Giornalisti e Sismi – Renato Farina sospeso per 12 mesi

Il Pg impugna e chiede la radiazione


Milano, 30 ottobre 2006. Giornalisti collaboratori del Sismi: il Consiglio, dopo 2 mesi e 22 giorni di istruttoria, nella seduta del 28 settembre 2006 ha inflitto la sanzione della sospensione per 12 mesi a Renato Farina (vicedirettore di Libero) e ha assolto Claudio Antonelli (cronista di Libero). La decisione è stata impugnata oggi dalla Procura generale della Repubblica, che ha chiesto al Consiglio nazionale “di riformare la decisione impugnata con riguardo alla posizione del giornalista professionista Renato Farina applicando allo stesso la sanzione disciplinare della radiazione..ponendo rimedio a quanto il Consiglio territoriale non h a avuto la ‘forza’ numerica di fare”. L’atto è firmato dal sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Antonietta Pezza.

Farina ha ammesso “i rapporti intrattenuti con uomini del Sismi in qualità di informatore” e ha “confessato di avere accettato rimborsi” dal Sismi; ha intervistato i Pm Spataro e Pomarici “per carpire informazioni da trasmettere al Sismi” e ha coinvolto nella storia “l’ignaro redattore Claudio Antonelli”. La delibera, com’è noto, ha accertato la violazione da parte di Farina delle norme di deontologia professionale di cui all’avviso disciplinare del 6 luglio 2006, applicando, scrive la dott.ssa Pezza, “tuttavia una sanzione inadeguata rispetto alla gravità della condotta ascritta ed accertata”.

Hanno partecipato alla seduta del 28 settembre otto consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. E’ passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del favor rei. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quando si decide sulle persone come in questo caso.

Scrive la dott.ssa Pezza: “Il Consiglio territoriale, pure avendo rigettato l’improbabile istanza di ‘patteggiamento’ avanzato dal difensore, si è tuttavia lasciato prendere la mano dal contegno di ‘studiata’ sottomissione assunto dal giornalista in sede giudiziale (unica strada per evitare la conseguenza più grave) e da valutazioni metagiuridiche (afflizione derivata dalla pubblicità della vicenda) giungendo ad applicare una sanzione inaccettabile perché non rapportata alla gravità estrema delle violazioni che, ad avviso della scrivente, impongono di irrogare la sanzione massima prevista dall’ordinamento disciplinare”.

L’articolo 55 della legge 69/1963 sanziona con la radiazione la condotta del giornalista che ha gravemente compromesso la dignità professionale “fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’Albo”.

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