Ancora una volta la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha ribadito l’importanza dell’analisi delle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro, riconoscendo la sussistenza della subordinazione caratterizzata “dall’inserimento stabile funzionale” del giornalista nell’organizzazione aziendale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 442 del 10/01/2019, si e’ pronunciata ancora una volta a favore dell’INPGI sul tema dei criteri di individuazione del rapporto di lavoro subordinato nel lavoro giornalistico e, ponendo fine ad un contenzioso durato oltre 12 anni, ha condannato un’azienda editoriale al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni riferiti alla posizione di un giornalista formalmente inquadrato come autonomo, ma, di fatto, svolgente attività di redattore con qualifica di corrispondente.
A nulla sono valsi i rilievi della ricorrente, che ha posto l’accento sul contemporaneo svolgimento di attività giornalistica anche in favore di un altro datore di lavoro, considerato che tale incarico attribuito al giornalista da altri soggetti era esercitato come attività libero professionale e, pertanto, non incidente “in termini preclusivi allo svolgimento di attività giornalistica in regime di subordinazione”.
La Corte ha rilevato che la stipulazione di un contratto di collaborazione non e’ idonea ad escludere l’accertato vincolo della subordinazione, anche sulla base delle modalità di svolgimento del rapporto – caratterizzato, sin dal suo inizio, da subordinazione attenuata, propria del lavoro intellettuale del giornalista. E’ emerso, infatti, che il giornalista in questione era stato stabilmente inserito nell’organizzazione editoriale, dato che assicurava con continuità un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di lanci di agenzia e di articoli, con apporto soggettivo e creativo, sui fatti di cronaca ed attualità nel territorio calabrese.
Ancora una volta, pertanto, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha ribadito l’importanza dell’analisi delle modalità concrete di svolgimento del rapporto di lavoro, riconoscendo la sussistenza della subordinazione caratterizzata “dall’inserimento stabile funzionale” del giornalista nell’organizzazione aziendale. (M.L. per NL)