Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche’ tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (09A04746)
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Premesso:
che sono state indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009
consultazioni elettorali amministrative;
Visto:
a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta’ di dettare prescrizioni atte a garantire
l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di
parita’, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l’art. 1, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta’
della Commissione in materia di par condicio nella programmazione
radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ alla tutela
delle pari opportunita’ tra uomini e donne, l’art. 3 del testo unico
della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nonche’ gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997,
nonche’ l’11 marzo 2003;
d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme
per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», e
successive modificazioni;
e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le
consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in
particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del
sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e
provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile
1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni
amministrative nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
f) visto lo statuto della Regione siciliana;
g) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n.
35, recante «Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale»;
h) vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25,
recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al
sindaco e al presidente della provincia regionale»;
i) rilevato altresi’, con riferimento a quanto disposto dal comma
2 dell’art. 1 della delibera sulla comunicazione politica e i
messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne
elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni
interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
l) consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni
6 e 7 giugno 2009, nonche’ a quella per le relative elezioni di
ballottaggio.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere
efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo
alla consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale
ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede
regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata
giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni,
nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonche’ nelle
ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un consiglio
provinciale, o di almeno un consiglio di un comune capoluogo di
provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di
tanti consigli comunali da interessare complessivamente almeno un
quarto della popolazione residente.
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle
regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e
comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita’
indicate di seguito:
a) la comunicazione politica e’ effettuata mediante forme di
contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste
dall’art. 9, nonche’ eventuali ulteriori trasmissioni televisive e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono
svolgersi in condizioni di parita’ tra i soggetti politici aventi
diritto, ai sensi del successivo art. 3;
b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4;
c) l’informazione e’ assicurata mediante i notiziari e gli altri
programmi a contenuto informativo, di cui all’art. 5;
d) in tutte le altre trasmissioni non e’ ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono
essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale,
ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi
politici.
Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
RAI
1. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente
delibera e quella del termine di presentazione delle candidature
nelle trasmissioni di comunicazione politica e’ garantito l’accesso:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei
consigli provinciali o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia
o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da
rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che costituiscono un gruppo nel relativo consiglio regionale.
2. Il tempo disponibile e’ ripartito per il 50 per cento in
proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli
provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in
modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di
cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti
politici:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo
simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare
almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla
consultazione;
b) ai candidati alla carica di presidente della provincia o alla
carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con
popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per
l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni
capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40
mila abitanti.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile e’
ripartito per una meta’ in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera b) e per una meta’ in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione
e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di
presidente della provincia o di sindaco nei comuni capoluogo di
provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti,
le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione
regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati
ammessi ai ballottaggi.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che
sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3
individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai
quali e’ affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si
rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti
prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi
diritto puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni,
purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’
altresi’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita’ e pari
opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo
l’applicazione dei principi di equita’ e di parita’ di trattamento
nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.
10. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi di legge.
Art. 4.
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette
messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all’art. 3, comma 3.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente delibera, la RAI comunica all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero
dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all’art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche’ la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita’ di
coprire piu’ di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e’
valutata dalla Commissione con le modalita’ di cui all’art. 11 del
presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e’ presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni
interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni
successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione
delle candidature;
b) e’ sottoscritta, se il messaggio cui e’ riferita e’ richiesto
da una coalizione, dal candidato all’elezione a presidente della
provincia o a sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche’ con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti
con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti
dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i
messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori.
6. Per quanto non e’ espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 5.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri
di tutela del pluralismo, dell’imparzialita’, dell’indipendenza,
della completezza, dell’obiettivita’ e della parita’ di trattamento
fra le diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano comunque in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter
attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei
notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato
di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o
di esponenti politici.
3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi
di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e di valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu’ ampia ed
equilibrata presenza e possibilita’ di espressione ai diversi
soggetti politici.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati,
e’ assicurato d’ufficio dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle
norme vigenti.
Art. 6.
Programmi dell’accesso
1. I programmi regionali dell’accesso nelle regioni interessate
dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo
a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
Art. 7.
Trasmissioni per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI
cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione
dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all’art. 4 possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita’ che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
Art. 8.
Illustrazione delle modalita’ di voto e presentazione delle liste
1. Almeno dal quinto giorno successivo all’approvazione del
presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni
interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la
presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e
trasmette altresi’ una scheda televisiva e una radiofonica che
illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali
e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento
al sistema elettorale ed alle modalita’ di espressione del voto, ivi
comprese le speciali modalita’ di voto previste per gli elettori
diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che
le renda fruibili alle persone non udenti.
Art. 9.
Tribune elettorali
1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche
privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza
stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i
rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e
raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine
per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante
per ciascuno dei soggetti politici individuati all’art. 3, comma 1.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine
per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante
per ciascuno dei soggetti politici individuati all’art. 3, comma 3.
4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e
anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i
candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di presidente della
provincia e di sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque
con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso
accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e
trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione
e’ in ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa
in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo’
proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita’ del mezzo, devono
tuttavia conformarsi quanto piu’ possibile alle trasmissioni
televisive. L’orario delle trasmissioni e’ determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente
diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta’ degli
altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e’ possibile con il
consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalita’ di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’art.
11.
Art. 10.
Trasmissioni per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI
cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione
dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all’art. 4 possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita’ che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
Art. 11.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalita’ di
svolgimento, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di
ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario
di massima delle trasmissioni di cui alle lettere a) e b), comma 1,
art. 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi’
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi’, sino al termine della
competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto
informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate,
indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la
ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei
programmi di informazione di cui all’art. 5.
4. Il presidente della Commissione, sentito l’ufficio di
presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per
l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche’ le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Art. 12.
Responsabilita’ del consiglio d’amministrazione e del direttore
generale
1. Il consiglio d’amministrazione ed il direttore generale della
RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla
Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2009
Il presidente: Zavoli