Gazzetta Ufficiale N. 67 del 21 Marzo 2009 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Deliberazione 13 febbraio 2009

Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Deliberazione n. 66/09/CONS)

 
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
Nella riunione del Consiglio del 13 febbraio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e
44;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed, in particolare l’art. 2, comma 301;
Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989,
recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attivita’ televisive, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2007;
Visto il «Regolamento concernente la promozione della distribuzione
e della produzione di opere europee» approvato con delibera n. 9/99
del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva
dell’Informativa economica di sistema, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002;
Visto il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie»,
approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo
2006, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che la disciplina in materia di tutela della produzione
audiovisiva europea introdotta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, e
trasfusa negli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e’ stata, da ultimo, oggetto di modifica ad opera della
legge n. 244 del 2007 e della legge n. 31 del 2008;
Rilevato, in particolare, che ai sensi degli articoli 6 e 44 del
citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle
leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, nonche’ degli articoli 37,
comma 4, e 51 dello stesso decreto legislativo, all’Autorita’ sono
attribuite le seguenti funzioni:
stabilire con proprio regolamento:
a) i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di
deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla
responsabilita’ editoriale di emittenti televisive, fornitori di
contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per view;
b) i criteri e le modalita’ per la destinazione, da parte degli
operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili, di
una quota di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi
offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tipologia di
trasmissione, per la promozione e il sostegno delle opere audiovisive
europee;
c) con riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente
contenuto cinematografico di prima visione, i criteri e le modalita’
per la commisurazione dell’assolvimento degli obblighi alla effettiva
disponibilita’ di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la
diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle sale
cinematografiche;
d) le modalita’ di comunicazione dell’adempimento degli obblighi
di cui all’art. 44 dello stesso decreto legislativo n. 177 nel
rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di
inadempienza;
e) il tempo minimo di trasmissione riservato, all’interno delle
quote di diffusione e di investimento, alle opere cinematografiche o
per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte degli adulti e
dei minori;
verificare su base annua, sia in riferimento alla programmazione
giornaliera sia a quella della fascia di maggior ascolto, come
definita dall’Autorita’ medesima, i vincoli di cui agli articoli 6 e
44 del citato decreto legislativo;
applicare le sanzioni previste dall’art. 51 del citato decreto
legislativo per la violazione dell’art. 44 del medesimo decreto
legislativo e dei regolamenti emanati in materia dalla stessa
Autorita’;
Ritenuto, per l’effetto, di adottare, ai sensi degli articoli 6 e
44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 un nuovo regolamento in
materia di tutela della produzione europea ed indipendente, in
sostituzione del regolamento approvato con la delibera n. 9/99, anche
in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;
Ritenuto di deliberare con apposito provvedimento le necessarie
modifiche all’Informativa economica di sistema di cui alla delibera
n. 129/02/CONS, al fine di adeguare i modelli per la comunicazione
dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di investimento
alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della
produzione europea ed indipendente;
Vista la delibera n. 448/08/CONS con la quale e’ stata indetta una
consultazione pubblica in vista dell’approvazione di uno schema di
regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento
a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti,
adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (di seguito testo unico);
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
In via generale l’impianto del regolamento appare sostanzialmente
condiviso dagli operatori, che esprimono le maggiori riserve in
merito alle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria, e
in subordine chiedono una maggiore gradualita’ in prima applicazione.
Nel merito dell’articolato, le posizioni espresse dai soggetti
intervenuti e le relative osservazioni dell’Autorita’ sono illustrate
di seguito, partitamente per singola disposizione:
«Art. 1 (Definizioni). – Posizioni principali dei soggetti
intervenuti. La definizione di programmi in pay-per-view e’ stata
soggetta a rilievi da parte di un rispondente, che ne propone
l’eliminazione, e da parte di un altro rispondente, per il quale essa
appare promiscua in quanto include anche i fornitori di contenuti,
che invece rientrano in una definizione a parte, e non coerente con
la definizione del fornitore di servizi interattivi associati di cui
al testo unico.
Per alcuni rispondenti la definizione di "canale tematico" deve
riguardare anche generi specifici o target di ascolto specifici. Per
un rispondente in essa devono rientrare anche offerte in pay-per-view
benche’ non assumano la forma del canale, e la nozione di tematicita’
non deve limitarsi agli «argomenti» trattati ma deve riferirsi anche
