Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19 Marzo 2009 – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2008

Modifiche allo statuto della Societa’ italiana degli autori ed editori.

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni
concernenti la Societa’ italiana degli autori ed editori», d’ora in
poi denominata: SIAE, ed in particolare l’art. 1;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3
dicembre 2002, con il quale sono state approvate le modificazioni
allo statuto della Societa’ italiana degli autori ed editori
approvato, con decreto, in data 4 giugno 2001;
Vista la nota 22 aprile 2008 prot. n. 173/08 con la quale il
Presidente della SIAE ha trasmesso alle Amministrazioni statali
vigilanti le modifiche allo Statuto dell’Ente adottate dall’Assemblea
degli associati, in seguito alla entrata in vigore della citata legge
9 gennaio 2008, n. 2, nella riunione del 27 marzo 2008, su proposta
del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2008;
Acquisiti i pareri del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18 giugno 2008
prot. n. 69412 ha rappresentato di non avere osservazioni da
formulare in merito alle modifiche statutarie riferite agli articoli
1-2-5-7, comma 1-8-10-14-16-19-21, comma 2 e 23, comma 3, e di
rimettere alle valutazioni delle competenti amministrazioni vigilanti
la modifica proposta all’art. 6, comma 1, e all’art. 7, comma 2.
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 18
giugno 2008 prot. n. 69412 ha evidenziato la necessita’ che fossero
riformulati, rispetto al testo proposto dalla SIAE, parte dell’art.
20, comma 2 e comma 3 e dell’art. 20-bis;
Considerato che il Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
d’intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 27 ottobre 2008
prot. n.19935 ha invitato la SIAE ad apportare gli opportuni
interventi correttivi evidenziati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, ai fini della approvazione, da parte delle Autorita’
vigilanti, delle modifiche statutarie proposte;
Vista la nota prot. n. 577/08 del 26 novembre 2008 con la quale il
Presidente della SIAE ha trasmesso gli interventi correttivi
richiesti dalle Amministrazioni vigilanti apportati, al testo delle
modifiche statutarie gia’ approvato dall’Assemblea della SIAE in data
27 marzo 2008, dall’Assemblea degli associati nella riunione del 26
novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 28
ottobre 2008;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare le modifiche statutarie
adottate dall’Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del
27 marzo 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 13
marzo 2008, unitamente agli interventi correttivi delle stesse
deliberati dalla Assemblea degli associati della SIAE nella riunione
del 26 novembre 2008, su proposta del Consiglio di Amministrazione
del 28 ottobre 2008;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
 
Decreta:
 
 
Art. 1.
 
 
1. Sono approvate le modifiche statutarie adottate dall’Assemblea
degli associati della SIAE nella riunione del 27 marzo 2008, su
proposta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2008,
unitamente agli interventi correttivi delle stesse deliberati dalla
Assemblea degli associati della SIAE nella riunione del 26 novembre
2008, su proposta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre
2008.
Dato a Roma, 11 dicembre 2008
 
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
 
Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Bondi
 
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato
 
Modifiche allo Statuto SIAE (approvato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze del 3 dicembre 2002) deliberate
dall’Assemblea nella riunione del 27 marzo 2008, integrate con gli
interventi correttivi adottati dall’Assemblea nella riunione del
26 novembre 2008
 
