Gazzetta Ufficiale N. 91 del 19 Aprile 2007 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione 12 aprile 2007

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali


Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali della regione Sicilia, indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della regione Valle d’Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali, indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007. (Deliberazione n. 57/07/CSP).

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
12 aprile 2007;
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l’art. 7, comma 1;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale», e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;
Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto
1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana» e successive modifiche;
Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n.
7, recante «Nuove norme per l’elezione del presidente della Regione
siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per
l’elezione dell’assemblea regionale siciliana. Disposizioni
concernenti l’elezione dei consigli provinciali e comunali»;
Visto lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e
successive modificazioni;
Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n.
2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma
Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali;
Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e
successive modificazioni;
Vista la legge della regione autonoma Valle d’Aosta 9 febbraio
1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e
del consiglio comunale» e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche’ modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche’ modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli
organi degli enti locali, nonche’ disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche’ modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante
«Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in
materia di comunicazione politica e parita’ di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali»;
Visto il decreto dell’assessore della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali della regione Sicilia del 13 marzo
2007, n. 592, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e
14 maggio 2007 i comizi per le elezioni del presidente e del
consiglio della provincia regionale di Ragusa e di sindaci e dei
consigli comunali della regione Sicilia;
Visti il decreto del presidente della regione autonoma della
Sardegna del 26 marzo 2007, n. 36, recante «Elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali dei comuni della Sardegna» e la
deliberazione della giunta regionale della Sardegna del 20 marzo
2007, n. 11/12, con i quali sono stati fissati per il 27 e 28 maggio
2007 i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma
Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2007, n. 16/A, con il quale sono
stati convocati i comizi per l’elezione del sindaco e del consiglio
comunale di Garniga Terme per il 27 maggio 2007;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle
d’Aosta del 5 marzo 2007, n. 83, con il quale sono stati convocati i
comizi per l’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei
consiglieri dei consigli comunali di Arnad, Issime e Valsavarenche
per il giorno 20 maggio 2007;
Visto il decreto del presidente della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 072/Pres del 26 marzo 2007, con il quale
sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del sindaco, del
vice sindaco e dei consiglieri dei comuni del Friuli-Venezia Giulia
per il 27 e 28 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 marzo 2007, con
il quale sono stati convocati i comizi elettorali previsti per i
giorni 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo di numerose amministrazioni
provinciali e comunali, il cui elenco e’ disponibile sul sito web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti,
relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai
mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della
provincia e del consiglio della provincia regionale di Ragusa fissate
per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni dei sindaci e dei
consigli comunali della regione Valle d’Aosta fissate per il giorno
20 maggio 2007 e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali
e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate
per i giorni 27 e 28 maggio 2007, e si applicano su tutto il
territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano
l’attivita’ di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse
hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali,
sino a tutta la seconda giornata di votazione, salva una eventuale
estensione in relazione a votazioni di ballottaggio.
2. L’elenco delle province e dei comuni interessati dalle
consultazioni elettorali e’ reso disponibile sul sito web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 2.
Riparto degli spazi di comunicazione politica
1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l’entrata in
vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle
campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall’art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di
cui alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno
due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il
tempo disponibile e’ ripartito tra i soggetti aventi diritto per il
cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il
restante cinquanta per cento in modo paritario;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con
criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che
presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i
consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti
ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente
provvedimento.
2. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del
giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi
di equita’ e di parita’ di trattamento tra i soggetti politici, oltre
che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un
ciclo di piu’ trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita’ di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax,
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali
variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile,
tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
4. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita’ e pari
opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.
5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla
responsabilita’ di una specifica testata, sono sospese nei giorni 12,
13 e 14 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione
Sicilia, nei giorni 19 e 20 maggio 2007 relativamente alle elezioni
della regione Valle d’Aosta, nei giorni 26 e 27 maggio 2007
relativamente alle elezioni della regione Trentino-Alto Adige e nei
giorni 26, 27 e 28 maggio 2007 nelle altre elezioni comunali e
provinciali, nonche’ nelle eventuali corrispondenti votazioni di
ballottaggio.

Art. 3.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 4.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all’art. 4, comma 1, osservano le
seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto
previsto all’art. 2, comma 1, numero II); i messaggi sono trasmessi a
parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59;
seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia
9-10,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo’ essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con
l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti di cui all’art. 4, comma 1,
che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento,
che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito Web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche’
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC,
reso disponibile nel predetto sito Web dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data
di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a
trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla
stessa Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e
i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di
presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale
fine, puo’ anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso
disponibile nel predetto sito Web dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni.