al pubblico di riferimento e al genere specifico dei programmi
trasmessi.
Un rispondente chiede di modificare la definizione di film nel
regolamento e di legarla all’opera cinematografica, in modo da
chiarire espressamente che dalla quota di programmazione siano
esclusi i c.d. film tv e le serie.
Osservazioni dell’Autorita’.
Relativamente alla richiesta di dare una definizione di opera
cinematografica ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’art.
3, commi 2 e 3, si ritiene di poterla individuare nell’art. 2 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che fa riferimento alla
destinazione prioritaria nelle sale cinematografiche.
Nella definizione di canale tematico si ritiene condivisibile la
proposta di introdurre il richiamo al pubblico di riferimento al fine
di assicurare omogeneita’ di trattamento tra programmazioni
altrimenti non omogenee. La quota del 70%, peraltro gia’ prevista dal
vigente regolamento, appare tuttavia rispondente alle attuali
caratteristiche dei canali operanti sul mercato e un suo decremento
non consentirebbe una adeguata distinzione dai canali generalisti.
In merito alla definizione di programmi in pay-per-view si ritiene
condivisibile la ratio delle proposte di emendamento intese a
sostituire il termine "fornitore di contenuti" con "soggetto",
conformemente alla tecnica redazionale del testo unico della
radiotelevisione. Peraltro, ai fini della disciplina delle opere
europee, appare priva di pregio l’argomentazione di una distonia
della definizione regolamentare rispetto a quella normativa recata
dal testo unico della radiotelevisione, in quanto, secondo la
giurisprudenza comunitaria sancita dalla sentenza del 2 giugno 2005,
nella causa C-89/94, Mediakabel, i programmi trasmessi in
pay-per-view sono soggetti all’applicazione degli articoli 4 e 5
della direttiva TVSF, indipendentemente dai regimi giuridici
nazionali previsti in materia di titoli abilitativi.».
«Art. 2 (Fascia oraria di maggiore ascolto). – Posizioni principali
dei soggetti intervenuti. Un rispondente critica i limiti orari, in
particolare il termine finale delle 23,30, e l’inclusione anche delle
sottoquote per il cinema ed i minori in questo regime orario. Per un
altro rispondente i canali "+1" dovrebbero essere valutati
unitariamente ai canali di cui costituiscono la replica in differita
e la fascia oraria va definita prima dell’inizio di ciascun anno e
non ex post nel corso dell’anno.
Un rispondente propone di eliminare gli obblighi relativi al peak
time per i programmi in pay-per-view.
Per un altro rispondente la fascia oraria ideale per una
programmazione generalista mal si adatta ai canali tematici. Lo
schema di regolamento infatti prevede che nei confronti di tali
canali la fascia possa essere definita ex post dagli stessi, previa
adeguata giustificazione sulla base di dati oggettivi. Per il
medesimo tale facolta’ di definizione della fascia oraria ex post
pone condizioni di incertezza giuridica per la pianificazione della
programmazione televisiva. In coerenza con il testo unico che
delimita la fascia oraria a tutela dei minori fino alle 22,30,
occorre ripristinare le soglie attualmente vigenti. Sarebbe opportuno
un tavolo tecnico con gli operatori.
Osservazioni dell’Autorita’.
Nel premettere che la fascia oraria di maggiore ascolto vale per
tutte le emittenti, pubbliche e provate, in ragione della
formulazione generale dell’art. 44, comma 6, del testo unico, che
richiama tutti i vincoli posti dal medesimo articolo, con riferimento
ai programmi integralmente trasmessi in replica differita, i c.d.
canali "+1", si ritiene motivata l’eccezione e accoglibile la
richiesta di esclusione degli stessi dalla applicazione della
disposizione relativa alla fascia oraria di maggiore ascolto, in
virtu’ della peculiarita’ di tali programmi. Di converso, non si
ritiene accoglibile la analoga richiesta di esclusione dei programmi
in pay-per-view, in quanto gli stessi sono comunque ricompresi nella
definizione di programmi di trasmissione lineare, dal momento che
l’orario di visione e’ prestabilito dall’emittente.
Quanto alla definizione ex post della fascia di peak time per i
canali tematici, nonostante i rilievi critici mossi essa appare una
soluzione di equo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e
autonomia editoriale, tenendo conto della particolarita’ dei canali
tematici che mal si concilia con una definizione che non tenga conto
della specificita’ dei temi trattati e del pubblico di riferimento.
Quanto alla problematica relativa alla programmazione dedicata ai
minori, essa trova soluzione nell’articolo successivo che detta le
quote da destinare a tale tipologia di programmi.».
«Art. 3 (Quote di emissione). – Posizioni principali dei soggetti
intervenuti. Numerosi operatori televisivi chiedono il ripristino
delle disposizioni della delibera n. 9/99 in materia di soglia di
tolleranza e ritengono fondamentale salvaguardare il principio di
rispetto a livello di gruppo, che secondo un rispondente va applicato
qualunque sia la modalita’ di distribuzione e comprendendo canali e
servizi sia gratuiti che a pagamento, in modo da calcolare tutte le
quote, sia di emissione che di investimento, sull’insieme
dell’offerta televisiva.
Un rispondente ha rappresentato l’esigenza di una piu’ omogenea
ripartizione della programmazione tra i diversi generi televisivi.
Un altro rispondente propone, inoltre, che la quota per il servizio
di pay-per-view sia da fissare al 50%, che sia mantenuta la
definizione di programmazione, e che programmi in pay-per-view a
prevalente contenuto cinematografico debbano essere quelli che
raggiungano una soglia di almeno il 50%, piuttosto che il previsto
70%, di programmazione dedicata.
In generale un ulteriore rispondente rileva come il regolamento mal
si adatti ai canali tematici, che sarebbero costretti a ricorrere
allo strumento delle deroghe ove le norme non venissero adattate alle
