Lo scorso 17 marzo il consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo “che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198” (Comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei Ministri).
Riguardo il primo argomento, ossia i prepensionamenti dei giornalisti, il decreto ridisegna i requisiti per la pensione di anzianità: età anagrafica di 61 anni – cioè non più di cinque anni prima dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia attualmente fissata a 66 anni – e aumento degli anni di contribuzione da 18 a 25, primo scalino verso la dichiarata tendenza ai 40 anni di contributi entro il 2019. L’innalzamento delle soglie è coerente, ma più mite rispetto quanto prospettato dall’Inpgi, che aveva disegnato un passaggio più drastico prevedendo un’anzianità contributiva di 38 anni già per il 2017. I nuovi parametri, inoltre, dovranno adeguarsi all’aspettativa di vita proprio come accade per tutti gli altri lavoratori. Queste misure dovrebbero servire anche a risanare lo stato di dissesto dell’Istituto previdenziale della categoria, per il quale le disposizioni transitorie del decreto stanziano 45 mln di euro a sostegno degli anticipi di pensione di vecchiaia fino al 2021. In merito alle regole degli stati di crisi delle case editrici, il decreto attuativo estende il regime vigente per le altre imprese. Vengono infatti uniformati i requisiti di accesso e le causali per richiedere il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, l’applicabilità del contratto di solidarietà e i trattamenti di integrazione salariale che, in particolare, vengono ricondotti alla durata massima di 24 mesi e alla disciplina quadro dell’istituto generale. A completamento della normativa, il decreto introduce un contributo a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio. (V.D. per NL)