Giornali e giornalisti: perquisizioni a raffica. E’ ora di dire “basta!”. Violate la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le sentenze (Goodwin e Roemen)della Corte di Strasburgo

I giudici nazionali sono tenuti ad applicare le norme della Convenzione secondo i principi ermeneutici espressi dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo


dalla newsletter del sito www.francoabruzzo.it

di Franco Abruzzo

Il segreto professionale dei giornalisti è salvaguardato in maniera efficace soltanto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze Goodwin e Roemen della Corte di Strasburgo sull’argomento. L’articolo 10 (Libertà di espressione), – ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -, recita: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione “assoluta” delle fonti dei giornalisti.

La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=179). La Corte, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non uffici ali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”.

L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: “La libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un’importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di una tale prot ezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane da guardia” e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi (vincolanti anche per i nostri magistrati) sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (il testo è in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=554).

Va detto anche che gli articoli della Convenzione operano e incidono unitamente alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le sentenze. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici e i magistrati (dell’Ufficio del Pm) dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul modello della giustizia inglese. «La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione..i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati» (Antonio Bultrini, La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: considerazioni introduttive, in Il Corriere giuridico, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650). D’altra parte, dice l’articolo 53 della Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l’interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Non a caso il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo: “I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo” (in Fisco, 2001, 4684).

La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. Davanti ai magistrati delle Procure, i giornalisti (incriminati per violazione del segreto istruttorio o sottoposti a perquisizione dal Pm a caccia delle prove sulle fonti) devono invocare l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nelle interpretazioni vincolanti date dalle sen tenze Goodwin e Roemen. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale, invocando, con le norme nazionali (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 e articolo 138 del Dlgs 196/2003 sulla privacy), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nell’interpretazione che la Corte di Strasburgo ne ha dato con le sentenze Goodwin e Roemen.

Questa linea è l’unica possibile anche per evitare di finire sulla graticola dell’incriminazione per “violazione del segreto d’ufficio” (art. 326 Cp) in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, – magistrati, cancellieri o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 Cp. E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326 Cp, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…loquace) e le perquisizioni, arma ormai spuntata dopo la sentenza Roemen della Corte di Strasburgo..

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LA VICENDA DEL PM DI MATERA.

PERQUISIZIONE GIORNALISTI.

INTERROGAZIONE MANCINI (SDI).

CHIESTO L’INTERVENTO DI MASTELLA.