loro caratteristiche. Per tale ragione il principio del gruppo
andrebbe esteso a tutte le quote di emissione, incluse le sottoquote
le quali, peraltro, andrebbero calcolate sempre sul minimo previsto
per legge e non sulla quota effettivamente raggiunta. A fini di
chiarezza, a suo avviso sarebbe auspicabile una tabella riepilogativa
con l’indicazione dei soggetti coinvolti e degli obblighi applicabili
e prevedere un meccanismo di gradualita’, con l’obiettivo di
raggiungimento delle quote (tutte tranne quella gia’ esistente) entro
il quinto anno.
In relazione alle quote per i minori, un rispondente rileva che le
due sottoquote (programmi specifici per minori e programmi per minori
e adulti) introducono elementi di incoerenza con il contratto di
servizio, e rileva un’esigenza di coordinamento. Secondo un altro
rispondente puo’ essere arduo il calcolo di tali sottoquote stante la
sempre piu’ frequente commistione di generi nella attuale
programmazione televisiva. Per un terzo rispondente esse sono
eccessivamente gravose. Un quarto rispondente propone di livellare la
soglia al 3% per i canali "non generalisti" e di prevedere una
esenzione per i canali tematici.
Secondo un rispondente la sottoquota relativa alle opere di
espressione originale italiana, premessa la sua illegittimita’
comunitaria, e’ pressoche’ impossibile da rispettare perche’, da un
lato, la produzione italiana degli ultimi 5 anni e’ insufficiente e,
dall’altro, le finestre temporali ne impediscono lo sfruttamento
sulle emittenti gratuite per i primi 2 anni dalla distribuzione nelle
sale, sicche’ il limite di programmazione si riduce a 3 anni. A suo
avviso occorre, inoltre, prevedere uno specifico regime di deroga per
l’ipotesi in cui la produzione cinematografica non risulti
sufficiente, ed accogliere una nozione di "opera cinematografica" che
includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella
disciplina vigente. Peraltro molti prodotti vengono destinati o meno
alle sale solo a produzione finita, essendo pertanto fungibili per un
certo periodo di tempo, sicche’ non sarebbe possibile distinguerle
prima che sia terminato il processo di produzione.
Osservazioni dell’Autorita’.
Al fine di conferire maggiore evidenza al precetto legislativo di
cui all’art. 44, comma 1, del testo unico, si e’ ritenuto opportuno
inglobare nel testo il precetto di legge circa la ripartizione delle
quote tra i diversi generi di opere europee, onde corrispondere alle
esigenze rappresentate da alcune categorie di produttori in merito
alla sottorappresentazione di determinati generi di opere.
Con riferimento alla soglia di tolleranza ed alla necessita’ di
raggiungere gradualmente la proporzione di riserva posta dall’art. 4
della direttiva TVSF, l’Autorita’ in sede di prima applicazione della
legge n. 122/1998, che aveva recepito la direttiva 97/36/CE, di cui
la delibera n. 9/99 costituisce attuazione, aveva individuato nella
soglia del 7% un criterio ragionevole per il progressivo
ravvicinamento alle quote previste. A distanza di 10 anni da quel
primo intervento regolamentare in materia, appare altrettanto
ragionevole ritenere il mercato ormai maturo per l’applicazione
integrale degli obblighi, anche alla luce del fatto che per i servizi
innovativi, a suo tempo non contemplati dalla normativa primaria, il
testo unico prevede norme specifiche di prima applicazione.
In accoglimento della richiesta sollevata da numerosi operatori, si
ritiene utile specificare che il criterio applicativo del gruppo vale
sia per la quota generale, fatto salvo un limite minimo del 20%, sia
per tutte le altre sottoquote, in coerenza con il costante indirizzo
interpretativo tenuto dall’Autorita’. Il testo appare invece gia’
sufficientemente chiaro in merito all’inclusione nel campo di
applicazione di tutte le piattaforme distributive dal momento che non
prevede limitazioni di sorta. Pertanto la proposta di emendamento non
e’ accoglibile.
Al fine, poi, di fugare qualsiasi eventuale dubbio in merito alle
norme applicabili alla concessionaria del servizio pubblico, si
ritiene opportuno inserire un’apposita clausola di salvezza di
applicazione degli obblighi sanciti dal contratto di servizio.
Parimenti, onde escludere ogni ipotesi in merito ad una possibile
disparita’ di trattamento tra emittenti pubbliche e private, si
evidenzia nella formulazione di cui al comma 6 la esplicitazione
della riferibilita’ di tutti i vincoli di cui all’art. 3 alla fascia
oraria di maggiore ascolto.
In merito ai rilievi sulle quote per i minori, gia’ l’art. 34,
comma 7 del testo unico, che a fini di certezza giuridica viene
esplicitamente richiamato, fa riferimento alle opere europee.
Appare privo di fondamento il dubbio sollevato da alcuni operatori
circa il possibile riferimento delle sottoquote per i minori
all’intero emesso piuttosto che alle ore assoggettabili, in quanto la
formulazione dell’art. 3, comma 4, richiama espressamente il comma 1
del medesimo articolo, che, appunto, si riferisce alle ore
assoggettabili.
Aderendo ai rilievi critici sollevati da molti dei partecipanti
alla consultazione pubblica, si ritiene che i programmi
specificatamente rivolti ai minori vadano esclusi dall’obbligo di
rispetto della quota nel peak time in quanto la relativa fascia
oraria confligge con la declinazione delle fasce protette di cui
all’art. 2 del "Codice di autoregolamentazione tv e minori".
Non si ritiene, invece, necessario introdurre eccezioni per il caso
di produzione cinematografica non sufficiente, in quanto tale
casistica puo’ essere contemplata tra le giustificazioni addotte dai
soggetti per il mancato rispetto delle quote.».
«Art. 4 (Quote di investimento). – Posizioni principali dei
soggetti intervenuti. Numerosi operatori chiedono di applicare un
meccanismo graduale per la prima applicazione, e rilevano come la
direttiva TVSF riferisca gli obblighi di investimento al bilancio
