IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2005», ed in particolare
l’articolo 1 e l’Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e
della direttiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della
direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla
protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
della salute, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie
locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 626 del 1994», e’ sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 1 e l’Allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, supplemento ordinario, cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e’ richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l’attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all’allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all’art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo’ emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all’art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall’art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal temine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa’ madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita’ e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’interoperabilita’ del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all’indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento
dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorita’
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita’ elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita’ di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilita’ civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti
societa’ di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche’ i requisiti per
l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo.».
– La direttiva 2004/40/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 159.
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265 supplemento ordinario.
– La direttiva 89/391/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
29 giugno 1989, n. L 183.
– Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
– La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate
nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156.
– La direttiva 90/394/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
26 luglio 1990 n. L. 196.
– La direttiva 90/679/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1990, n. 374.
– La direttiva 93/88/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
29 ottobre 1993, n. L 268.
– La direttiva 95/63/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1995, n. L 335.
– La direttiva 97/42/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
8 luglio 1997, n. L 179.
– La direttiva 98/24/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
5 maggio 1998, n. L 131.
– La direttiva 99/38/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
1° giugno 1999, n. L 138.
– La direttiva 2001/45/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
19 luglio 2001, n. L 195.
– La direttiva 99/92/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
28 gennaio 2000, n. L 23.
– La direttiva 2003/10/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
15 febbraio 2003, n. L 42.
– La direttiva 2003/18/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
15 aprile 2003, n. L 97.
– La legge 22 febbraio 2001, n. 36, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55.
Art. 2.
Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo
V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. La rubrica del titolo V-bis e’ sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e’
inserito il seguente:
«”Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0
Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo quaterdecies, durante il
lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonche’ da
correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono
per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all’esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di
questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la
salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l’entita’ dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita’ di campo elettrico (E),
intensita’ di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita’
di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o piu’ delle
misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera
B, tabella 2.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformita’ alle norme europee standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche’
le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate
dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei
livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in
confonnita’ alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita’ al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui
all’articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati
superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili al pubblico purche’ si sia gia’ proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da
personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 4,
il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all’articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui all’articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di
valutazione del rischio il datore di lavoro puo’ includere una
giustificazione, per la quale data la natura e l’entita’ dei rischi
connessi con i campi elettromagnetici non e’ stata necessaria una
valutazione dei rischi piu’ dettagliata. La valutazione dei rischi
viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,
oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di
lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita’ di
misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o
riduce al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione
di cui all’articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro,
a meno che la valutazione effettuata a norma
dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite
di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che
comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire
esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensita’
dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione
del rischio di cui all’articolo 49-sexiesdecies possono essere
esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione
devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non
sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma
dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri
che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono
inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato, laddove
cio’ sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorche’, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore
di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
5. A norma dell’articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le
misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori esposti a rischi
derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato
della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies con
particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all’entita’ e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, nonche’ ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma
dell’articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita’ per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e dall’articolo 17,
e fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e’ stata rilevata
un’esposizione superiore ai valori limite di cui
all’articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l’anno o con periodicita’ inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore l’esistenza di un danno alla salute il medico competente
ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova
valutazione del rischio a norma dell’articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all’articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto
previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori
hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3,
secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma
2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono
inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2. All’articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1,
lettere b), d), h) e l);» sono inserite le seguenti: «
49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Note all’art. 3:
– Il testo vigente dell’art. 89, del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). – 1. Il datore di lavoro e’ punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6 49-sexiesdecies, commi 1 e 6;
59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo
49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1,
2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies,
comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
49-septiesdecies, commi 3 e 4; 56, comma 1; 57; 59-quater,
comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies,
commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85,
commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
b-bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli
articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater,
commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1;
b-ter) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli
articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies,
comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6
e 8; 87, commi 3 e 4.».
– Il testo vigente dell’art. 92, del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico
competente). – 1. Il medico competente e’ punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
lire un milio a lire sei milioni,per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l)
49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies, 72-decies, comma 3,
primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86,
comma 2-bis;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonche’ del comma 3 e 70, comma 2.».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente
decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle
quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione
regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della
Costituzione.
Note all’art. 4:
– L’art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione,
cosi’ recitano:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
– Si riporta il testo dell’art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome). – 1.-2.
(Omissis).
