Giornalisti: il vigore il nuovo Regolamento per la Formazione professionale continua (FPC)

Dal 1° giugno 2016, è operativo il nuovo Regolamento per la Formazione professionale continua (FPC) dei giornalisti italiani. Il testo (atteso e annunciato nei giorni scorsi) è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.

Questo nuovo Regolamento razionalizza e semplifica le precedenti disposizioni, con modifiche che hanno accolto anche alcune esplicite proposte avanzate de altre esigenze evidenziate nel corso della prima applicazione del sistema formativo introdotto dal 1° gennaio 2014. Ecco le novità più importanti e, in sintesi, le principali norme sulla Formazione: • i crediti in deontologia da acquisire nel triennio devono essere almeno 20 (sul totale di 60) e non più 15 (art. 2); • corsi online: tutti i 60 crediti formativi del triennio possono essere acquisiti anche esclusivamente con i corsi online. E’ infatti stata eliminata la precedente norma che poneva il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2); • gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti all’obbligo di formazione solo per l’acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2); • l’unità di misura dei crediti formativi è esclusivamente di 1 ora = 1 credito, fino a un massimo di 8 crediti a evento (art. 2); • i corsi di deontologia per i quali sono previsti 2 crediti aggiuntivi, oltre a essere gratuiti, devono essere interamente ed esclusivamente dedicati alla deontologia, al Testo unico della Carta dei doveri del giornalista o alle allegate Carte deontologiche di riferimento (art.2) • corsi aziendali: le aziende che intendono svolgere attività di formazione per i propri dipendenti devono preventivamente presentare richiesta al Consiglio dell’Ordine regionale, per un massimo di 7 crediti a evento e di 30 nel triennio (art 6); • l’assunzione di cariche elettive che prevedono la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esonero temporaneo dall’obbligo di formazione, solo e limitatamente per la durata del mandato (art. 11); • è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali (riconosciuti dal Cnog, il Consiglio nazionale dell’Ordine) fino a un massimo di 6 crediti nel triennio (art. 3); • l’insegnamento di materie riguardanti la professione in corsi o Master (riconosciuti dal Cnog) equivale sempre a 1 credito l’ora, fino a un massimo di 16 crediti nel triennio; • per i nuovi iscritti all’Ordine in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno (norma transitoria art. 2); • esenzioni: sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono un quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica (art 2); • i crediti eccedenti maturati nel triennio non possono essere computati nel triennio successivo (art. 2); • non è più prevista la possibilità di acquisire crediti formativi attraverso la pubblicazione di libri, indipendentemente dall’argomento trattato. (E.G. per NL)

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