destinato alla programmazione, e non al bilancio tout court, sicche’
il regolamento sarebbe illegittimo perche’ renderebbe gli obblighi
piu’ gravosi.
Secondo la maggior parte degli intervenuti il principio del gruppo
deve riguardare anche tutte le societa’ controllate e non solo la
controllante. In tal senso un rispondente chiede altresi’ di
computare nel gruppo anche gli investimenti effettuati da societa’
consorelle non controllate da imprese soggette alla giurisdizione
italiana.
Secondo un rispondente occorre escludere dal computo dei ricavi
quelli derivanti dai contratti che non sono connessi con
l’allestimento dell’offerta televisiva e la sua distribuzione.
Occorre accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa
i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina
vigente, mentre l’esclusione dell’auto-prodotto penalizza le
emittenti che forniscono un significativo contributo alla produzione
nazionale. Viceversa, per un altro rispondente occorre escludere dal
computo del 10% di opere europee ogni forma di acquisto e/o
preacquisto di opere prodotte dalle reti televisive.
Per evitare turbative negoziali tra emittenti "costrette" ad
investire e produttori con pochi prodotti attrattivi, occorre
prevedere un regime di gradualita’ con scaglioni annuali. Anche un
ulteriore rispondente sottolinea come, date le difficolta’ di
reperire sufficiente prodotto cinematografico italiano, siano
consigliabili dei margini di tolleranza, o criteri che fanno
riferimento all’andamento dell’offerta.
Un ulteriore risponedente chiede di specificare che le quote e le
sottoquote vanno calcolate in relazione alla quota minima prevista
per legge e non su quella effettivamente raggiunta.
Osservazioni dell’Autorita’.
Con riferimento alla base di calcolo della soglia da destinare agli
investimenti, si rileva come la direttiva TVSF nella maggior parte
delle altre versioni linguistiche (come, ad esempio, inglese,
tedesco, portoghese, olandese, svedese e danese), riferisca
l’avverbio "almeno" alla soglia del 10% e non al bilancio destinato
alla programmazione. Pertanto l’approccio ermeneutico piu’ conforme
alla direttiva che appare ragionevole seguire onde chiarire eventuali
dubbi di incompatibilita’ con il diritto comunitario, e’ quella di
dare analoga interpretazione anche alla versione italiana, ritenendo
che lo Stato abbia gia’ esaurito il suo potere di scelta in merito
all’opzione binaria indicata dall’art. 5 della direttiva (10% del
tempo di trasmissione o 10% del bilancio destinato alla
programmazione), senza che ne residuino altri. Per altro verso, il
potere di adottare norme piu’ restrittive ai sensi dell’art. 3 della
direttiva si ritiene debba riferirsi alla sola soglia percentuale del
10%, a cui si riferisce l’avverbio "almeno", che costituisce pertanto
solo una soglia minima, e non anche ai capitoli o alle voci di
bilancio a cui addebitare detta soglia. Alla luce di quanto precede,
per ragioni di certezza del quadro giuridico di riferimento, si
ritiene opportuno precisare tali circostanze nell’art. 4 del
regolamento. Appare, inoltre, migliorativo fare riferimento
all’ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato in quanto
costituisce un elemento certificato. Tale previsione appare inoltre
meritevole di accoglimento per le positive ricadute che potra’ avere
sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione
che non destinano abitualmente la maggior parte del bilancio alla
programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attivita’.
Si ritiene accoglibile la richiesta di poter imputare gli
investimenti effettuati da societa’ controllanti e collegate anche
stabilite in Paesi esteri, in quanto rispondente ad una oggettiva
dinamica di mercato che vede la presenza di societa’ con attivita’
svolte a livello internazionale.
Non si ritiene opportuno ribadire ulteriormente l’attribuzione
delle sottoquote alla soglia minima di riferimento e non alla soglia
effettivamente raggiunta, in quanto gia’ chiaramente indicato dal
comma 2 che richiama espressamente il comma 1 la’ dove quantifica
appunto la soglia di riferimento.
La proposta di inclusione dei programmi autoprodotti, infine, non
appare ictu oculi conforme ai meccanismi di tutela della produzione
europea previsti dalla direttiva TVSF.».
«Art. 5 (Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche
su reti fisse e mobili per i servizi prestati su richiesta del
consumatore). – Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni
operatori suggeriscono che nel determinare la base di calcolo dei
ricavi siano considerati solo quelli imputabili specificamente alla
fornitura di contenuti audiovisivi, escludendo le componenti di
"servizio" (quali il prezzo per accesso ai servizi di rete
dell’operatore, per la fornitura in comodato del decoder, per
l’accesso alla videoregistrazione da remoto, per la visione di
contenuti residenti nell’hard disk del
pc).
Sebbene venga espresso apprezzamento per il regime di gradualita’
sui tre anni, i menzionati operatori ritengono che debbano essere
introdotti meccanismi di maggiore flessibilita’ in considerazione
della difficolta’ di acquisire cataloghi di contenuti VOD; cio’
perche’ sono ancora considerati una fonte residuale di ricavi da
parte dei produttori di contenuti e "condizioni di mercato" vanno
valutate per l’applicazione integrale degli obblighi (e non solo con
scostamenti dell’1% da recuperare entro l’anno successivo) anche
attraverso un’indagine specifica per valutare l’effettiva
disponibilita’ di cataloghi di opere europee on demand a condizioni
non discriminatorie rispetto a quelle offerte da altre categorie di
operatori.
Osservazioni dell’Autorita’.
Si ritiene accoglibile il riferimento ai soli ricavi attribuibili
alla fornitura di contenuti audiovisivi, in quanto tiene conto della
specificita’ degli operatori di comunicazione elettronica.
Il rilievo della necessita’ di una maggiore flessibilita’ non
