Istituzione dell’OTA Italia. (Deliberazione n. 121/09/CONS). (09A04120)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 18 marzo 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n.
2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva
quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 24 aprile 2002,
L. 108;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto l’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato:
«Integrazione dei poteri dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni»;
Visto il regolamento di attuazione dell’art. 14-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le
procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli
operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n.
131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio
2008;
Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di
impegni presentata dalla societa’ Telecom Italia s.p.a. ai sensi
della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera
n. 351/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2008;
Considerato che l’Autorita’, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del
regolamento in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008,
ha invitato Telecom Italia ad emendare la sua proposta integrandola
con l’impegno ad aderire ad un organismo incaricato di risolvere le
controversie di carattere tecnico-operativo relative alla fornitura
di servizi di accesso alla rete, sulla scorta dell’esperienza
dell’Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna;
Considerato che Telecom Italia ha conformemente integrato la
propria proposta, impegnandosi ad aderire (punto n. 9.5 degli
Impegni, allegati alla menzionata delibera) al suddetto organismo;
Considerato che e’ opportuno attivare tempestivamente il suddetto
organismo, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori
interessati;
Ritenuta l’esigenza di dotare l’OTA Italia delle risorse necessarie
al suo funzionamento attraverso il ricorso a personale interno
all’Autorita’;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorita’;
Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Autorita’;
Vista il regolamento concernente la gestione amministrativa e la
contabilita’ dell’Autorita’;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’,
sulla proposta di costituzione dell’organismo denominato «OTA
Italia»;
Delibera:
Art. 1.
Istituzione e compiti dell’OTA Italia
1. E’ istituito l’OTA Italia. All’OTA Italia sono affidati i
seguenti compiti, da espletare attraverso la costante interlocuzione
con gli operatori:
a) prevenire l’instaurarsi di controversie tra gli operatori,
anche adoperandosi per migliorare l’interazione dei flussi
informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni
regolamentari;
b) agevolare la composizione delle divergenze tra gli operatori,
adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di
carattere tecnico ed operativo, anche attraverso il tentativo di
conciliazione dei soggetti coinvolti.
2. Nell’ambito ed entro i limiti delle materie sulle quali vertono
gli impegni approvati con la delibera n. 718/08/CONS, i compiti
dell’OTA Italia illustrati al comma 1 hanno ad oggetto
prevalentemente la fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i
quali, i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line
rental, circuiti terminating, nonche – su indicazione della
Commissione per le infrastrutture e le reti – altre attivita’ di
carattere tecnico ed operativo.
3. L’OTA Italia esercita la funzione delineata alla lettera a), del
comma 1, sui temi individuati dalla Commissione per le infrastrutture
e le reti o dalla Direzione reti e servizi di comunicazione
elettronica, anche su sua proposta.
4. L’OTA Italia informa tempestivamente la Commissione per
infrastrutture e le reti dell’avvio e della conclusione di ogni
tentativo di conciliazione, dell’avvenuto deferimento di una
controversia al suo esame e, successivamente, del suo esito.
5. Ogni bimestre l’OTA Italia riferisce sulle attivita’ svolte
mediante appositi rapporti alla Commissione per le infrastrutture e
le reti. L’OTA Italia invia, inoltre, al Consiglio un rapporto
semestrale con un consuntivo sintetico dell’attivita’ svolta nel
periodo di riferimento, indicando gli obiettivi di lavoro e le
strategie per il semestre successivo.
6. Nell’ambito delle proprie attribuzioni l’OTA Italia:
a) puo’ segnalare argomenti rilevanti connessi all’attuazione
delle prescrizioni regolamentari;
b) svolge attivita’ di analisi su richiesta dell’Autorita’ stessa.
Art. 2.
Attivita’ successive all’istituzione dell’OTA Italia
1. L’OTA Italia predispone, sentiti gli operatori, uno schema di
regolamento inteso a definire, unitamente alle modalita’ di
interlocuzione con gli operatori, le regole da seguire ad opera
dell’OTA Italia per esperire il tentativo di conciliazione e per
definire il contenzioso, attraverso il richiamo delle prescrizioni
dei regolamenti dell’Autorita’ applicabili agli operatori e, ove
necessario, proponendo gli opportuni e necessari adattamenti.
