L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del consiglio del 22 marzo 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 7, e lettera b), n. 5;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» in particolare, l’art. 2, comma 12, lettere i), l) ed m);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi’ come modificata dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli
articoli 46, comma 1, 70 e 71;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di
nuove imprese» ed in particolare l’art. 1, commi 2 e 4, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1°
febbraio 2007;
Vista la delibera n. 417/01/CONS recante «Emanazione di linee guida
in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta
dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed
all’introduzione dell’euro» pubblicata nel Bollettino e nel sito web
dell’Autorita’ il giorno 22 novembre 2001;
Vista la delibera n. 78/02/CONS recante «Norme di attuazione
dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 maggio 2002, n. 103;
Vista la delibera n. 179/03/CSP recante «Approvazione della
direttiva generale in materia di qualita’ e carte dei servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero
2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
Vista la delibera n. 664/06/CONS recante «Adozione del regolamento
recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di
servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
del 27 dicembre 2006;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006;
Rilevato che l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto, l’offerta tariffaria degli operatori della
telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo
costo del traffico telefonico;
Vista la delibera 96/07/CONS con la quale, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’Autorita’, ha
stabilito le modalita’ per attuare tale disposizione, nonche’ i
presidi sanzionatori applicabili;
Ritenuto che, per facilitare la comprensione delle condizioni
economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte
presenti sul mercato sia necessario, contestualmente, adottare
ulteriori misure ai sensi dell’art. 71 del codice delle comunicazioni
elettroniche, il quale prevede che l’Autorita’ assicura la
pubblicazione di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai
prezzi e alle tariffe (nonche’ alle condizioni generali vigenti in
materia di accesso e di uso dei servizi telefonici) e promuove la
fornitura di informazioni che consentano a consumatori ed utenti
finali di valutare autonomamente il costo di modalita’ di uso
alternative, anche mediante guide interattive;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita»: l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dalla legge 31 luglio 1997;
b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
c) «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche»
adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
d) «consumatore»: la persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all’attivita’ lavorativa, commerciale o professionale
svolta;
e) «operatore della telefonia»: un’impresa che e’ autorizzata,
tra l’altro, a fornire al pubblico servizi telefonici accessibili al
pubblico;
f) «servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa’ dell’informazione di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
g) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di
emergenza tramite uno o piu’ numeri, che figurano in un piano
nazionale o internazionale di numerazione, e che puo’ inoltre, se
necessario, includere uno o piu’ dei seguenti servizi: l’assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la
fornitura di servizi non geografici;
h) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell’utenza
per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei
servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul
mercato in attuazione dell’art. 71 del codice.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla
fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da
parte degli operatori della telefonia fissa e mobile.
3. Con successivi provvedimenti, l’Autorita’ puo’ estendere
l’ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti
finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 3.
Informazioni al consumatore
1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facolta’ di scelta
tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di
conoscere gratuitamente:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche
loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’operatore della
telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun
abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una
volta l’anno dovra’ essere comunicata la generalita’ delle condizioni
economiche inerenti al contratto in corso.
3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto
all’informazione di cui al comma 1, lettera a), mediante accesso
interattivo alla rete.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), l’operatore della
telefonia, fornisce con cadenza bimestrale il numero totale delle
chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati)
secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di
fatturazione, nonche’ la durata media e la durata totale delle
chiamate effettuate.
5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto
di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante
accesso riservato che dovra’ essere garantito da almeno due delle
seguenti modalita’:
a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di
assistenza clienti o altro numero gratuito;
b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore;
c) via sms gratuito, digitando un codice.
6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano
luogo al diritto di usufruire di una quantita’ di servizi
predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di
telefonia informa il consumatore, in prossimita’ dell’esaurirsi di
dette quantita’, dell’imminente ripristino delle condizioni
economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
Art. 4.
Confrontabilita’ tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie
standard di consumo
1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione
tra le offerte proposte sul mercato, l’Autorita’, previa
consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese
interessate, individua con apposito provvedimento una congrua
articolazione di tipologie standard di consumo dei servizi di
telefonia.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresi’, le
modalita’ con le quali gli operatori della telefonia indicano nei
propri siti web la valorizzazione in termini di spesa delle offerte
proposte, in relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.
Art. 5.
Confrontabilita’ tra offerte dello stesso operatore secondo i profili
di consumo individuali
1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni
personalizzate di convenienza economica tra le offerte, comunque
denominate, proposte dallo stesso operatore, l’Autorita’, previa
consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese
interessate, definisce le modalita’ con le quali gli operatori della
telefonia rendono disponibili, sui propri siti web, guide interattive
per la valorizzazione in termini di spesa delle offerte
sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo proprio del
singolo richiedente.
Art. 6.
Confrontabilita’ tra offerte di telefonia di operatori diversi
1. L’Autorita’, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto
contestuale, anche con modalita’ interattive, tra le condizioni
economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa
consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese
interessate, disciplina le modalita’ e i requisiti di accreditamento
dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la
comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.
Art. 7.
Sanzioni
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3,
4, 5 e 6, si applicano le sanzioni previste dall’art. 98, comma 16,
del codice, come modificato dall’art. 34, decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono adottati
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
delibera.
2. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorita’.
Napoli, 22 marzo 2007
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori
Innocenzi Botti – Napoli