Art. 1, comma 1: dopo le parole "ente pubblico" e’ inserita la
seguente: "economico";
Art. 1, comma 2, lett. g): soppressa;
Art. 2, comma 1: l’espressione "a condizioni di reciprocita’ per
quanto concerne le iscrizioni presso le societa’ consorelle" e’
soppressa;
Art. 2, comma 4: le parole "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "un anno" e l’espressione "di quadriennio in quadriennio"
e’ sostituita dalla seguente: "di anno in anno";
Art. 2, comma 4, lett. b): la parola "sei" e’ sostituita dalla
seguente: "tre" e l’espressione "del quadriennio" e’ sostituita dalla
seguente: "dell’anno";
Art. 2, comma 4, lett. f): l’espressione "ai quattro anni" e’
sostituita dalla seguente: "ad un anno";
Art. 5, comma 1, lett. e): e’ sostituita dalla seguente "e)
approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento
elettorale; in materia di attivita’ solidaristiche in favore degli
autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di
solidarieta’, e le relative modificazioni; in caso di costituzione di
una Fondazione con distinta personalita’ giuridica, approva, con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo
atto costitutivo e lo statuto";
Art. 5, comma 1, lett. g): dopo l’espressione "bilancio
preventivo" e’ inserita la parola "economico"; l’espressione "conto
consuntivo" e’ sostituita da "bilancio di esercizio";
Art. 6, comma 1: l’espressione "ai sensi dell’art. 13 comma 1
lett. b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419" e’
sostituita dalla seguente "dall’autorita’ di vigilanza";
Art. 7, comma 1, lett. b): le parole "redige e" sono soppresse;
Art. 7, comma 1, lett. c): e’ sostituita dalla seguente: "c)
propone all’approvazione dell’Assemblea le modifiche statutarie, i
regolamenti e gli atti indicati nell’art. 5, comma 1; "
Art. 7, comma 1, lett. d): e’ sostituita dalla seguente: "d)
propone annualmente all’Assemblea il bilancio preventivo economico ed
il bilancio di esercizio";
Art. 7, comma 2: l’espressione "sottopone all’approvazione del
Ministro vigilante. Invia i criteri " e’ sostituita dalla seguente:
"invia";
Art. 8: e’ sostituito dal seguente "1. Previa designazione da
parte dell’Assemblea, il presidente e’ nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’
culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze";
Art. 10, comma 2: l’espressione "dal regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento" e’ sostituita dalla seguente:
"dai regolamenti interni";
Art. 14, comma 4: l’inciso ", nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai
criteri di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto," e’
soppresso;
Art. 16: e’ sostituito dal seguente "1. Il Ministro per i beni e
le attivita’ culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Societa’. L’attivita’ di
vigilanza e’ svolta sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, per le materie di sua specifica competenza.";
Art. 19, comma 1.: la parola "finanziario" e’ soppressa;
Art. 19, comma 2.: dopo l’espressione "bilancio preventivo" e’
inserita la parola "economico"; le parole "conto consuntivo" sono
sostituite dalle seguenti: "bilancio di esercizio";
Art. 19, comma 3.: le parole "bilancio consuntivo" sono sostituite
dalle seguenti: "bilancio di esercizio"; le parole "ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419," sono
soppresse; dopo l’espressione "bilancio preventivo" e’ inserita la
parola "economico";
Art. 20: e’ sostituito dal seguente:
"Art. 20 – Attivita’ solidaristiche per gli autori
1. La Societa’ promuove forme di solidarieta’ a favore degli
autori.
2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta’
nella misura del 4% dei diritti d’autore ovvero del 2% per gli
editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare
delle prestazioni solidaristiche.
3. Le attivita’ solidaristiche a favore degli associati sono
effettuate attraverso un Fondo costituito dalla Societa’ e dalla
stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento,
nonche’ i criteri e le modalita’ di erogazione delle prestazioni sono
disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle Autorita’
di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita’ una
Fondazione con distinta personalita’ giuridica di cui al successivo
art. 20-bis."
dopo l’art. 20 viene inserito il seguente articolo:
"Art. 20 bis – Costituzione della Fondazione con finalita’
solidaristiche
1. Ove la Societa’ proceda alla istituzione di una Fondazione con
distinta personalita’ giuridica per la gestione delle iniziative
solidaristiche a favore degli autori, la Societa’ stessa ne delibera
l’atto costitutivo e lo Statuto da trasmettere alle Autorita’ di
vigilanza per il relativo parere.
2. La Societa’, conferisce alla Fondazione l’interezza delle
partite attive e passive iscritte nella propria contabilita’
separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la
dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione
del Collegio dei Revisori che attesti la congruita’ di quanto
trasferito.
3. La Societa’, provvede a riscuotere dagli associati i contributi
di cui all’art. 20, comma 2, ed a riversarli alla Fondazione quale
destinataria di essi.
4. Il funzionamento della Fondazione deve garantire l’equilibrio
economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite
riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle
contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e
dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.
5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono
impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e
future, nell’ambito delle finalita’ solidaristiche, fatto salvo
quanto necessario al funzionamento della struttura.
6. La Societa’ fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla
Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito
accordo."
Art. 21, comma 2.: dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "3. La
Societa’, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero
per i beni e le attivita’ culturali, promuove studi e iniziative
volti ad incentivare la creativita’ di giovani autori.";
Art. 23, comma 3.: e’ sostituito dal seguente "3. Fino alla
adozione di nuove deliberazioni in materia di attivita’
solidaristiche a favore degli autori a norma dell’art. 20 o dell’art.
20-bis, il Fondo di Solidarieta’ continuera’ ad operare in base alla
previgente disciplina."
 
 

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