Art. 6.
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 7.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
di garantire la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la
correttezza e la completezza, l’equita’ e la lealta’ e
l’imparzialita’ dell’informazione e la pluralita’ dei punti di vista,
tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attivita’ di
informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi
sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private,
riconducibili alla responsabilita’ di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e
degli enti locali e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di
assicurare la completezza e l’imparzialita’ dell’informazione su
fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualita’
della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle
persone indicate alla lettera a), questioni relative alla
competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici
impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed
obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita’ tra i due
sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle
persone indicate alla lettera a). Resta salva per l’emittente la
liberta’ di commento e di critica che, in chiara distinzione tra
informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone;
c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),
nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli
di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante
l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi
programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti
l’accesso e la possibilita’ di espressione dei soggetti politici e
complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la
presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all’art. 2, in
forma di equilibrato contraddittorio, nell’ambito dei due distinti
periodi disciplinati dalla presente delibera.
2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione e’ vietata la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle
giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in
rapporto alle modalita’ di partecipazione e selezione del pubblico,
tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le
libere scelte degli elettori.
5. Correttezza ed imparzialita’ devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla
competizione elettorale.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono
consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati
all’inizio delle medesime.

Art. 8.
Illustrazione delle modalita’ di voto
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti
radiotelevisive nazionali private illustrano le principali
caratteristiche delle elezioni comunali e provinciali di cui al
presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema
elettorale e alle modalita’ di espressione del voto.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 9.
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l’entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle
campagne elettorali devono consentire una effettiva parita’ di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere
garantita:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali da
rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della
lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o
che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste e coalizioni di liste collegate
alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da
rinnovare;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o
gruppi di candidati per i consigli provinciali e per i consigli
comunali da rinnovare.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore
7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo,
in modo da garantire l’applicazione dei principi di equita’ e di
parita’ di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso
analoghe opportunita’ di ascolto. I calendari delle predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove
non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente
comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita’ e pari
opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.

Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto
previsto all’art. 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a
parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59;
seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59;
quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura
«messaggio elettorale gratuito» con l’indicazione del soggetto
politico committente.

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’
essere reso disponibile anche sul sito Web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito Web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla
lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel
predetto sito Web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione
delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i
suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle
emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o,
ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che ne informano l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche’
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle
consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito Web dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ove non
diversamente regolamentato, approva la proposta del competente
comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della
fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle
risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle
comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per
l’anno 2007.

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente provvedimento e quella di chiusura di ciascuna campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti
all’art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino
a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i
messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e’ depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al
comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con
l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.

Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al
presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.

Art. 16.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei
programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1,
lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche
e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la
parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la correttezza, la
completezza, la lealta’, l’imparzialita’, l’equita’ e la pluralita’
dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni
relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato
l’equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.
2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, come definite all’art. 2, comma 1,
lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli
indicati da dette norme.
3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione
radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai
messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in
rapporto alle modalita’ di partecipazione e selezione del pubblico,
tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le
libere scelte degli elettori.
5. Correttezza ed imparzialita’ devono essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla
competizione elettorale.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano
altresi’ alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 6 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del
presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno
della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonche’ di quelle emanate dalla commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata
alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione,
desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e non
di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della
testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine
predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non
potra’ avere inizio che dal numero successivo a quello recante la
pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al
comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga
diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita’ grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e’
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni
di gratuita’;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre
modalita’ di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita’ uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio elettorale» con l’indicazione del soggetto politico
committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.

Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
in condizioni di parita’ ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonche’ le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di
candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’,
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche’
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota
informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non
rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella
loro integralita’ e corredati della «nota informativa» di cui al
medesimo comma 2 sull’apposito sito Web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata
con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
«nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non
siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche’ delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate
dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono perseguite d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunque denunciare
tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal
fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorita’ puo’
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o all’editore presso
cui e’ avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per
le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto
gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorita’ e’ procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione
dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche’ di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei suoi poteri
d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni provvede
direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e
periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine, del nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso
l’Autorita’ stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le
quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla
denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli
obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli
editori, con contestuale informativa all’Autorita’.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorita’
secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso comitato
trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il competente gruppo della Guardia di finanza, all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e
alle modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della
violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti
e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e
risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorita’ medesima.
11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita’ svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attivita’ di programmazione e
pubblicazione, nonche’ i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1,
commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma
dell’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta,
altresi’, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi anche per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorita’ contenga
una misura ripristinatoria della parita’ di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa
sono tenuti ad adempiere nel termine di quarantotto ore dalla
notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima
trasmissione o pubblicazione utile.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le violazioni delle
disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’art. 13 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni
dettate dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono
evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita’.
17. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ipotesi
di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate
dalla presente delibera, da parte di imprese che agiscono nei settori
del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che
fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui
all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero
sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della
competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Titolo VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26.
Turno elettorale di ballottaggio
1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a
sindaco del comune o a presidente della provincia ammessi al
ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda
votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in
modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano
anche in occasione dell’eventuale turno di ballottaggio le
disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 27.
Norme finali
1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi
esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e’ prevista
alcuna consultazione elettorale di cui all’art. 1, comma 1, della
presente delibera.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali
referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di
consultazione.
3. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di
indizione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e
provinciali.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni ed e’ resa disponibile nel sito Web
della stessa Autorita’: www.agcom.it
Roma, 12 aprile 2007
Il presidente: Calabro’
Il commissario relatore: Innocenzi Botti

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