Il continuo processo di trasformazione del mondo del lavoro e la “precarizzazione” dello stesso ha fatto registrare un progressivo intensificarsi del fenomeno delle c.d. “carriere miste”, vale a dire lo svolgimento di attivita’, lavori e professioni diversi nel corso della propria vita lavorativa.
Sul piano previdenziale cio’ ha fatto si’ che, sempre piu’ spesso, la posizione contributiva dei lavoratori si trovi ripartita tra diversi enti previdenziali e i tradizionali strumenti forniti per consentire l’utilizzo di tutti i diversi “spezzoni” contributivi accreditati – consistenti, in primo luogo, nella possibilita’ di ricongiungerli presso un’unica gestione previdenziale, con oneri a carico dell’interessato – si sono rivelati insufficienti ad assecondare adeguatamente le esigenze del nuovo scenario.
Per fornire una risposta efficace a tale fenomeno il legislatore ha adottato nel corso degli ultimi anni una serie di interventi legislativi, completati, da ultimo, dall’introduzione del “cumulo gratuito”.
La legge di stabilita’ 2017 (art. 1, comma 195 e segg. legge 232/2016), dal 1° gennaio 2017, infatti, ha esteso le possibilita’ di cumulo gia’ previste dalla precedente legislazione anche: agli iscritti presso la Gestione Separata Inpgi ed i regimi previdenziali dei liberi professionisti (di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996); agli assicurati che maturino i requisiti contributivi per la pensione anticipata ex art. 24 D.L. 201/2001 cosiddetta “Riforma Fornero” (attualmente 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – requisito da adeguare alla speranza di vita); agli interessati che siano gia’ in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico autonomo in una o piu’ gestioni, purche’ non siano gia’ pensionati.
La pensione deve obbligatoriamente prevedere l’utilizzo di tutta la contribuzione versata nei vari enti e/o Gestioni previdenziali, nessuna esclusa. Nulla cambia, invece, per quanto attiene al calcolo ed al pagamento.
Trattandosi di una norma di legge avente diretta applicazione all’Istituto in quanto espressamente richiamato, la stessa non necessita di alcuna delibera di recepimento.
I profili attuativi della normativa illustrata – come concordato in sede ministeriale – devono essere tuttavia definiti, in dettaglio, da una apposita circolare dell’INPS che disciplinera’ l’adeguamento delle procedure amministrative e gestionali per consentire il corretto esercizio della facolta’ di cumulo da parte degli interessati iscritti presso tutte le Casse e gli enti previdenziali privati.
L’INPGI, nel frattempo, ha comunque gia’ provveduto ad istruire circa 15 domande pervenute, inoltrando all’INPS le posizioni contributive esistenti presso il nostro Istituto. Il trattamento pensionistico maturato per effetto del cumulo, infatti – cosi’ come chiarito dal Ministero del Lavoro – dara’ comunque luogo all’erogazione di un unico assegno pensionistico da parte dell’INPS. (E.G. per NL)