Giornalisti, dibattito su Franco.Abruzzo.it, intervento di Gianni De Felice: i giornalisti professionisti e i pubblicisti divisi da una “i”

In diverse pubblicazioni la “i” è stata tolta, provocando equivoci, che ora la Cassazione ha eliminato


da Franco Abruzzo.it

Mittente: “Gianni De Felice”
Destinatario: [email protected]

Data: 12/05/2007 10:22 AM

Soggetto: Re: Redattori pubblicisti e interpretazioni della Cassazione. Il commento amaro dell’avv. M. Franceschelli

Caro Franco, come sai non mi appassionano i decreti legge, codici, le pandette, i commi, le comparse, le arringhe, le sentenze, ma ho letto con vivo interesse l’intervento dell’avv. Massimo Franceschelli, avendovi trovato due preziosissimi pregi: la brevità e la chiarezza.
Mi sembra di non avervi trovato, però, anche una coerenza con quanto chiarisce – a mio avviso – la Legge istitutiva dell’Ordine n. 69/63. Legge calpestata da una fantasiosa modifica dello Statuto della Federstampa, in un Congresso – al quale partecipai anche io, commettendo la sciochezza di approvare la bizzarra proposta – che istituì la figura dei “professionali” (professionisti e pubblicisti tutti insieme), distinguendola da quella dei “collaboratori”, al pur giustissimo scopo di convogliare verso lì’Inpgi una massa contributiva che finiva invece all’Inps.
Le “parti sociali”, a quanto mi risulta, non hanno ancora potere legislativo.
Il Parlamento, che lo esercita – o almeno lo esercitava, quando non dedicava un terzo dell’anno a preparare la Finanziaria, un altro terzo ad approvarla e l’ultimo terzo alle vacanze – ha fissato a suo tempo due punti essenziali.
Primo. All’Ordine dei giornalisti “appartengono – seconda riga dell’art. 1 – i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo”, esprimendo con l’articolo determinativo “i” una precisa e netta distinzione, se non addirittura un’antitesi, tra le due figure. Come dire che una cosa sono i “giornalisti professionisti” e un’altra sono “i pubblicisti” (non qualificabili come giornalisti). In diverse pubblicazioni la “i” è stata tolta, provocando equivoci, che ora la Cassazione ha eliminato.
Secondo. La distinzione fra le due figure è perentoriamente sancita da un solenne adempimento: l’esame di idoneità professionale, che è l’esame di Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione. Impossibile sostenere l’eguaglianza professionale, contrattuale e retributiva fra un soggetto obbligato per legge al superamento di un esame di idoneità e un altro del tutto esentato da questo obbligo.
Non so in virtù di quale equilibristica e contorsionistica interpretazione venga disinvoltamente perpetrata e accettata questa manifesta incongruenza. Ma immagino che chi – pubblicista o no – esercitasse la professione di giornalista senza aver sostenuto l’esame di idoneità, dunque in violazione della vigente legge, potrebbe essere perseguito per “esercizio abusivo”.
Ho sostenuto queste tesi in dodici anni di militanza nel CNOG, riuscendo a godere di una vasta impopolarità fra i pubblicisti. Fra i quali riconosco tantissime eccellenti professionalità (commercialisti, avvocati, medici, docenti, dirigenti della pubblica amministrazione eccetera) e mi onoro di avere tantissimi carissimi amici. Sono coloro ai quali son riuscito a far capire che il mio non è “razzismo” professionale, ma semplice desiderio – o devo dire sogno? – di chiarezza e ancor più semplice voglia di omologazione del nostro curioso Paese al resto dell’Europa.
La mia tesi è che in un Paese normale i “pubblicisti professionali” si metterebbero a posto con la legge, sostenendo l’esame di idoneità e diventando professionisti. Gli altri – i “pubblicisti collaboratori” – rinuncerebbero seriamente alla qualifica di “giornalisti” (visto che sono già medici, avvocati, commercialisti eccetera), che la legge istitutiva – come indicato al secondo rigo dell’art. 1 – non riconosce loro.
Conosco molti colleghi che condividono questo avviso, ma esitano a manifestarlo perché il voto dei pubblicisti è comune con quello dei giornalisti per le alte cariche e per molte strutture degli organi di categoria. Rispetto il comportamento di tutti. Tuttavia temo che anche la voglia di poltrone (nonché di poltroncine, sedie, strapuntini, pouf) e la fame di “quote” abbiano contribuito a deformare il volto del giornalismo italiano. Spero che lo salvi l’Europa.
Con molti ossequi all’avvocato Franceschelli e un caro abbraccio a te.
Gianni de Felice

In: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1431

Sentenza della Cassazione (Sezione Lavoro) n. 23472 del 12.11.2007

L’editore può rifiutare la prestazione lavorativa in redazione del giornalista pubblicista impiegato in condizioni di subordinazione perché il rapporto è nullo.

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