Con sentenza dello scorso 27/09/2018, il Tribunale di Roma ha confermato quanto rilevato in sede ispettiva dai funzionari dell’INPGI in merito sia ai tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato svolto presso un Ufficio Stampa che sulla natura giornalistica dell’attività svolta da una dipendente nell’ambito di trasmissioni televisive non direttamente riconducibili a testate editoriali giornalistiche.
Sotto il primo profilo, l’ampiezza delle prestazioni e l’intensità della collaborazione giornalistica (caratterizzata da continuità di impegno, responsabilità di un ufficio, pieno utilizzo delle strutture aziendali e coordinamento di altri collaboratori) sono state considerate dal Giudice sufficienti per affermare la natura subordinata del rapporto, risultando irrilevanti, viceversa, l’assenza di un obbligo di orario e di presenza, nonché lo svolgimento contestuale di altra attività lavorativa.
Per quanto concerne il secondo aspetto, il Tribunale ha ritenuto fondata la posizione dell’INPGI circa l’osservazione che, indipendentemente dalla trasmissione televisiva per cui viene prestata l’attività sono da considerare giornalistiche tutte le mansioni finalizzate alla raccolta, elaborazione e diffusione di notizie volte a creare contenuti informativi. (E.G. per NL fonte INPGI)