2. L’OTA Italia predispone lo schema contrattuale per l’adesione
degli operatori mediante sottoscrizione. Lo schema dovra’ prevedere
l’impegno degli operatori a rispettare le prescrizioni del
regolamento per il funzionamento dell’OTA Italia e dei relativi
allegati e a non presentare istanza all’Autorita’ per la risoluzione
della controversia ai sensi dell’art. 23 del codice delle
comunicazioni elettroniche prima che sia stato infruttuosamente
esperito il tentativo di conciliazione. Le prescrizioni dei
regolamenti dell’Autorita’ prevalgono sulle clausole contrattuali
eventualmente contrastanti e trovano comunque applicazione ove si
prospetti un dubbio interpretativo.
3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente, l’OTA
Italia sottopone al Consiglio per l’approvazione, lo schema del
regolamento di funzionamento e lo schema di contratto per l’adesione
degli operatori di cui al comma 2.
Art. 3.
Struttura dell’OTA Italia
1. Il Consiglio nomina il Presidente dell’OTA Italia tra i
soggetti, esterni all’Autorita’, di riconosciuta competenza in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Il Presidente
non potra’ essere scelto tra il management o il personale di
operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o di operatori
televisivi; nel corso del mandato, egli non potra’ intrattenere con
operatori del settore delle comunicazioni elettroniche o con
operatori televisivi rapporti di consulenza e/o altri rapporti di
collaborazione.
2. Con provvedimento motivato, il Consiglio dell’Autorita’ puo’
rimuovere il Presidente dell’OTA Italia dall’incarico qualora
sopraggiungano circostanze tali da comprometterne l’indipendenza di
giudizio o il buon funzionamento dell’organismo.
3. Il Presidente dell’OTA Italia si avvale di personale
dell’Autorita’, fatta salva la possibilita’ di ricorrere, in casi
particolari, alla consulenza di esperti esterni.
4. Il limite massimo di dipendenti dell’Autorita’ di cui il
Presidente dell’OTA Italia puo’ avvalersi e’ individuato dal
Consiglio in sede di approvazione del regolamento per il
funzionamento dell’OTA Italia. Con propria determina il segretario
generale individua nominativamente i dipendenti dell’Autorita’
chiamati a collaborare con il Presidente dell’OTA Italia.
Art. 4.
Rapporti dell’OTA Italia con i diversi soggetti
1. Nello svolgimento delle proprie attivita’, l’OTA Italia puo’
consultare gli operatori aderenti allo schema contrattuale e, se del
caso, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori,
al fine di acquisire elementi utili all’analisi delle tematiche di
propria competenza.
2. Il Presidente dell’OTA Italia puo’ essere chiamato dal Consiglio
e dalla Commissione per le infrastrutture e le reti a riferire, con
relazioni o tramite apposita audizione, su specifiche questioni o
particolari attivita’ affidate all’organismo.
Art. 5.
Norme transitorie e finali
1. Sulla base dell’esame periodico delle attivita’ svolte e dei
risultati conseguiti, oltre che del quadro degli obblighi
regolamentari vigenti, l’Autorita’ valutera’ l’opportunita’ di
modificare le competenze dell’OTA Italia o di prevederne la
cessazione, trascorso un periodo di tre anni.
2. Fino all’approvazione del regolamento di funzionamento di cui
all’art. 2, comma 1, il Presidente dell’OTA Italia potra’ avvalersi
di tre funzionari dell’Autorita’, uno dei quali con funzioni di
segretario, individuati con apposita determina del segretario
generale.
3. Le spese per il funzionamento dell’OTA Italia, da determinare
con il provvedimento di nomina di cui all’art. 3, graveranno sul
bilancio di competenza 2009 dell’Autorita’, e sui bilanci successivi,
nel capitolo di spesa della Direzione reti e servizi di comunicazione
elettronica n. 1091186 dedicato a «Spese per l’attuazione di
programmi di attivita’, compresi gli oneri per convenzioni, studi
ricerche, consulenze, gruppi di lavoro».
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’.
Napoli, 18 marzo 2009
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Innocenzi Botti – Lauria