Giornalismo, principio forte su diritto di cronaca da Corte Edu: lavoro giornalisti va tutelato anche se manca accredito stampa

Corte EDU

Secondo i giudici della Corte europea per i diritti dell’uomo, la raccolta delle informazioni è un elemento preparatorio essenziale nel giornalismo e deve quindi essere protetto in base alla libertà di stampa assicurata dall’articolo 10 della Convenzione, anche se il cronista viola un divieto di partecipazione a una manifestazione.
Se le autorità nazionali non prendono in considerazione la particolare condizione del giornalista che svolge la sua attività professionale – anche se non accreditato da un giornale o da una tv – per raccontare alla collettività degli avvenimenti di interesse pubblico, pur violando un divieto di partecipazione a una manifestazione, è certa la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, spiega sul tema la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) riprendendo un intervento della prof. Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale.

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Butkevich contro Russia depositata il 13/02/2018 con la quale i giudici internazionali hanno accolto il ricorso di un giornalista televisivo ucraino e condannato la Russia per violazione dell’articolo 10 della Convenzione che assicura la libertà di espressione.
I fatti trattati dalla Corte EDU sono stati riassunti dalla prof. Castellaneta sul suo blog: “Durante lo svolgimento di una manifestazione antiglobalizzazione a San Pietroburgo, il giornalista aveva disatteso l’ordine della polizia che aveva vietato la partecipazione all’evento: era stato così fermato, sottoposto a un procedimento amministrativo e sanzionato con una detenzione amministrativa di tre giorni, poi ridotti a due. Di qui il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che gli ha dato ragione.
In particolare, per quanto riguarda la violazione del diritto del giornalista alla libertà di espressione, Strasburgo ha sottolineato che le autorità nazionali non hanno considerato la circostanza che il ricorrente non agiva come privato cittadino ma come giornalista, con ciò riconoscendo la necessità di un differente trattamento proprio in ragione della funzione della stampa”.

“Poco importa – osserva la Corte – che il reporter non era stato accreditato da un giornale o da una televisione. Quello che conta, infatti, non è il mero dato formale, ma la circostanza che il cronista stava agendo come giornalista, raccogliendo le informazioni necessarie su un evento pubblico al fine di informare la collettività”, sottolinea la professoressa Castellaneta, disaminando il provvedimento.
“La raccolta delle informazioni è per la Corte un elemento preparatorio essenziale nel giornalismo e, quindi, deve essere protetto in base alla libertà di stampa assicurata dall’articolo 10 della Convenzione, che include anche la pubblicazione di fotografie. Non solo. I giudici interni non hanno effettuato alcun bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa e il fine, seppure legittimo, di prevenire disordini, così come non hanno considerato che la rimozione di un giornalista dalle scene delle dimostrazioni richiede un ‘rigido scrutinio’ proprio per non violare la libertà di stampa.
Di qui la violazione dell’articolo 10 e la condanna allo Stato in causa, tenuto a versare al giornalista 7mila euro per i danni non patrimoniali e 2mila euro per le spese”,
conclude la prof. Castellaneta. (E.G. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Giornalismo, principio forte su diritto di cronaca da Corte Edu: lavoro giornalisti va tutelato anche se manca accredito stampa

 

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

Ricevi gratis la newsletter di NL!