necessita di apposita modifica della normativa regolamentare dal
momento che i dati evidenziati (scarsita’ di cataloghi di contenuti
VOD, condizioni di mercato) concorrono a definire gli elementi di
valutazione delle eventuali giustificazioni per il mancato rispetto
delle quote, nell’ambito delle quali e’ prevista la considerazione
della oggettiva condizione di mercato.».
«Art. 6 (Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche
rilevanti). – Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un
rispondente suggerisce di non indicare l’anno ma il periodo di
sfruttamento dell’opera cinematografica.
Un altro rispondente propone di far riferimento ad un dato
certificato quale quello SIAE e di fissare la revisione ogni cinque
anni.
Osservazioni dell’Autorita’.
Appare condivisibile l’indicazione del periodo di sfruttamento
delle opere cinematografiche in quanto maggiormente corrispondente
con il ciclo di vita del prodotto nelle sale, e del dato certificato
dalla SIAE.».
«Art. 7 (Produttori indipendenti europei). – Posizioni principali
dei soggetti intervenuti. Un rispondente chiede di chiarire, in
ordine alla qualifica di produttore indipendente, se il criterio
della destinazione del 90% sia da applicare al singolo canale o
all’emittente, proponendo, inoltre, l’esenzione dal criterio per chi
ha stipulato accordi di produzione in esclusiva, e, in ordine alla
giurisdizione del titolare di titolo abilitativo, se sia da
considerare solo quella nazionale o anche quella comunitaria.
Per altri rispondenti occorre includere anche le attivita’ relative
alla realizzazione di edizioni italiane, come quelle di doppiaggio,
adattamento e voice over, mentre un ulteriore rispondente chiede di
eliminare la possibilita’ di comprendere le opere realizzate per
conto terzi.
Osservazioni dell’Autorita’.
Per quanto riguarda l’attribuzione del criterio di destinazione
delle opere ad un unico soggetto, non si ritiene necessario
modificare la formulazione in quanto gia’ sufficientemente esplicita
rispetto al riferimento al singolo canale in luogo dell’emittente.
Al fine di tenere conto dell’incidenza economica degli adattamenti
delle opere per l’edizione italiana, conformemente agli obiettivi di
tutela linguistica previsti dalla direttiva TVSF, si ritiene
opportuno includere anche le attivita’ dirette alla realizzazione
delle edizioni italiane di opere europee da parte dei produttori
indipendenti.
Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate per conto terzi,
si tratta di materia direttamente disciplinata dal regolamento
concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali,
in corso di approvazione da parte dell’Autorita’.».
«Art. 8 (Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del
testo unico). – Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni
operatori chiedono che tra i soggetti che possono beneficiare del
regime delle deroghe agli obblighi di investimento vadano inclusi
anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e
mobili che prestano servizi televisivi a richiesta.
Un rispondente evidenzia la necessita’ di precisare che il criterio
della mancata realizzazione degli utili negli ultimi due anni
costituisce titolo per deroga integrale, mentre quello della quota di
mercato per la deroga parziale in proporzione alla quota di mercato
posseduta.
Osservazioni dell’Autorita’.
L’esplicita inclusione tra i soggetti che possono richiedere deroga
degli operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’art. 5
appare condivisibile in quanto coerente con il dettato della
normativa primaria, che all’art. 6 richiama tutte le disposizioni di
cui all’art. 44 del testo unico, sicche’ l’esclusione di tali
operatori comporterebbe rischi di discriminazione ingiustificate e
sproporzionate.
In merito alla richiesta di articolare ulteriormente le previsioni
sulle deroghe, la modulazione della deroga viene demandata
all’apposita procedura declinata dal medesimo art. 8 e viene valutata
caso per caso alla luce delle specifiche situazioni rappresentate dai
singoli operatori. Non essendo peraltro prevista una differenziazione
espressa nella normativa primaria, che si limita a rinviare ai
criteri stabiliti dall’Autorita’, si ritiene inopportuno
cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto specificato al
comma 3, in modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la
determinazione finale in merito al carattere parziale o totale della
deroga.».
«Art. 9 (Modalita’ di comunicazione). – Posizioni principali dei
soggetti intervenuti. Numerosi operatori sottolineano l’opportunita’
di istituire un tavolo tecnico per individuare i meccanismi di
rendicontazione.
Osservazioni dell’Autorita’.
In accoglimento delle richieste presentate appare opportuno
sottoporre a separata consultazione pubblica la modifica
dell’Informativa economica di sistema.».
«Art. 10 (Attivita’ di controllo e sanzionatoria). – Posizioni
principali dei soggetti intervenuti. Alcuni rispondenti chiedono di
precisare che l’esclusione delle emittenti locali dall’ambito di
applicazione degli obblighi del regolamento, vale anche per quelle i
cui contenuti vengano ritrasmessi in simulcast integrale sul
satellite.
Osservazioni dell’Autorita’.
Sul punto si rileva che la direttiva TVSF prevede l’esclusione
soltanto per le emittenti che si rivolgono ad un pubblico locale, e
pertanto la deroga non risulta estensibile alla ipotesi che le
trasmissioni delle emittenti locali vengano irradiate, sia pure in
simulcast, via satellite ad un pubblico potenzialmente
transnazionale.»;
Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati,
che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 29
luglio 2008 di cui alla delibera n. 448/08/CONS, e debbano essere
riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con
cio’ rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi
in sede applicativa;
Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
 
