La Corte d’Appello di Roma, su rinvio della Corte di Cassazione, ha rigettato l’opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da una società che gestisce canali “pay per view” che aveva previsto, quale forma di aggiornamento professionale per i propri giornalisti dipendenti, la concessione di un abbonamento gratuito ai programmi televisivi dell’emittente tv.
La controversia, risalente al 2007, si era venuta a creare a seguito di una verifica ispettiva che aveva evidenziato circa 15.000 euro di contributi non versati dall’emittente all’ente previdenziale in relazione al valore dei pacchetti degli abbonamenti concessi a titolo gratuito ai propri giornalisti dipendenti.
L’emittente televisiva aveva sostenuto che l’abbonamento riservato ai propri dipendenti costituisse uno strumento attraverso il quale aggiornare il personale giornalistico dipendente e che questo strumento, pertanto, avesse carattere formativo; di conseguenza tale spesa – ad avviso della pay tv – non costituiva una forma di retribuzione, come tale soggetta a contribuzione previdenziale, ma costituiva spesa strumentale, necessaria per la valorizzazione del capitale umano presente in azienda.
Dopo alterni gradi di giudizio, la Cassazione e’ stata di diverso avviso, affermando – in adesione alle risultanze del verbale ispettivo – che non poteva essere ritenuto “formativo”, per i giornalisti dipendenti, l’intero pacchetto abbonamento fornito dall’emittente, vista l’ampiezza ed eterogeneità dei contenuti. A dimostrazione del carattere strumentale della spesa sostenuta, invero, la società avrebbe eventualmente dovuto fornire dei pacchetti “mirati” per ogni suo dipendente, configurati in base all’attività svolta da quest’ultimo.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha applicato tali principi e ha conseguentemente dato ragione all’INPGI, confermando che la contribuzione e’ dovuta anche sui pacchetti di abbonamento “pay per view” concessi gratuitamente ai propri dipendenti. (E.G. per NL)