Gazzetta Ufficiale N. 7 del 9 Gennaio 2008 – Garante Privacy – Deliberazione 14 dicembre 2007

Regolamento n. 2/2007. Individuazione dei termini e delle unita’ organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 66)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio
2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni
determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia’
direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro
cui il procedimento deve concludersi;
Visto l’art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi
del quale le pubbliche amministrazioni, se non e’ gia’ stabilito
direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unita’
organizzativa responsabile del procedimento;
Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono
specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche
in materia di contratti pubblici;
Visto l’art. 156, comma 3, lettera a) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 154 del
medesimo Codice;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il
funzionamento dell’Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in
particolare, l’art. 13, comma 2, che prevede l’adozione di
disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di
competenza dell’Autorita’;
Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza
dell’Autorita’, delle unita’ organizzative in cui e’ articolato
l’ufficio del Garante e delle relative competenze;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1 del predetto
regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

E’ adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l’individuazione
dei termini e delle unita’ organizzative responsabili dei
procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei
dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e di cui e’ disposta la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai
sensi dell’art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Roma, 14 dicembre 2007

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli

Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA’
ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Articoli 2, comma 2, e
4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196).

Art. 1.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nell’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
di seguito denominato «Codice».

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti
amministrativi presso il Garante e individua le unita’ organizzative
responsabili di tali procedimenti.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di
competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o
avviati d’ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il
Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici,
indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte
integrante del presente regolamento.
2. Nella tabella A e’ riportato il termine entro il quale ciascun
procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge,
nonche’ l’unita’ organizzativa competente e la fonte normativa di
riferimento; nella tabella B e’ individuato il termine entro il quale
ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonche’ l’unita’
organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
3. Per i procedimenti volti all’emanazione di regolamenti il
termine e l’unita’ organizzativa competente sono individuati nei
singoli casi.
4. Se non e’ altrove diversamente previsto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia’ adottati si applica lo stesso termine
previsto per il procedimento principale.
5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non
indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra
fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio e per i
procedimenti amministrativi relativi alle segnalazioni e ai reclami
di cui all’art. 141, comma 1, lettere a) e b), del Codice, il termine
decorre dalla data in cui il procedimento e’ avviato in conformita’
al regolamento del Garante n. 1/2007.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate,
per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Garante
il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda,
richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque
denominato, da parte del dipartimento o altra unita’ organizzativa
competente.

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di
competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal
ricevimento dell’atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico
che procede.

Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini e’ sospeso dal 1° agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussiste per taluno un
pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo
medesimo.
2. Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, del
regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti
ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini e’
sospeso, altresi’, in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la
sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una
decisione da parte dell’Autorita’. La sospensione opera per il
periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Il decorso dei termini e’, inoltre, sospeso per il tempo in
cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono
indisponibili per effetto di provvedimenti dell’autorita’
giudiziaria.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le
parti interessate della data di inizio o di cessazione della
sospensione.

Art. 7.

Attivita’ istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di
regolamento, se il richiedente e’ invitato dall’Autorita’ a fornire
notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari,
i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla
richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato
sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del
termine fissato per l’adempimento richiesto.

Art. 8.

Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in
funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine
stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall’art. 16,
commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento amministrativo puo’ procedere indipendentemente
dall’espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale
facolta’, il responsabile del procedimento amministrativo cura la
comunicazione alle parti interessate della determinazione di
attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che
non e’ computato ai fini del termine finale del procedimento e che
non puo’ essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso
inutilmente tale ulteriore periodo, l’Autorita’ procede
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
2. Nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 l’Autorita’, decorso inutilmente l’ulteriore periodo di
cui al comma 1 del presente articolo, comunica all’organo
interpellato per il parere l’impossibilita’ di proseguire i propri
lavori, informandone le parti interessate.
3. Quando, per legge o regolamento, l’adozione di un
provvedimento deve essere preceduta dall’acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non
rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all’art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette
valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del
medesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l’intervenuta
richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l’acquisizione delle
valutazioni tecniche non e’ computato ai fini del termine finale del
procedimento.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, dell’art. 17 della legge
7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2
del presente articolo.

Art. 9.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformita’ alla legge, risulta opportuno acquisire
un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o
dell’Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da’
notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal
caso, il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione del parere, a
decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e’ computato
nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e’ reso
nel termine di cui all’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Autorita’ procede prescindendo dal parere, se questo non e’ reso
nei termini suddetti.
2. L’acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al
comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

Art. 10.

Fasi procedimentali presso altre autorita’ o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del
procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri
soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi
non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi
stesse.

Art. 11.

Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento del collegio.
2. Nei casi di cui alla tabella B, i termini per la conclusione
dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l’unita’
organizzativa competente conclude l’esame dell’affare. Quando il
procedimento e’ definito con provvedimento del collegio, il termine
per l’adozione del medesimo provvedimento e’ non superiore a sessanta
giorni dalla data di ricezione degli atti in conformita’ all’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. I termini indicati nella tabella B si osservano a decorrere
dal 1° giugno 2008.

Tabella A

RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER
LEGGE

1) Termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):

=====================================================================
Procedimento e | | Unita’ organizzativa
normativa | Termine | competente
=====================================================================
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta’
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e’ |Dipartimento liberta’
|invitato a fornire |pubbliche e sanita’
Autorizzazione al |informazioni o ad |Dipartimento
trattamento di dati |esibire documenti, |comunicazioni e reti
sensibili o genetici -|dalla data di scadenza|telematiche Unita’
articoli 26, comma 2, |del termine fissato |attivita’ forense
41 (76, 90, 107 e 110,|per l’adempimento |ordini professionali e
comma 1) |richiesto |pubblici servizi
———————————————————————
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta’
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e’ |Dipartimento liberta’
|invitato a fornire |pubbliche e sanita’
|informazioni o ad |Dipartimento
Autorizzazione al |esibire documenti, |comunicazioni e reti
trattamento di dati |dalla data di scadenza|telematiche Unita’
giudiziari – |del termine fissato |attivita’ forense
articoli 21, comma 1, |per l’adempimento |ordini professionali e
27 e 41 |richiesto |pubblici servizi
———————————————————————
Esame di comunicazioni| |
al Garante da parte di| |
soggetti pubblici – |Quarantacinque giorni |
art. 39 (articoli 19, |dal ricevimento della |
comma 2, 55, 110, |comunicazione salvo |
comma 1 e 175, |diversa determinazione|Dipartimento liberta’
comma 1) |del Garante |pubbliche e sanita’
———————————————————————
|Sessanta giorni dalla |
|data di presentazione |
|del ricorso. Eventuale|
|proroga per un periodo|
|non superiore a |
|ulteriori quaranta |
|giorni se gli |
Ricorso – |accertamenti risultano|
articoli 145, 146, |particolarmente |
147, 148, 149, 150 e |complessi o vi e’ |
151 |l’assenso delle parti |Unita’ ricorsi
———————————————————————
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |
|richiesta, salvi i |
|termini piu’ brevi |
|previsti per legge. |
|Ulteriori venti giorni|
|dal ricevimento degli |
|elementi istruttori in|
Parere al Presidente |caso di interruzione |
del Consiglio dei |del termine di |
ministri e ai ministri|quarantacinque giorni |
– art. 154, commi 4 e |per esigenze |Servizio relazioni
5 |istruttorie |istituzionali
———————————————————————
|Si applica il termine |
|espressamente |
|individuato dalla |
|norma che prevede |
|l’acquisizione del |
|parere dell’Autorita’.|
|In mancanza di tale |
|espressa previsione, |
|quaranta cinque giorni|
|dal ricevimento della |
|richiesta e ulteriori |
|venti giorni dal |
|ricevimento degli |
|elementi istruttori in|
Parere negli altri |caso di interruzione |
casi previsti |del termine di |
dall’ordinamento – |quarantacinque giorni |
art. 154, comma 1, |per esigenze |Servizio relazioni
lettera g) e comma 5 |istruttorie |istituzionali

2) Termini previsti in altre disposizioni normative:

=====================================================================
Procedimento e | | Unita’ organizzativa
normativa | Termine | competente
=====================================================================
|Novanta giorni |
|dall’accertamento |
|della violazione per |
|la notificazione della|
Contestazione non |stessa ai residenti |
immediata della |nel territorio della |
violazione |Repubblica o |
amministrativa – art. |trecentosessanta |
14, secondo comma, |giorni per la |
legge 24 novembre |notificazione ai |Dipartimento attivita’
1981, n. 689 |residenti all’estero |ispettive e sanzioni
———————————————————————
Ordinanza-ingiunzione | |
in materia di sanzioni| |
amministrative – art. | |
166; art. 28, primo | |
comma, legge |Cinque anni dal giorno|
24 novembre 1981, n. |in cui e’ stata |Dipartimento attivita’
689 |commessa la violazione|ispettive e sanzioni
———————————————————————
Parere alla | |
Commissione per | |
l’accesso ai documenti| |
amministrativi – art. | |
25, com-ma 4, legge | |
7 agosto 1990, n. 241,| |
e successive |Dieci giorni dalla |Servizio relazioni
modificazioni |richiesta |istituzionali