Delibera:
 
Articolo unico
 
1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla
presente delibera, di cui forma parte integrante, in materia di
obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee
e di opere di produttori indipendenti.
2. E’ abrogata la delibera del 16 marzo 1999, n. 9/99, recante
«Approvazione del regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee».
3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia’
formalmente avviati prima dell’entrata in vigore della presente
delibera.
La presente delibera e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel
sito web dell’Autorita’.
 
Roma, 13 febbraio 2009
 
Il presidente: Calabro’
 
I commissari relatori: Sortino – Magri
 
Allegato A
 
Art. 1.
 
Definizioni
 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante testo unico della radiotelevisione come modificato dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
b) «Autorita’»: l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
c) «Direzione competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali dell’Autorita’;
d) «opere europee»: le opere originarie:
1) di Stati membri dell’Unione europea o
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa,
purche’:
I. realizzate da uno o piu’ produttori stabiliti in uno o piu’
di questi Stati o
II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di
uno o piu’ produttori stabiliti in uno o piu’ di questi Stati o
III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia
prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia
controllata da uno o piu’ produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o
in coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu’ Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o piu’ Stati terzi europei con i quali
la Comunita’ abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante
di autori o lavoratori residenti in uno o piu’ Paesi europei.
L’applicazione delle disposizioni di cui ai punti
2) e 3)
e’ subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati
membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi
terzi;
e) «opere di espressione originale italiana»: le opere
identificate secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all’art.
44, comma 2, del testo unico;
f) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o documentaristico, purche’ opere dell’ingegno, ai sensi della
disciplina del diritto d’autore, destinate al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione;
g) «emittente»: il titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita’
editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
h) «fornitore di contenuti televisivi»: il soggetto che ha la
responsabilita’ editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica e che e’ legittimato a svolgere le
attivita’ commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
i) «fornitore di programmi in pay-per-view»: il soggetto che,
sotto la propria responsabilita’ editoriale, trasmette a pagamento un
singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi,
organizzati dal fornitore di servizi secondo un catalogo o un
palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilita’
di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente
antecedenti alla sua disponibilita’, o alla disponibilita’ del primo
programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
l) «canale tematico»: un canale che dedica almeno il 70 per cento
della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico
di riferimento;
m) «servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore»:
trasmissioni televisive fornite da operatori di comunicazioni
elettroniche su reti fisse e mobili per la visione di contenuti
scelti dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo
selezionato dal fornitore del servizio;
n) «trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da
parte dei minori e degli adulti»: le produzioni e i programmi adatti
ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli
adulti di cui all’art. 37, comma 4, del testo unico;
o) «trasmissioni specificamente rivolte ai minori»: le opere
cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione,
che tengano conto della sensibilita’ dell’eta’ evolutiva con
particolare riferimento alla fascia di eta’ fino a quattordici anni,
di cui all’art. 34, comma 7, del testo unico;
p) «programmi in pay-per-view a prevalente contenuto
cinematografico di prima visione»: i programmi in pay-per-view che
dedicano almeno il 70 per cento della proprio palinsesto annuale ad
opere cinematografiche in prima visione televisiva;
q) «ore assoggettabili»: il numero complessivo di ore di
programmazione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive,
a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla
pubblicita’ oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite, assoggettabile agli obblighi di programmazione di cui
all’art. 6 del testo unico.
 
Art. 2.
 
Fascia oraria di maggior ascolto
 
1. La fascia oraria di maggior ascolto, ai sensi dell’art. 44,
comma 6, del testo unico, e’ la fascia di programmazione compresa tra
le ore 19,30 e le ore 23,30.
2. Per i canali tematici la fascia oraria di maggior ascolto e’
determinata anche in relazione allo specifico target di utenza al
quale e’ rivolto il contenuto tematico. I fornitori di contenuti che
editano canali tematici, qualora la fascia oraria di maggior ascolto,
sulla base di dati oggettivi, non coincida con quella di cui al
precedente comma 1, comunicano mediante la modulistica
dell’Informativa economica di sistema di cui all’art. 9, la fascia
oraria di maggior ascolto relativa al proprio target di utenza,
adeguatamente comprovata dai predetti dati oggettivi, quali gli
indici di ascolto relativi al canale tematico.
3. Il presente articolo non si applica ai programmi trasmessi
integralmente in replica differita.
 
Art. 3.
 
