “Riforma Fornero” (attualmente 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e a coloro che siano gia’ in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico autonomo in una o piu’ gestioni, purche’ non siano gia’ pensionati.
La pensione deve prevedere l’utilizzo di tutta la contribuzione versata nei vari enti e/o Gestioni previdenziali.
La norma trova applicazione anche nei confronti degli iscritti all’Inpgi sia con riferimento ai periodi accreditati presso la Gestione sostitutiva dell’Ago (c.d. Inpgi 1) che a quelli accreditati presso la Gestione separata (c.d. Inpgi 2).
Il Legislatore ha previsto che nel caso di esercizio della facolta’ del cumulo gratuito, l’ente erogatore della prestazione pensionistica debba essere sempre l’Inps. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il calcolo. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui l’iscritto intenda cumulare periodi esistenti solamente presso le due gestioni dell’Inpgi. In tal caso, questo Istituto assolvera’ la mera funzione di ente istruttore nei confronti dell’Inps che poi procedera’ al pagamento della prestazione.
L’Istituto, conseguentemente, ha proceduto sin da subito a trasmettere all’Inps le domande fino ad oggi pervenute (circa 15), ma nel contempo non ha emanato alcuna disposizione applicativa in attesa che il predetto ente disciplinasse gli aspetti procedurali attuativi della norma (recentemente chiariti con la circolare Inps n. 140 del 12.10.2017) e che vengano regolamentati con le apposite convenzioni – da stipulare con ciascun ente coinvolto nel processo – i dettagli operativi finalizzati alla gestione e definizione delle istanze degli iscritti.
Non appena firmata la convenzione, l’Inpgi provvedera’ ad emanare una circolare ai propri iscritti con la quale saranno precisati i termini e le modalita’ applicative della norma. (E.G. per NL)