E’ stato pubblicato sulla GU n.184 del 08/08/2016 il decreto concertato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico che individua i media specializzati
Nel merito, si ricorderà che l’art. 1, comma 939, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), sopra citata, il quale, nel vietare la pubblicita’ di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, prevede, tra l’altro, che «sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico...». In ottemperanza alla delega legislativa concessa, i ministeri citati hanno approvato il D.M. 19/07/2016 pubblicato sulla G.U. 184 del 08/08/2016 che, chiarendo (art. 1 c. 1) che per «trasmissioni televisive generaliste» si intendono i canali televisivi digitali terrestri generalisti di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 177/2005, e s.m.i. gia’ legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione, ha (all’art. 2 c. 1), individuato i «media specializzati», da intendersi: "1) i canali televisivi digitali terrestri appartenenti alle tipologie di programmazione tematica di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i., come definiti dal piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; 2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle digitali terrestri; 3) i canali televisivi a pagamento diffusi su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view); 4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali; 5) i canali radiofonici nazionali e locali". Ciò posto, a mente dell’art. 3 c. 1 del DM in parola, "In nessun caso possono essere considerati «media specializzati», ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, i canali televisivi o radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico di minori". Le disposizioni in parola sono tuttavia suscettibili di essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia in tecnica digitale. (E.G. per NL)