3. Ai fini di cui all’art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all’art. 11, comma 8, secondo periodo.».
Art. 5.
Invarianza degli oneri
1. All’attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 entrano in vigore il
30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Damiano, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
D’Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Pecoraro Scanio, Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Lanzillotta, Ministro degli affari
regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato VI-bis
(previsto dall’art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
l’esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I c). La corrente di contatto tra una
persona e un oggetto e’ espressa in Ampere (A). Un conduttore che si
trovi in un campo elettrico puo’ essere caricato dal campo.
Densita’ di corrente (J). E’ definita come la corrente che passa
attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in
un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E’
espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
Intensita’ di campo elettrico. E’ una grandezza vettoriale (E)
che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa in Volt
per metro (V/m).
Intensita’ di campo magnetico. E’ una grandezza vettoriale (H)
che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E’ espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E’ una grandezza vettoriale (B) che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. E’ espressa in
Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione
magnetica e l’intensita’ del campo magnetico sono legate
dall’equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita’ di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso
delle frequenze molto alte per le quali la profondita’ di
penetrazione nel corpo e’ modesta. Si tratta della potenza radiante
incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area
della superficie in questione ed e’ espressa in Watt per metro quadro
(W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come
l’energia assorbita per unita’ di massa di tessuto biologico e si
esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva
esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da
esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del
valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso
di assorbimento di energia per unita’ di massa di tessuto corporeo ed
e’ espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e’
una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti
termici nocivi dell’esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al
valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori
locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di
energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari
condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo
in contatto con la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di
individui esposti nel campo vicino di un’antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate
direttamente l’induzione magnetica, la corrente di contatto, le
intensita’ di campo elettrico e magnetico, e la densita’ di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi
elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le
seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita’
di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz,
al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione
per la densita’ di corrente, in modo da prevenire effetti sulle
funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo
intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell’intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori
limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densita’ di
corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di
esposizione per la densita’ di potenza al fine di prevenire
l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimita’ della stessa.
Tabella 1
Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
pag. 8
Note:
1. f e’ la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densita’ di corrente si
prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti
dall’esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella
testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo di
frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi
accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v’e’ alcuna giustificazione
scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di
esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiche’ i valori limite di
esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso
centrale, essi possono permettere densita’ di corrente piu’ elevate
in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita’ di
condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneita’ elettrica del corpo, le densita’ di
corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1
cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della
densita’ di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati,
la massima densita’ di corrente associata agli impulsi puo’ essere
calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di
variazione dell’induzione magnetica. La densita’ di corrente indotta
puo’ essere confrontata con il corrispondente valore limite di
esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per
l’applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato e’ pari a
ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo
costituisce il valore impiegato per la stima dell’esposizione. Si
intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di
tessuto contiguo con proprieta’ elettriche quasi omogenee. Nello
specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale
concetto puo’ essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo’
presentare difficolta’ per le misurazioni fisiche dirette. Puo’
essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di
tessuto, purche’ le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori
conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra
0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di
limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione
termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di
esposizione. Tale limite e’ rappresentato dall’assorbimento specifico
(SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g
di tessuto.
9. Le densita’ di potenza sono ottenute come media su una
qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di
68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione
della profondita’ di penetrazione con l’aumento della frequenza. Le
massime densita’ di potenza nello spazio, mediate su una superficie
di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l’esposizione simultanea
a campi di frequenza diversa, e’ necessario adottare metodi
appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee
elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire
dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate
dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione
dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2
Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati];
—-> Vedere immagine a pag. 9 <----
Note:
1. f e’ la frequenza espressa nelle unita’ indicate nella colonna
relativa all’intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H,
B e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo
di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono
essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05»
minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco
per le intensita’ di campo possono essere ottenuti moltiplicando il
valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la
frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va
calcolata come f = 1/(2t p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di
azione di picco per le intensita’ di campo sono calcolati
moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a =
(0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di
azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms)
corrispondenti per 32 nel caso delle intensita’ di campo e per 1000
nel caso della densita’ di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o
transitori o in generale l’esposizione simultanea a campi di
frequenza diversa, e’ necessario adottare metodi appropriati di
valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le
caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni
biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate
dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati
modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che
superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell’impulso
non superi di 1000 volte i valori di azione per S e q, o che
l’intensita’ di campo non superi di 32 volte i valori di azione
dell’intensita’ di campo alla frequenza portante.