Gazzetta Ufficiale N. 90 del 18 Aprile 2009 – Agcom – Deliberazione 16 aprile 2009

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 57/09/CSP). (09A04524)

 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16
aprile 2009;
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l’art. 7, comma 1;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo», e successive
modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10;
Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle
consultazioni elettorali e referendarie»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica del 1°
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 3 aprile 2009 sono stati convocati per i giorni 6
e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:
 

Art. 1.

Finalita’ e ambito di applicazione
 

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del pluralismo, dell’imparzialita’, dell’indipendenza,
dell’obiettivita’ e della completezza del sistema radiotelevisivo
nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle
consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. Esse si
applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle
emittenti che esercitano l’attivita’ di radiodiffusione televisiva e
sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali amministrative o referendarie, saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Soggetti politici
 

1. Ai fini del successivo capo I, in applicazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.
313, si intendono per soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno
due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonche’ le forze
politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante
italiano al Parlamento europeo e che nell’ultimo quinquennio abbiano
partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del
Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa
all’Autorita’ entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti
italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l’appartenenza
a piu’ di una forza politica;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),
che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante
nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una
delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482;
d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto
del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa
fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita’ con quelle di pariteticita’, le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si
intendono per soggetti politici:
a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in
tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale
degli elettori;
b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica
 

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica
riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall’art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per
il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in
proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, punto I, lettere a), b), c) e d);
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale ai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, punto II, con criterio paritario
tra tutti i soggetti concorrenti.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi diritto puo’
essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione,
anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni, purche’ ciascuna
di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’ altresi’
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei
principi di equita’ e di parita’ di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate e’ fatta menzione della
rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore
1,00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorita’.
6. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 

1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con
criterio paritario tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, n. II),
lettere a) e b).
3. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui all’art. 3, comma 1, osservano le
seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati
dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto
previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 –
15,59; terza fascia 22,00 – 23,59; quarta fascia 9,00 – 10,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo’ essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con
l’indicazione del soggetto politico committente.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero
telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento,
che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche’
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso con riguardo al numero dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso
disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni.
2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle
candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare
candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla
consultazione. A tale fine, puo’ anche essere utilizzato il modello
MAG/3/EE, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
 

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell’attualita’ e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio di interesse generale dell’attivita’ di informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e
radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilita’ di una specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della
imparzialita’, della obiettivita’ e di parita’ di trattamento tra le
diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche’ i loro conduttori e registi sono tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma,
cosi’ da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle
libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni
cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente,
situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche,
considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici,
ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e
persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si
determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che
utilizzano la formula dell’intervista al singolo esponente politico,
fermo il rispetto del principio dell’equilibrio delle presenze nel
ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva
notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad
assicurare imparzialita’ e parita’ di trattamento nel porre le
domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti
politici agli stessi conduttori o alla testata.
4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu’ ampia ed
equilibrata presenza e possibilita’ di espressione ai diversi
soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del
presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati,
e’ assicurato anche d’ufficio dall’Autorita’ che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione non e’ ammessa ad alcun titolo la presenza
di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati
temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne’ che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
CAPO I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Art. 8.

Illustrazione delle modalita’ di voto
 

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti
radiotelevisive nazionali private illustrano le principali
caratteristiche delle elezioni europee previste per i giorni 6 e 7
giugno 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle
modalita’ di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini
italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea e ai cittadini
comunitari non italiani che risiedono in Italia.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica
 

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l’entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della
campagna elettorale devono consentire una effettiva parita’ di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
3. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita
ai soggetti politici di cui all’art. 2, nei due distinti periodi in
cui si articola la campagna elettorale.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi di
equita’ e di parita’ di trattamento tra i soggetti politici anche
attraverso analoghe opportunita’ di ascolto. I calendari delle
predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita’ e pari
opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
 

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalita’, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto
previsto all’art. 4, comma 2; i messaggi sono trasmessi a parita’ di
condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce
orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per
ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire
dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 –
14,59; terza fascia 21,00 – 23,59; quarta fascia 7,00 – 8,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura
«messaggio elettorale gratuito» con l’indicazione del soggetto
politico committente.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti
politici relative ai messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’
essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili nel sito web
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/2/EE resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie
richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare
candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla
consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EE resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito
 

1. L’Autorita’, ove non diversamente regolamentato, approva la
proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei
messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal
decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l’anno 2009.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito
 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area
di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento
 

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
presente delibera e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2,
comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino
a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i
messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia
dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e’ depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con
l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea
 

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al
presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.

CAPO II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
 

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la correttezza,
la completezza, la lealta’, l’imparzialita’, l’equita’ e la
pluralita’ dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate
questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere
assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223 e all’art. 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni, come definite all’art. 2, comma 1, lettera q),
n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono
esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da
dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.

CAPO III
Disposizioni particolari

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
 

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano
altresi’ alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

CAPO III
Disposizioni particolari

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici
 

1. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 6 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.

CAPO III
Disposizioni particolari

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni
 

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita’ dei programmi trasmessi nel periodo
della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla
conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonche’ di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici
 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima
delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a
dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla
diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove
in ragione della periodicita’ della testata non sia stato possibile
pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio che
dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del
comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita’ grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e’
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni
di gratuita’;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre
modalita’ di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
 

1. I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita’ uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio elettorale» con l’indicazione del soggetto politico
committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti
 

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
in condizioni di parita’ ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonche’ le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di
candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Modalita’ di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali
 

1. Fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni la
diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei
sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere
obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne
costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di
cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non
rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella
loro integralita’ e corredati della «nota informativa» di cui al
medesimo comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/, ai
sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa» di cui al comma 1 e’ sempre evidenziata
con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 1
appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
«nota informativa» di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da
chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare
se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita’ indicate
nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel
caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della
diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di
stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare,
entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla
legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il
medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche
editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalita’
di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non
rispondente alle prescrizioni di legge.

Art. 24.

Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali
nei quindici giorni precedenti le votazioni
 

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’,
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche’
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresi’
quando vengono riportate nel circuito dell’informazione
radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante
agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi
l’oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o
qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.
3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo
le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le
societa’ editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma
elettronica e le agenzie di stampa.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
 

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non
siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche’ delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i
relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per i
provvedimenti di sua competenza.

Art. 26.

Procedimenti sanzionatori
 

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono perseguite d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei
provvedimenti previsti degli articoli 10 e 11-quinquies della
medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorita’ puo’
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o all’editore presso
cui e’ avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per
le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale
rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto
Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorita’ e’ procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla
documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione
dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche’ di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei suoi poteri
d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L’Autorita’ provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed
editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che
si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di
finanza istituito presso l’Autorita’ stessa. Adotta i propri
provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento
della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi
dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle
emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa
all’Autorita’.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorita’
secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti
radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle
registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del
competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato
trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il competente Gruppo della Guardia di finanza, all’Autorita’, che
provvede, in deroga ai termini e alle modalita’ procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli
uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti
di interesse dell’Autorita’ medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all’Autorita’ le attivita’ svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attivita’ di programmazione e
pubblicazione, nonche’ i conseguenti comportamenti,
14. L’Autorita’ verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai
fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 e a norma dell’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresi’, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita’ di cui all’art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorita’ contenga
una misura ripristinatoria della parita’ di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa
sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o
pubblicazione utile.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle
disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’art. 13 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni
dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono
evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita’.
17. L’Autorita’, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche di governo e ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei
medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla
legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni ed e’ resa disponibile nel sito web
della stessa Autorita’: http://www.agcom.it/.
Napoli, 16 aprile 2009

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Innocenzi Botti – Lauri

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