Quote di emissione
 
1. Le emittenti, pubbliche e private e i fornitori di contenuti
televisivi riservano ad opere europee piu’ della meta’ delle ore
assoggettabili complessivamente trasmesse e le ripartiscono tra i
diversi generi di opere europee. Qualora piu’ canali televisivi
appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di
riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono
determinate sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto
salvo, per la quota di cui al presente comma, un limite minimo del
venti per cento per ciascun canale. Le quote di riserva di cui al
presente articolo devono essere calcolate come percentuali della
somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee
trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore
totali di trasmissione dei canali stessi.
2. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per
cento del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il venti per cento alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. Ai fini del graduale
adeguamento, l’obbligo di programmazione della predetta sottoquota si
applica a partire da dodici mesi dall’emanazione del decreto di cui
all’art. 44, comma 2, del testo unico.
3. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle
opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per
cento del tempo di trasmissione, di cui il dieci per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
4. Ai sensi dell’art, 34, comma 7, del testo unico, fatti salvi
gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le
emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi riservano
alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per
cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai
minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti
almeno il venti per cento della predetta quota.
5. Le quote di cui ai precedenti commi 2 e 3 comprendono anche le
trasmissioni specificamente rivolte ai minori e quelle adatte ai
minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti,
di cui al precedente comma 4.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base
annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a
quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all’art.
2 del presente regolamento. Dall’obbligo di trasmissione nella fascia
oraria di maggiore ascolto sono esclusi i programmi specificamente
rivolti ai minori.
7. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate
dalle emittenti e dai fornitori di contenuti televisivi. L’Autorita’
verifica tali motivazioni in relazione all’effettiva quantita’ di
prodotto disponibile sul mercato del target di ciascuna emittente o
fornitore di contenuti, dell’offerta di programmi coerente con il
mantenimento della linea editoriale e delle peculiarita’ del canale,
con particolare riferimento alla fascia di maggior ascolto.
 
Art. 4.
 
Quote di investimento
 
1. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal
numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota
dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi’
come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio
regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato
ricava da pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita’
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
2. All’interno della quota di cui al comma 1 le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
trenta per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno il trentacinque per cento
alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte
appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto
obbligato.
3. Per le societa’ che eserciscono contemporaneamente programmi in
chiaro e a pagamento, le quote di investimento in opere di
espressione originale italiana di cui al precedente comma 2 si
calcolano separatamente sulla base degli introiti derivanti dai
palinsesti in chiaro e degli introiti derivanti dai palinsesti a
pagamento.
4. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonche’ i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizio; all’interno di
tale quota nel contratto di servizio e’ stabilita una riserva non
inferiore al venti per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al cinque per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.
5. Qualora una o piu’ emittenti, o fornitori di contenuti
televisivi, siano controllate, ai sensi dall’art. 43, comma 14, del
testo unico, da un’unica impresa, per la verifica del rispetto delle
quote di investimento di cui al presente articolo possono essere
computati sia gli investimenti effettuati dall’emittente o dal
fornitore di contenuti televisivi sia gli investimenti effettuati da
societa’ controllanti, controllate o soggette a controllo comune
limitatamente alla quota destinata al mercato italiano. In tal caso,
la quota di investimento e’ calcolata al netto delle partite
infragruppo.
 
Art. 5.
 
Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche
su reti fisse e mobili per i servizi televisivi
prestati su richiesta del consumatore
 
1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e
mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del
consumatore ai sensi dell’art. 44, comma 3, settimo periodo del testo
unico, riservano annualmente alla produzione o all’acquisto di opere
europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al cinque per
cento dei loro ricavi specificamente attribuibili alla fornitura di
contenuti audiovisivi al pubblico nell’anno precedente.
2. I soggetti di cui al comma 1 raggiungono gradualmente e
compatibilmente con le condizioni del mercato la quota di cui al
comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento.
Nel terzo anno e’ consentito uno scostamento, comunque non superiore
all’uno per cento, che deve essere recuperato entro l’anno successivo
compatibilmente con le suddette condizioni di mercato.
 
Art. 6.
 
Criteri per la valutazione
delle opere cinematografiche rilevanti
 
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 44, comma
3, ottavo periodo del testo unico, sono considerate opere
cinematografiche di espressione originale italiana di successo i film
i cui incassi nelle sale cinematografiche italiane cosi’ come
certificati dalla Societa’ italiana autori e editori (SIAE) non sono
stati inferiori a 1 milione di euro nel periodo di sfruttamento
dell’opera. L’Autorita’ si riserva di rivedere tale parametro
annualmente tenendo conto dell’andamento del mercato e dei dati
comunicati dalle associazioni di categoria interessate.
2. I fornitori di programmi in pay-per-view a prevalente contenuto
cinematografico di prima visione comunicano l’eventuale
indisponibilita’ delle opere di cui al comma 1, nei sei mesi
antecedenti la diffusione, mediante l’apposito modello
dell’Informativa economica di sistema di cui alla delibera n.
129/02/CONS e successive modificazioni.
 
Art. 7.
 
