Gazzetta Ufficiale N. 7 del 10 Gennaio 2007 – Ministro della giustizia – Decreto 17 novembre 2006, n.304

Regolamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista professionista


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale che integra la
direttiva 89/48/CEE, cosi’ come modificato dal decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
che, in presenza di determinate condizioni, subordina il
riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono
definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali
ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento
dei titoli nell’ipotesi di formazione professionale sostanzialmente
diversa da quella contemplata nell’ordinamento italiano;
Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 maggio 2005 e
nell’adunanza dell’11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota n. 2268 del 26 aprile 2006);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell’esercizio della professione di giornalista professionista in
Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di
appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso
la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio o l’accesso
alla professione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 13 del
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale
di riconoscimento della formazione professionale che
integra la direttiva 89/48/CEE):
«Art. 6 (Misure compensative). – 1. Qualora il
richiedente sia in possesso di un titolo di formazione
dello stesso livello o di livello superiore a quello
prescritto per l’accesso o l’esercizio delle attivita’ di
cui all’art. 2, il riconoscimento e’ subordinato, a scelta
del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni oppure al
superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all’art. 1 e all’art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita’ professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell’art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento e’, altresi’, subordinato, a
scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni, oppure al
superamento di una prova attitudinale, se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio e’ richiesto il
possesso di un titolo di formazione rispondente ai
requisiti dell’art. 1, comma 3, lettera a), ed il
richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai
requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) o
lettera c).
2-bis. Quanto previsto al comma 1 e’ subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
«Art. 11 (Disposizioni applicative misure
compensative). – 1. Con decreto del Ministro competente di
cui all’art. 13, sono definite, con riferimento alle
singole professioni, le eventuali ulteriori procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione
delle misure di cui agli articoli 9 e 10.».
«Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). – 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all’art. 2, lettera a), individuato
nell’allegato C al presente decreto. L’allegato puo’ essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la
individuazione di professioni aventi i requisiti di cui
alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni che si traducono in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c)
e d);
c) il Ministero della sanita’ per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di
istruzione secondaria e per il personale non docente delle
scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione
secondaria;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nei casi di attivita’ professionali per il cui accesso o
esercizio e’ richiesto il possesso di attestati o
qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, o della normativa in materia di contratti aventi
finalita’ formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per
le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita’
culturali, per le attivita’ afferenti il settore del
restauro e manutenzione dei beni culturali e per le
attivita’ che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in ogni altro caso.».
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto
legislativo n. 319 del 1994:
«Art. 14 (Procedura di riconoscimento). – 1. La domanda
di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai
titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati
all’art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le
professioni di cui all’art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento e’ richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
il Ministero accerta la completezza della documentazione
esibita, comunicando all’interessato le eventuali
necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il
Ministero competente indice una conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all’allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
g).
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante
dell’ordine o della categoria professionale ed un
rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione designato dal Ministro per la pubblica
istruzione. La conferenza e’ integrata da un rappresentante
delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per
la valutazione dei titoli di formazione di competenza
regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del
Ministro competente da emettersi nel termine di quattro
mesi dalla presentazione della domanda, o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all’art. 6, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall’art.
10, comma 2, individuando l’ente o organo competente a
norma dell’art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e’ stato provveduto con precedente decreto.».

Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l’anno presso il
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. L’esame, da
svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella
prova orale.
2. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel
decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi
indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d’esame
tra quelle elencate nell’allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste
nella redazione di un articolo su argomenti di attualita’ scelti dal
candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri,
economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti
dalla Commissione, nonche’ sulla base dell’eventuale documentazione
dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di
sessanta righe per 60 battute.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto
ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova
orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dell’Ordine provvede a predisporre un
programma relativo alle materie d’esame indicate nell’allegato sub A)
che dovra’ essere consegnato ai candidati, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della prova scritta.

Art. 3.
Commissione d’esame
1. Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e’
istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova
attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri
supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e’
effettuata tra iscritti all’albo dei giornalisti, elenco
professionisti, con almeno otto anni di anzianita’ di iscrizione in
tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due
membri effettivi e di due membri supplenti e’ effettuata tra
professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati
presso una Universita’ della Repubblica nelle materie elencate
nell’allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo
e di un membro supplente e’ effettuata tra i magistrati dei distretto
della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso
amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non
inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e’ nominata con decreto del Ministro della
giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal
componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore
anzianita’ di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera
con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o
impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti
componenti supplenti, in ordine di anzianita’. In caso di assenza o
impedimento del presidente, la commissione e’ presieduta dal
componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita’ di
iscrizione all’albo professionale. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente
minore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale. Le
deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione, nonche’ i compensi, determinati dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli
esami e sulla commissione prevista all’articolo 3, in conformita’
alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
successive integrazioni.

