La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2982 del 27/01/2021, confermando la decisione resa dal giudice di primo grado, ha avallato quanto accertato dall’INPGI a seguito di un verbale ispettivo circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il direttore di una rivista mensile e la società editrice.
Attività tipica del direttore
La Corte, in particolare, ha ritenuto provata l’attività tipica delle mansioni di Direttore ex art. 6 CNLG alla luce dell’ampio svolgimento di attività giornalistica. In particolare, in termini di stesura di articoli e cura di rubriche, oltre alle direttive dal medesimo impartite agli addetti alla redazione.
Irrilevante soggezione del direttore all’editore
E’ stata, al contempo, ribadita l’irrilevanza dell’assenza di evidenti elementi di soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale. E ciò tenuto conto dell’ampia autonomia decisionale propria di chi dirige una testata giornalistica e del contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto dirigenziale.
Nessuna incompatibilità
Nella circostanza di specie è stata, altresì, ulteriormente affrontata – e risolta in senso conforme agli orientamenti da sempre attuati dall’INPGI – la questione dell’eventuale incompatibilità tra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e la titolarità della carica sociale di Consigliere di Amministrazione ricoperta dal Direttore.
Giornalista dipendente in una posizione di relativa terzietà rispetto all’esercizio del ruolo di datore di lavoro
“Ancora una volta, infatti, è stato ribadito il principio in funzione del quale l’appartenenza ad un organo collegiale, che esprime la proprie decisioni sulla base della sintesi degli orientamenti di ciascun componente, formalizzati attraverso il processo di votazione a maggioranza, colloca il giornalista dipendente in una posizione di relativa terzietà rispetto all’esercizio del ruolo di datore di lavoro, a differenza di altre fattispecie – quali la figura di Amministratore Delegato o di Amministratore Unico – nelle quali i due ruoli coincidono, dando luogo ad una incompatibilità assoluta tra la carica sociale e la posizione di lavoratore dipendente presso la stessa società”, spiega INPGI in una nota.
La Società era in condizioni di rilevare l’assoluta prevalenza, nell’ambito dell’attività sociale, del lavoro giornalistico svolto in qualità di Direttore del periodico
Il Collegio giudicante, infine, ha anche escluso, nel caso di specie, la ricorrenza della “buona fede” in capo alla Società per aver erroneamente assicurato il giornalista alla gestione separata INPS sul presupposto della qualifica di “Consigliere di Amministrazione” dallo stesso rivestita. E ciò in quanto la Società stessa era in condizioni di rilevare l’assoluta prevalenza, nell’ambito dell’attività sociale, del lavoro giornalistico svolto in qualità di Direttore del periodico. E, pertanto, la ricorrenza dell’obbligo assicurativo previdenziale nei confronti dell’INPGI. (E.G. per NL)