Da ieri è attiva sulla pagina apposita INPGI la procedura per adempiere alla comunicazione dei dati reddituali da parte dei liberi professioni iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi per l’anno 2017.
Il servizio sarà attivo ogni giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. La scadenza per l’invio della comunicazione senza applicazione di sanzioni è il 31/07/2018.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che nell’anno 2017 hanno svolto attività autonoma giornalistica:
1) Libero-professionale con Partita IVA;
2) con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore )
3) come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, ovvero in Società tra Professionisti (STP).
I giornalisti che contemporaneamente all’attività libero professionale hanno svolto “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale.
I giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione.
I giornalisti che hanno svolto esclusivamente attività da Co.Co.Co. non sono tenuti a presentare la comunicazione dei redditi. Tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione.
In ogni caso, sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica autonoma – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2017.
La comunicazione 2017 deve essere presentata entro il 31/07/2018 esclusivamente in modalità telematica collegandosi alla pagina apposita dell’INPGI.
La modalità telematica è disponibile dal 19/06/2018 (dalle ore 12:00 alle ore 20:00);
dal 20/06/2018 (dalle 8:00 alle 20:00). Se la comunicazione viene presentata dopo il 31/07/2018 si applica una sanzione calcolata come percentuale del contributo soggettivo minimo, che è quindi ridotta per i primi 5 anni di iscrizione all’Albo e per i pensionati. (E.G. per NL)