Nota all’art. 4:
– La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: «Ordinamento
della professione di giornalista».

Art. 5.
Svolgimento dell’esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti domanda di ammissione all’esame redatta secondo lo schema
allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del
decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di
identita’.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra
la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della
prova orale non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e
del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione
all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al
Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Nota all’art. 5:
– Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)».

Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della
commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato
l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella
prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due
componenti della commissione.
3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia
certificazione all’interessato ai fini del l’iscrizione all’albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo’ essere
ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio dell’ordine da’ immediata comunicazione al
Ministero della giustizia dell’esito della prova attitudinale,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello
svolgimento di attivita’ giornalistica continuativa e retribuita per
uno o piu’ organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente
registrati.
2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a
conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione
motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole,
dell’attivita’ complessivamente svolta e ne rilascia copia
all’interessato.

Art. 8.
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante e’ tenuto all’osservanza delle norme di
deontologia professionale.

Art. 9.
Registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti istituisce e
tiene presso di se’ il registro dei tirocinanti nel quale devono
essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di
riconoscimento di titolo conseguito all’estero, intendono svolgere il
tirocinio di adattamento.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) numero d’ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome,
luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di
codice fiscale;
b) data di decorrenza dell’iscrizione;
c) indicazione dell’organo o degli organi di informazione per i
quali e’ svolto il tirocinio di adattamento;
d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
g) data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 10.
Iscrizione
1. L’iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di
istanza al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, redatta
secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad
effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i
relativi organi di informazione.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita’;
b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento,
ai sensi del decreto legislativo;
c) attestazione di disponibilita’ del direttore o dei direttori
degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a
richiesta dell’interessato, le fotografie possono essere autenticate
dall’ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere
elencati i documenti allegati; deve altresi’ essere espresso
l’impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute
variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione puo’ essere inviata al Consiglio
nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure puo’ essere presentata direttamente presso gli uffici del
Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il
Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e
della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della
domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.
6. E’ inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle
previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la
regolarizzazione.

Art. 11.
Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione
nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di
presentazione della domanda.
2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio
nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere
motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci
giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata
all’interessato, nonche’ al direttore o ai direttori degli organi di
informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.
Modalita’ di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi, il direttore dell’organo di informazione rilascia
al tirocinante una dichiarazione sulle attivita’ svolte dallo stesso.
Tale dichiarazione e’ trasmessa dall’interessato al Consiglio
nazionale dell’Ordine.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di
quindici, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione
sullo svolgimento del tirocinio prevista dall’articolo 7, comma 2.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio
nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il
termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale
provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare
la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di
diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al
contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore,
emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di
compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo’
essere immediatamente ripetuto.

Art. 13.
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del
tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta’
della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio
stesso.
2. Tutti gli eventi che impediscono l’effettivo svolgimento del
tirocinio per una durata superiore alla meta’ della sua durata
complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
3. Il direttore dell’organo di informazione presso cui si svolge il
tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione
di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2,
nonche’ della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo
comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate
dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato
e al direttore dell’organo di informazione presso cui si svolge il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

Art. 14.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro
dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro
delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di
cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione nell’elenco dei
giornalisti professionisti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata
all’interessato e al direttore dell’organo di informazione presso cui
e’ stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di
cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di
interruzione del tirocinio.

Art. 15.
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale
delibera la sospensione dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione
dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata
all’interessato e al direttore dell’organo di informazione presso cui
e’ stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: Mastella

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2006 Ministeri isitituzionali, registro n. 13,
foglio n. 120

Allegato A
ELENCO DELLE MATERIE

1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione;
2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di
massa;
3) Elementi di storia moderna e contemporanea;
4) Elementi di sociologia e psicologia dell’opinione pubblica;
5) Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto
pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la
stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;
6) Normativa comunitaria sull’informazione;
7) Teoria e tecniche dell’informazione giornalistica;
8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;
9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;
10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;
11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Allegato B

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a
…. residente in ….; in possesso del titolo professionale di ….
rilasciato da …. a compimento di un corso di studi di …. anni,
comprendente le materie sostenute presso l’Universita’ …. con sede
in …., iscritto all’associazione professionale di …. dal …. (1)
ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ….
domanda
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, di poter partecipare alla prova attitudinale
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.

Allegato C

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Il/la sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a
…. residente in …. in possesso del titolo professionale di ….
rilasciato da …. a compimento di un corso di studi di …. anni,
comprendente le materie sostenute presso l’Universita’ …. con sede
in …., iscritto all’associazione professionale di …. dal …. (1)
ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ….
domanda
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti
secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;
dichiara
di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i
seguenti organi di informazione:
…. …. ….
Data e Firma
(1) Ove sussista il requisito.

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