Giornalisti. Confermati in Cassazione i criteri applicati dall’INPGI in materia di accertamento del lavoro subordinato 

iscrizione, rapporto di lavoro SUBORDINATO

La presenza di un rapporto di lavoro subordinato era stata accertata da INPGI presso una primaria stazione televisiva.
Con la recente sentenza n.19979/2020 la Corte di Cassazione ha confermato la fondatezza di un accertamento ispettivo effettuato dai funzionari dell’INPGI a fronte del quale era stato riconosciuto lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato “di fatto” da parte di due giornalisti – addetti a un’importante testata televisiva – formalmente inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Cassazione conferma i principi applicati per accertamento lavoro subordinato

La suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha avuto occasione di ribadire l’efficacia dei principi applicati dall’Istituto, in base ai quali l’elemento fondamentale caratterizzante il vincolo della subordinazione, in ambito giornalistico, è dato dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista all’interno dell’organizzazione aziendale, dalla continua messa a disposizione delle energie lavorative in una determinata area di informazione di cui il giornalista si assume la responsabilità, assicurando la copertura di detta area per il perseguimento degli obiettivi editoriali.

Elementi tipici del contesto editoriale e giornalistico

Tali elementi – in quanto tipici del contesto editoriale e giornalistico – assumono, pertanto, rilevanza preminente e assorbente rispetto agli altri tradizionali indici rivelatori della subordinazione, quali la disponibilità di una postazione di lavoro fissa, l’utilizzo degli strumenti aziendali, la pattuizione di un compenso fisso mensile, il rispetto delle direttive dei superiori gerarchici e il coordinamento con la direzione per la fruizione delle ferie.

Solco giurisprudenziale consolidato

La pronuncia, che si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, costituisce, pertanto, una ulteriore conferma dell’impostazione interpretativa elaborata dall’Istituto in tale materia. (E.L. per NL – fonte INPGI)

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