Tabella B

TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in
materia di protezione dei dati personali:
=====================================================================
Procedimento e | | Unita’ organizzativa
normativa | Termine | competente
=====================================================================
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
Modalita’ semplificate| |telematiche Unita’
per l’informativa agli| |attivita’ forense
interessati – art. 13,| |ordini professionali e
comma 3 |Novanta giorni |pubblici servizi
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
Informativa agli | |Dipartimento liberta’
interessati che | |pubbliche e sanita’
comporterebbe un | |Dipartimento
impiego di mezzi | |comunicazioni e reti
sproporzionati o che | |telematiche Unita’
si riveli impossibile | |attivita’ forense
– art. 13, comma 5, | |ordini professionali e
lettera c) |Novanta giorni |pubblici servizi
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
Verifiche preliminari | |comunicazioni e reti
per i trattamenti che | |telematiche Unita’
presentano rischi | |attivita’ forense
specifici – art. 17 | |ordini professionali e
(14, 55 e 91) |Centottanta giorni |pubblici servizi
———————————————————————
Individuazione delle | |
attivita’ che | |
perseguono finalita’ | |
di rilevante interesse| |
pubblico in relazione | |
al trattamento di dati| |
sensibili – art. 20, | |Dipartimento liberta’
comma 3 |Novanta giorni |pubbliche e sanita’
———————————————————————
Individuazione dei | |
trattamenti consentiti| |
per perseguire un | |Dipartimento
legittimo interesse | |comunicazioni e reti
del titolare o di un | |telematiche
terzo – art. 24, | |Dipartimento realta’
comma 1, lettera g) |Centottanta giorni |economiche e produttive
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche
Individuazione dei | |Dipartimento registro
trattamenti oggetto di| |dei trattamenti Unita’
notificazione al | |attivita’ forense
Garante – art. 37, | |ordini professionali e
comma 2 |Centoventi giorni |pubblici servizi
———————————————————————
Determinazione delle | |
modalita’ di | |
consultazione gratuita| |
del registro dei | |
trattamenti anche | |
mediante convenzioni | |
con soggetti pubblici | |Dipartimento registro
– art. 37, comma 4 |Novanta giorni |dei trattamenti
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita’
Autorizzazioni | |attivita’ forense
generali – art. 40 | |ordini professionali e
(76, 90, 107 e 110) |Centottanta giorni |pubblici servizi
———————————————————————
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta’
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e’ |Dipartimento liberta’
|invitato a fornire |pubbliche e sanita’
|informazioni o ad |Dipartimento
|esibire documenti, |comunicazioni e reti
Autorizzazione al |dalla data di scadenza|telematiche Unita’
trasferimento di dati |del termine fissato |attivita’ forense
personali all’estero -|per l’adempimento |ordini professionali e
art. 44 |richiesto |pubblici servizi
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
Adozione del divieto | |pubbliche e sanita’
di trasferimento di | |Dipartimento
dati personali verso | |comunicazioni e reti
un Paese non | |telematiche Unita’
appartenente | |attivita’ forense
all’Unione europea – | |ordini professionali e
art. 45 |Centoventi giorni |pubblici servizi
———————————————————————
Autorizzazione ad | |
indicare nella | |
fatturazione numeri | |
completi delle | |
comunicazioni | |Dipartimento
elettroniche – art. | |comunicazioni e reti
124, comma 5 |Centottanta giorni |telematiche
———————————————————————
Provvedimento in tema | |Dipartimento
di elenchi di abbonati| |comunicazioni e reti
– art. 129, comma 1 |Centottanta giorni |telematiche
———————————————————————
Provvedimento in | |
materia di procedure | |
di filtraggio o | |
analoghe – art. 130, | |Dipartimento
comma 6; art. 143, | |comunicazioni e reti
comma 1, lettera b) |Centottanta giorni |telematiche
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita’
|Centottanta giorni |attivita’ forense
|dalla chiusura |ordini professionali e
|dell’istruttoria |pubblici servizi Affari
Reclamo – art. 143 |preliminare |legali e di giustizia
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita’
|Centottanta giorni |attivita’ forense
|dalla chiusura |ordini professionali e
Segnalazione – art. |dell’istruttoria |pubblici servizi Affari
144 |preliminare |legali e di giustizia
———————————————————————
| |Dipartimento realta’
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta’
| |pubbliche e sanita’
Controllo avviato | |Dipartimento
d’ufficio sulla | |comunicazioni e reti
liceita’ e correttezza| |telematiche Unita’
dei trattamenti – art.| |attivita’ forense
154, comma 1, | |ordini professionali e
lettera a), c) e d); | |pubblici servizi Affari
art. 143, comma 1 |Centottanta giorni |legali e di giustizia
———————————————————————
Accertamenti sui | |
trattamenti di dati | |
personali in ambito | |
giudiziario e da parte| |
di forze di polizia, |Centottanta giorni |
disciplinati nei |ovvero centoventi |Componente del
titoli I e II della |giorni in caso di |collegio, designato ai
parte seconda del |segnalazione |sensi dell’art. 160,
Codice (*) – art. 160 |dell’interessato (**) |comma 1, del Codice
———————————————————————
Accertamenti sui | |
trattamenti di dati | |
personali per la | |
difesa e la sicurezza | |
dello Stato, |Centottanta giorni |
disciplinati nel |ovvero centoventi |Componente del
titolo III della parte|giorni in caso di |collegio, designato ai
seconda del Codice (*)|segnalazione |sensi dell’art. 160,
– art. 160 |dell’interessato |comma 1, del Codice
(*) Nei casi in esame, il procedimento s’intende avviato con la
designazione del componente del collegio.
(**) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di
prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le
istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n.
1/2007).
2) Termini relativi a procedimenti previsti nel regolamento del
garante n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale:

