da Franco Abruzzo.it
Uffici stampa – Qualche chiarimento si è reso necessario. Negli ultimi anni l’Ordine della Lombardia aveva concesso l’iscrizione all’elenco dei Pubblicisti a tutti coloro che lavoravano negli uffici stampa da almeno due anni, dopo aver frequentato un corso a pagamento e superato un esame finale. Questo è potuto accadere grazie a una sanatoria della legge 150/2000 deliberata dal Consiglio nazionale. Ora, su pronuncia dal Consiglio nazionale, non si può più fare ricorso a corsi di formazione ad hoc per ottenere l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti.
L’Ordine nazionale dei giornalisti, in una nota a firma del presidente Lorenzo Del Boca del 29 gennaio 2007 e riportata in calce, ha indicato agli Ordini regionali i nuovi percorsi da seguire per il riconoscimento dell’attività di pubblicista agli addetti agli Uffici stampa pubblici e privati.
Nella seduta del 3 ottobre 2007 il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha preso in esame le varie domande presentate per diventare pubblicisti. Alla luce della legge ordinistica del 1963 (che non è cambiata) e della nota del presidente dell’Ordine nazionale, il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha ribadito i criteri ai quali attenersi e i requisiti che è necessario avere per chi, lavorando negli uffici stampa, fa ora richiesta di iscrizione all’Albo dei pubblicisti:
– due anni ininterrotti di lavoro
– le ricevute dei pagamenti per l’attività svolta (con la prova della tracciabilità bancaria)
– la dichiarazione di un responsabile dell’Ufficio Stampa che sia iscritto all’Ordine dei Giornalisti (non deve essere iscritto all’Elenco Speciale). che attesti il lavoro giornalistico
– comunicati stampa di carattere giornalistico (60 pezzi) ed eventuale riscontro di pubblicazione di essi su testate regolarmente registrate.
Le pratiche che non hanno i requisiti richiesti non potranno quindi essere accolte dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. In particolare le dichiarazioni di Amministratori Delegati o proprietari di azienda non hanno valore ai fini dell’iscrizione all’Ordine.
Riportiamo qui sotto il testo della lettera che il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Lorenzo del Boca, il 29 gennaio 2007 ha indirizzato all’Ordine di Milano, alla Procura generale della Repubblica di Milano e all’Ufficio III (Libere professioni) della Direzione generale Giustizia civile del Ministero della Giustizia:
Oggetto: Addetti uffici stampa – Corsi di formazione e aggiornamento – Delibera Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 9 giugno 2003.
In riferimento alla nota prot. n. 340 del 16 gennaio u.s., relativa alla materia in oggetto, si precisa quanto segue.
Con comunicazione prot. n. 71 del 10 gennaio scorso indirizzata ai Consigli regionali, il Comitato esecutivo ha rammentato che l’iscrizione in qualità di pubblicisti da parte dei dipendenti pubblici che alla data di entrata in vigore della legge n. 150/2000 fossero risultati in servizio presso gli uffici stampa di enti pubblici, previa anche frequenza a corsi di formazione promossi dall’Ordine, è da considerarsi non più possibile.
La materia dell’iscrizione degli addetti agli uffici stampa degli enti pubblici era stata oggetto da ultimo della delibera del Consiglio nazionale del 9 giugno 2003, allegata alla citata nota di codesto Ordine, nella quale erano indicate riportate le motivazioni che avevano portato ad attribuire anche gli addetti degli uffici stampa privati le medesime opportunità dei dipendenti pubblici, ferma restando per loro la presentazione di documentazione comprovante l’attività di ufficio stampa regolarmente retribuita da almeno due anni (buste paga o fatture).
In entrambe le situazioni, pubblica e privata, era stata peraltro sempre subordinata la possibilità di applicazione delle normative agevolanti l’iscrizione ai soli soggetti svolgenti la funzione di addetto stampa entro i termini indicati dalla legge n.150/2000. Da ciò deriva che, comunque, coloro che avessero iniziato la loro attività successivamente a tale termine non avrebbero potuto beneficiare di dette previsioni, né l’eventuale frequenza ai Corsi dell’Ordine ex l.n. 150/2000 avrebbe potuto avere efficacia di sanatoria, atteso peraltro che la stessa era concorrente con altri requisiti di attività e non aveva di per sé carattere abilitante.
In tal senso, si conferma che attualmente possono essere addetti agli uffici stampa degli enti pubblici solo coloro che sono già iscritti all’Ordine mentre per quanto concerne gli uffici stampa privati ai fini dell’iscrizione all’elenco pubblicisti valgono per loro le disposizioni generali della l.n. 69/1963, attività giornalistica continuativa e regolarmente documentata e retribuita per un biennio, a nulla rilevando a tal fine la frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento sia pur specificatamente rivolti agli uffici stampa. Nel concreto, gli Ordini sono chiamati a valutare se l’attività documentata a supporto della richiesta di iscrizione sia di natura giornalistica o meramente commerciale.
Si resta a disposizione per ogni utile apprendimento e si inviano distinti saluti.
Il presidente
Lorenzo Del Boca”
Onlus – Qualche chiarimento è dovuto anche agli aspiranti pubblicisti, che sono membri di una Onlus. Anche costoro devono documentare di essere retribuiti per ottenere l’iscrizione all’Albo. L’editoria e il giornalismo non rientrano, infatti, tra le attività delle Onlus previste dalla legge 460/1997. Così gli aspiranti pubblicisti che svolgono attività di volontariato (legge 266/1991) anche aderendo alle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolate dal dlgs 460/1997 devono esibire la documentazione contabile. Anche questa è una decisione adottata, nella seduta del 7 novembre 2007, dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia sulla base dell’articolo 10 del dlgs 460/1997 che fissa i settori nei quali si può dispiegare l’attività delle Onlus. E fra queste attività non c’è, come detto, l’editoria né il giornalismo.
In base all’articolo 1 (IV comma) della legge 69/1963 “sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. L’articolo 35 della legge citata disciplina le
Per saperne di più:
Le iscrizioni nell’elenco dei pubblicisti dell’Albo dei giornalisti.
ricerca di Franco Abruzzo, docente universitario a contratto di “Diritto dell’informazione”
in: www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2766 e in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1363