Produttori indipendenti europei
 
1. Ai fini dell’individuazione della figura del produttore
indipendente si applica la definizione di cui all’art. 2, comma 1,
lettera g), del testo unico. Il criterio della destinazione del
novanta per cento della propria produzione ad un solo soggetto
destinatario di concessione o autorizzazione per la diffusione di
programmi televisivi per un periodo di tre anni e’ verificato con
riferimento al singolo canale ed al numero delle produzioni in
ciascuno dei tre anni precedenti.
2. Il criterio della destinazione del novanta per cento delle
produzioni non si applica ai produttori che nel triennio precedente
hanno prodotto meno di tre opere, o che sono attivi da un periodo
inferiore ai tre anni. In tali casi si applica esclusivamente il
criterio del controllo o collegamento a soggetti destinatari di
concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.
3. I produttori in possesso dei requisiti richiesti possono
chiedere, mediante la presentazione dei moduli e nei termini previsti
dall’Informativa economica di sistema di cui alla delibera n.
129/02/CONS e successive modificazioni, di essere inclusi nell’elenco
dei produttori indipendenti tenuto dall’Autorita’ ed aggiornato su
base annua. L’elenco comprende anche una sezione relativa alle opere
dei produttori indipendenti denominata «catasto delle opere dei
produttori indipendenti».
4. Rientrano nell’attivita’ di produzione televisiva dei
produttori indipendenti tutte le attivita’ di produzione e
coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di
qualunque genere complete o di parti di esse ivi comprese le
attivita’ dirette alla realizzazione dell’edizione italiana delle
opere stesse. Rientrano nell’attivita’ di produzione televisiva dei
produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.
5. Decorso un anno dall’approvazione del codice di condotta
previsto dal nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione
di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale
dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi, le opere per conto terzi, indicate al comma
precedente, saranno quelle realizzate in conformita’ con le attivita’
previste dal suddetto codice di condotta. Sono fatte salve le opere
realizzate da produttori indipendenti per conto terzi sulla base
della previgente regolamentazione.
 
Art. 8.
 
Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico
 
1. Ove ricorrano una o piu’ condizioni previste dall’art. 6,
secondo periodo, del testo unico, le emittenti televisive, i
fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in
pay-per-view e gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti
fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta
del consumatore possono richiedere all’Autorita’, illustrandone i
motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di
emissione e/o di investimento come definiti dal presente regolamento.
La richiesta e’ redatta in base all’apposito formulario pubblicato
nel sito web dell’Autorita’ e trasmessa alla direzione competente.
2. Ai fini della presentazione della richiesta di deroga, e’
necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due
anni di esercizio;
b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da
pubblicita’, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte televisive a pagamento, inferiore all’uno per cento;
c) la natura di canale tematico.
3. Ai fini dell’accoglimento della richiesta di deroga l’Autorita’
valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il
target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con
l’effettiva programmazione, la tipologia dell’offerta in chiaro o a
pagamento, l’effettiva disponibilita’ di prodotto compatibile con la
linea editoriale del programma.
4. La direzione competente comunica al soggetto istante l’avvio
del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.
La comunicazione contiene l’indicazione del termine di adozione del
provvedimento finale non superiore a novanta giorni dal ricevimento
della richiesta di deroga. La comunicazione di avvio dell’istruttoria
puo’ essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via
posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro
i successivi tre giorni, dall’invio della comunicazione a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 2, il
soggetto istante puo’ chiedere al responsabile del procedimento di
essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti
necessari alla valutazione del contenuto del documento. L’audizione
e’ disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. La data dell’audizione e’
comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di
preavviso. Dell’audizione e’ redatto verbale, in forma sintetica,
riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.
6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria,
puo’ formulare richieste di informazione e di esibizione di
documenti, indicando il termine entro il quale dovra’ pervenire la
risposta, termine ritenuto congruo in relazione al termine per
l’adozione finale del provvedimento.
7. L’istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio
della proposta di provvedimento di accoglimento totale o parziale o
di diniego dell’istanza di deroga accompagnata dalla relazione del
responsabile del procedimento in merito all’istruttoria svolta dalla
direzione.
8. Il termine per l’adozione del provvedimento finale e’ di
novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di
deroga. Il Consiglio, ove ravvisi la necessita’ di ulteriori
approfondimenti istruttori, puo’ disporre la proroga dei termini fino
ad un massimo di sessanta giorni.
 
Art. 9.
 
Modalita’ di comunicazione
 
1. Le modalita’ di comunicazione degli obblighi di diffusione e di
investimento di cui agli articolo 6 e 44 del testo unico e del
presente regolamento sono definite con separato provvedimento di
modifica dell’Informativa economica di sistema di cui alla delibera
n. 129/02/CONS da sottoporre a preventiva consultazione degli
operatori interessati. I soggetti obbligati devono trasmettono entro
il 31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo
i modelli che saranno all’uopo predisposti. Nel trattamento dei dati
cosi’ comunicati l’Autorita’ si conforma ai principi stabiliti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
 
Art. 10.
 
Attivita’ di controllo e sanzionatoria
 
1. L’Autorita’ provvede alla verifica del rispetto degli obblighi
di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico e del presente
regolamento sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 8 e
attraverso il monitoraggio dei programmi.
2. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all’art. 8 l’Autorita’ applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma
30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle quote di programmazione e
investimento di cui al testo unico e al presente regolamento
l’Autorita’ applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 51, comma 3, lettera b), del testo unico e successive
modificazioni.
4. Il presente regolamento non si applica alle emittenti e ai
fornitori di contenuti in ambito locale.
 
 
 
 

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