Giornalisti ed equo compenso. Solo le imprese in regola con la L 233/2012 avranno diritto ai contributi dell’editoria

Lo scorso 18 gennaio è entrata in vigore la legge n. 233 del 31 dicembre 2012, che ha il fine di “promuovere l’equità retributiva” dei giornalisti iscritti all’albo, che svolgono la loro attività presso quotidiani, periodici, anche telematici, agenzie di stampa ed emittenti radiofoniche, mediante un rapporto di lavoro autonomo.

Il provvedimento prevede a tal fine l’istituzione di un’apposita commissione presso il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di valutare, sulla base delle prassi retributive, l’equo compenso nel lavoro giornalistico. Precisa la stessa legge che “per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonchè della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”. Oltre a dover definire l’equo compenso dei giornalisti non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, la Commissione dovrà redigere un elenco, appunto, di quotidiani, periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive “che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri”. L’inclusione e la permanenza nel citato elenco risulta fondamentale per l’accesso ai contributi previsti a favore dell’editoria. L’art. 3 della legge n. 233/2012 prevede infatti che “A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco (…) per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione”. La Commissione, che durerà in carica tre anni, sarà composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da un rappresentante dell’INPGI. (D.A. per NL)
 

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