=====================================================================
Procedimento e | | Unita’ organizzativa
normativa | Termine | competente
=====================================================================
|Trenta giorni; |
|ulteriore periodo non |
|superiore a trenta |
|giorni qualora |
Dimissioni volontarie |ricorrano gravi motivi|Dipartimento risorse
– art. 60 |di servizio |umane
———————————————————————
Cessazione a domanda | |Dipartimento risorse
per inabilita’ art. 61|Trenta giorni |umane
———————————————————————
Aspettativa per motivi| |
personali, di | |
famiglia, ovvero per | |
incarichi | |
istituzionali o presso| |
privati – art. 17; | |
art. 23-bis d.lgs. | |
30 marzo 2001, n. 165;| |
eventuali altre | |
disposizioni speciali | |
di legge anche | |Dipartimento risorse
regionale |Sessanta giorni |umane
———————————————————————
Permessi o aspettativa| |
per motivi di studio e| |Dipartimento risorse
dottorato – art. 18 |Trenta giorni |umane
———————————————————————
Sospensione cautelare | |
della retribuzione del| |
dipendente – art. 10, | |Dipartimento risorse
comma 2 |Trenta giorni |umane
———————————————————————
Determinazione del | |
limite annuale di ore | |
di lavoro | |
straordinario – art. | |Dipartimento risorse
14, comma 6 |Novanta giorni |umane
———————————————————————
Procedimenti | |
disciplinari: | |
termine per | |
riassumere il | |
procedimento |Centottanta giorni dal|
disciplinare sospeso |termine del giudizio |
in caso di |di primo grado |
procedimento penale |Centoventi giorni |
termine per la |dalla data in cui si |
sospensione cautelare |e’ avuta conoscenza |
dal servizio – |della richiesta di |Dipartimento risorse
articoli 24 e 26 |rinvio a giudizio |umane
———————————————————————
Assunzione del |Sessanta giorni dalla |
personale a tempo |data di approvazione |
indeterminato o a |della graduatoria del |
contratto – articoli 7|concorso o della |Dipartimento risorse
e 52 |selezione |umane
———————————————————————
Cessazione del | |
rapporto di impiego | |
(liquidazione delle | |
competenze e del | |
Tfr/comunicazione dei | |
dati contributivi per | |
il trattamento di | |Dipartimento
pensione) – | |amministrazione e
articoli 56, 58, 59 |Novanta giorni |contabilita’
———————————————————————
Dispensa dal servizio | |Dipartimento risorse
– art. 62 |Trenta giorni |umane
———————————————————————
Licenziamento – art. | |Dipartimento risorse
63 |Sessanta giorni |umane
———————————————————————
Procedure selettive | |Dipartimento risorse
interne – art. 5 |Centottanta giorni |umane
———————————————————————
Determinazione del | |
trattamento economico | |
del personale | |
fondamentale e | |Dipartimento risorse
accessorio – art. 27 |Sessanta giorni |umane
———————————————————————
Inquadramenti o | |
ricostruzioni di | |
posizioni economiche | |
in attuazione di | |
accordi negoziali o di| |
disposizioni | |
regolamentari e | |
corresponsione di | |
eventuali conguagli e | |
arretrati – articoli 7| |Dipartimento risorse
e 27 |Centoventi giorni |umane
———————————————————————
Permanenza in servizio| |
oltre il limite di |Novanta giorni dalla |Dipartimento risorse
eta’ – art. 59 |ricezione dell’istanza|umane
———————————————————————
| |Dipartimento risorse
Comandi – art. 23 |Sessanta giorni |umane

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