Giornalisti. Cambiano le regole: da aprile entrerà in vigore il registro degli aspiranti pubblicisti. Necessaria comunicazione per accedere

Registro

A partire dal 01/04/2020 ogni Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti istituirà il registro degli aspiranti pubblicisti.
Ciò avrà il fine di prevedere un percorso formativo, con una data di inizio, per coloro che vogliono ottenere l’abilitazione professionale e che pertanto dovranno presentare una comunicazione di inizio attività all’ordine regionale competente seguendo altresì dei corsi di preparazione gratuiti, frontali oppure online.
Gli aspiranti pubblicisti, infatti, saranno tenuti ad acquisire almeno 20 crediti formativi deontologici.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà contenere: l’autocertificazione relativa alle generalità, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali, la data di inizio dell’attività con descrizione della stessa; l’indicazione della testata, o delle testate, che hanno pubblicato i primi articoli o servizi radiotelevisivi; l’indicazione del direttore responsabile.

Riscontro

La comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e l’ordine competente comunicherà l’avvenuta iscrizione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Obblighi

Dovranno iscriversi al registro degli aspiranti pubblicisti anche coloro che hanno iniziato la pratica a partire dal 01/01/2019, mentre saranno esentati coloro che abbiano iniziato la loro attività prima del 31/12/2018. L’iscrizione al registro potrà essere retrodatata al massimo di 90 giorni, ma bisogna sottolineare che tale disposizione non si applica a coloro che hanno iniziato la pratica prima dell’entrata in vigore del registro.
Agli iscritti verrà consegnato il “Testo unico dei doveri del giornalista”.

Conclusione del percorso

Al termine del biennio di pratica gli aspiranti pubblicisti dovranno produrre al Consiglio dell’Ordine regionale la documentazione prevista dall’art 35 della legge 69/1963 (oltre al materiale previsto dalle delibere regionali). Si tratta dei giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e dei certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Oltre a tutto questo, ai sensi della legge citata, sarà necessario corredare la domanda di iscrizione dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato di residenza; 3) dichiarazione del direttore responsabile della pubblicazione sull’attività giornalistica svolta (ai sensi dell’art. 34 della legge sull’ordinamento della professione di giornalista; 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali. (A.N. per NL)

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