Cosenza, 31 luglio 2007. A proposito delle perquisizioni al Quotidiano della Calabria, l’on. Giacomo Mancini (Sdi) ha rivolto un’interrogazione al Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, per chiedere ”se in tali atti e nelle modalita’ di esecuzione non ravveda il tentativo di condizionare e di limitare il diritto di libera informazione esercitato dai suddetti giornalisti e dalle loro rispettive testate”. L’interrogazione, oltre che da Mancini e’ cofirmata dal capogruppo della RNP, Roberto Villetti, e dal responsabile nazionale giustizia, Enrico Buemi, rivolta al ministro della Giustizia Clemente Mastella, e si riferisce alle recenti perquisizioni, avvenute nei confronti di alcuni giornalisti, tra cui Carlo Vulpio del Corriere della Sera e Chiara Spagnolo del Quotidiano della Calabria. ”Il 26 luglio 2007, su mandat o della Dottoressa Annunziata Cazzetta, sostituto della Procura della Repubblica di Matera, – scrivono i parlamentari socialisti -sono state perquisite case, uffici e autovetture di cinque giornalisti (Carlo Vulpio del Corriere della Sera, Gianloreto Carbone di Chi l’ha visto?, Nicola Piccenna, Emanuele Grilli e Nino Grilli del settimanale lucano ”il Resto” e l’ufficio e l’abitazione del capitano della compagnia dei Carabinieri di Policoro, e sono stati sequestrati personal computer, floppy disc, cd, video dvd, taccuini, agende telefoniche, documenti vari. Arbitrariamente – continuano i tre dirigenti dello SDI- sono stati sequestrati anche i pc di persone estranee a ogni accusa, e cioe’ dei figli (di cui uno minorenne) e della moglie del giornalista Carlo Vulpio; un atto questo, violento e scioccante, anche in considerazione del fatto che moglie e figli di Vulpio hanno aperto i rispettivi pc in presenza dei poliziotti e dell’esperto informatico che li accompagnava mostrand one tutto il contenuto. A scongiurare l’ingiustificato sequestro – scrivono Mancini, Villetti e Buemi nell’ interrogazione a Mastella- non e’ bastato neppure l’aver dimostrato che i tre pc erano essenziali al lavoro e alla vita studentesca dei tre congiunti di Vulpio; e cioe’, della moglie, che insegna Storia e Filosofia al Liceo classico e nel pc ha grafici e documenti relativi alla propria professione; del figlio maggiorenne, che studia Architettura all’Universita’ e nel proprio pc ha disegni e programmi di disegno indispensabili agli studi e, urgentemente in questo periodo, indispensabili ai suoi esami universitari; dell’altro figlio di Vulpio, minorenne, che nel pc ha spartiti musicali e quant’altro occorra a uno studente di musica al Conservatorio (pezzi musicali, etc)”. ”Nei confronti dei giornalisti – ricordano i parlamentari – e’ stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere, finalizzata alla diffamazione, accusa ”perfezionata” con l’attribuzione del ”c oncorso morale” a uno degli indagati (Vulpio). I professionisti, da piu’ tempo, stanno occupandosi con passione e professionalita’ di riferire attraverso le loro testate all’opinione pubblica nazionale le vicende legate alle inchieste che hanno toccato anche il mondo della magistratura lucana e in modo particolare di quella cosiddetta ”Toghe lucane”; In data 30 luglio- ricordano i parlamentari socialisti riferendo della seconda perquisizione -su mandato della Procura della Repubblica di Catanzaro, sono state perquisite l’abitazione, e la casa di vacanza della giornalista del Quotidiano della Calabria, Chiara Spagnolo, e la redazione di Catanzaro del giornale stesso e sono stati sequestrati i computer della professionista”. ”Le operazioni sono durate diverse ore e – evidenziano i dirigenti dello SDI -non hanno risparmiato gli oggetti personali come le agende dell’adolescenza, le foto, i biglietti di auguri, i cd musicali le poesie copiate dai libri che sono stati tutti m inuziosamente setacciati. Su tali fatti hanno espresso la dura protesta gli Ordini nazionale e regionali dei giornalisti, della Federazion e nazionale della stampa e delle testate giornalistiche interessate”. Per questi motivi Giacomo Mancini, Robero Villetti e Enrico Buemi hanno chiesto a Clemente Mastella di sapere ”se e quali collegamenti esistono tra le due perquisizioni disposte nei confronti di giornalisti che tra l’altro si occupavano tutti delle indagini condotte dal Dott. Luigi De Magistris della Procura della Repubblica di Catanzaro; se e’ a conoscenza di nuove e future ulteriori iniziative nei confronti di altri professionisti e dello loro testate; se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi per verificare la corretta condotta degli uffici di procura che hanno proceduto alla perquisizione nei confronti dei suddetti giornalisti”. (ASCA -red/mcc/sr 311713 LUG 07)

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Inchiesta Catanzaro: l’Ordine e il sindacato

dei Giornalisti della Calabria contro le perquisizioni.

Catanzaro, 31 luglio 2007. L’Ordine e il sindacato dei Giornalisti della Calabria esprimono forte preoccupazione, dopo aver appreso delle perquisizioni disposte dalla Procura di Catanzaro nell’abitazione e nella residenza estiva della giornalista professionista Chiara Spagnolo, nonché nella redazione de “Il quotidiano della Calabria”, giornale presso il quale la Spagnolo lavora, nell’ambito delle indagini su una presunta fuga di notizie relativa all’inchiesta denominata “Why not”.

“Alla collega Spagnolo – sostengono Ordine e sindacato dei Giornalisti calabresi – sono stati sequestrati due computer oltre che materiale cartaceo ed informatico relativo anche ad altre due inchieste della Procura catanzarese, la Poseidone e la ‘Toghe lucane’ sul presunto comitato d’affari che avrebbe agito in Basilicata. Il provvedimento, che richiama alla mente una recente analoga iniziativa della Procura di Matera a carico di altri professionisti dell’informazione, ancora una volta pone nel mirino un giornalista per la presunta violazione del segreto istruttorio quando è noto a tutti che i giornalisti, pubblicando le notizie di cui vengono, previa adeguata verifica, a conoscenza, fanno soltanto il proprio lavoro. Nel doveroso rispetto per l’attività della magistratura – prosegue il comunicato – Ordine e sindacato dei Giornalisti calabresi sottolineano come strumenti investigativi particolarmente invasivi, come certamente è quello della perquisizione, vanno normalmente ad impattare con un’alta caratura criminale e tendono a disvelare, utilizzando l’elemento sorpresa, elementi che il criminale intende sottrarre alla attività investigativa. Con i giornalisti, che sono dei professionisti e non dei criminali, attività istruttorie meno invasive potrebbero essere altrettanto o ancor più efficaci, soprattutto se le stesse attività sono finalizzate, come certamente sono, alla individuazione dei veri artefici dell’eventuale reato e non di un ‘capro espiatorio’. È infatti di assoluta evidenza – conclude la nota – che se un giornalista pubblica un documento segreto, vuol dire che qualcuno, a contatto col segreto per il proprio ruolo o la propria funzione, tale segreto ha violato”. (AGI)

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