Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 34/09/CSP).
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
19 febbraio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive
modificazioni;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro
sull’inquinamento acustico»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Visto il regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e
televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e
le successive modifiche e integrazioni approvate dalle delibere n.
250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, n.
105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n.
162/07/CSP dell’8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;
Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio
2006, con la quale al fine di salvaguardare l’effettivita’ del
divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, e’ stato
integrato il vigente regolamento in materia di pubblicita’
radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla
riconoscibilita’ dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione
coerente con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del
testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei
messaggi pubblicitari e televendite;
Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure
urgenti per l’osservanza delle disposizioni in materia di livello
sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;
Vista la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante
«Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri
tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei
messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n.
132/06/CSP del 12 luglio 2006»;
Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare
la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei
programmi, quale posto dall’art. 4, comma 1, lettera c) della legge
n. 112/04 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico
della radiotelevisione, e’ rinvenibile all’art. 51, comma 1, dello
stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in
materia di pubblicita’, sponsorizzazioni e televendite di cui
all’art. 4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti
dell’Autorita’ prevede il trattamento sanzionatorio (lettera b)) e
afferma la competenza dell’Autorita’ ponendo specifiche norme
procedimentali (lettera c);
Considerata la difficolta’ interpretativa – rimarcata dalla stessa
Autorita’ garante della concorrenza e del mercato nell’applicazione
dell’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 223/1990, in combinato
disposto con l’art. 12, comma 2, legge n. 447/1995 – della
individuazione della nozione di «potenza sonora ordinaria dei
programmi» e la conseguente opportunita’ di definirne il contenuto
attraverso una regolamentazione «tecnica»;
Considerato che l’Autorita’, stante la complessita’ di elaborazione
della regolamentazione tecnica definitiva, ha rilevato la necessita’
di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti
interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
del Ministero delle comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione
di una proposta volta a individuare eventuali integrazioni e/o
modifiche relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla
metodologia di rilevamento del livello sonoro dei messaggi
pubblicitari e televendite adottate in via temporanea dall’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP, a
definire, ove necessario, le modalita’ per eseguire prove e test
tecnici di supporto e verifica alle attivita’ di cui al punto
precedente ed a pervenire a parametri tecnici e a metodologie di
riferimento il piu’ possibile condivise in vista del provvedimento
finale;
Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico per la fissazione dei
parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza
sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che
nel corso di tali lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per
definire la regolamentazione in oggetto;
Considerato che durante i lavori del tavolo tecnico le emittenti
hanno eccepito l’inadeguatezza della metodologia proposta
nell’allegato della Delibera 157/06/CSP sia in relazione alla durata
troppo breve del periodo di tempo sottoposto a rilevazione, sia per
la scelta per la determinazione del livello sonoro medio dei
programmi di una «finestra» di programmazione immediatamente
precedente il messaggio pubblicitario, ritenuta non rappresentativa
in quanto potenzialmente comprensiva di eventuali silenzi o passaggi,
nonche’ le difficolta’ nell’applicazione del rispetto della norma
poiche’ gli attuali sistemi di messa in onda non permettono di
prevedere in modo preciso la potenza sonora dei programmi, ed in
particolare di quelli trasmessi in diretta;
Considerato che per quanto riguarda i parametri di rilevazione i
partecipanti al tavolo tecnico hanno convenuto sulla individuazione
di una metodologia il piu’ possibile oggettiva di rilevazione del
livello sonoro, raggiungendo un accordo unanime sulla adozione del
parametro c.d. psicoacustico del livello sonoro percepito (loudness)
come definito dalle Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R BS1771 in
tema di loudness e degli strumenti di misura da utilizzare per tale
parametro;
Considerato che per la determinazione dei valori numerici per le
soglie e la conseguente rilevazione del rispetto della disciplina,
non e’ stato possibile raggiungere un accordo unanime tra i
partecipanti al tavolo e sono state presentate due proposte, una
dalla FRT – Federazione Radio Televisioni, e una dalla societa’ RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Rilevato che la proposta FRT:
a. prevede che il livello ordinario dei programmi (ad esclusione
dei segmenti pubblicitari) sia misurato per ogni canale come media
con gating attivo su una durata non inferiore a sei ore (in continuo
o su misurazioni successive), scelte nella programmazione non
immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in
esame, ma separata da almeno trenta minuti, e che per il livello
sonoro della pubblicita’ l’intervallo di osservazione minimo (durata)
sia riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo spot
pubblicitario, singola trasmissione di televendita);
b. prevede che la differenza numerica tra livello medio di
emissione della pubblicita’ e il livello medio ordinario dei
programmi non superi un valore di soglia pari a 2.5/1.5 dB;
c. dispone che l’eventuale sanzione scatti quando il superamento
di tale limite sia accertato per una congrua percentuale (almeno il
30% delle volte) di un numero significativo di rilevazioni (almeno
30);
Rilevato che la proposta RAI:
a. prevede che la potenza sonora ordinaria dei programmi sia
riferita a ciascun canale e sia definita come media con gating delle
potenze sonore su una durata temporale pari ad una settimana di
programmazione (includendo non solo i programmi ma anche la
pubblicita’ e le televendite) per quel canale televisivo (che
comprenda il gating);
b. prevede che sia individuato a regime un sistema sanzionatorio
fondato su un meccanismo graduale a fronte del quale la verifica del
superamento della potenza ordinaria sonora dei programmi sia
effettuata in base ad un numero congruo di misure e si ritenga
effettivamente accertato tale superamento laddove esso non sia
superiore ad una determinata percentuale;
Considerato che la proposta RAI e la proposta FRT, ancorche’
divergenti nella definizione di alcuni parametri, risultano
complementari in quanto la prima tiene conto maggiormente di fenomeni
di lungo periodo (di tipo «statico») e la seconda tiene conto
maggiormente della variabilita’ di fenomeni di breve periodo (di tipo
«dinamico»);
Ritenuto opportuno che, dato il suddetto carattere di
complementarita’, la metodologia ottimale includa, anche
opportunamente modificati, ambedue i metodi di misura proposti, e
che, di conseguenza, nel caso in cui le rilevazioni effettuate
secondo una delle due (o entrambe) le metodologie proposte mostrino
con frequenza predeterminata una differenza numerica tra il livello
ordinario della potenza sonora dei programmi e il livello di potenza
sonora della pubblicita’ oltre una soglia di tolleranza
predeterminata, sia integrata la violazione della disposizione
contenuta all’articolo 3, comma 1, del Regolamento in materia di
pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, con le conseguenze
sanzionatorie previste;
Ritenuto di poter accogliere, in considerazione del carattere di
rilevante novita’ della regolamentazione del livello sonoro della
pubblicita’ e degli impegni contrattuali in essere nel settore, la
richiesta di prevedere una sperimentazione nella applicazione della
nuova disciplina anche al fine di consentire un graduale adeguamento
alla presente normativa da parte delle emittenti e delle case di
produzione dei messaggi pubblicitari e permettere l’acquisto,
l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura
e l’affinamento delle procedure di verifica;
Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso la
previsione di periodo di sperimentazione di sei mesi, periodo durante
il quale la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina potra’
essere monitorata attraverso l’istituzione di un apposito tavolo
tecnico con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di
contenuti nonche’ delle associazioni rappresentative degli stessi e
delle istanze dei consumatori e che, all’esito del suddetto periodo
di sperimentazione, l’Autorita’ si riserva di apportate eventuali
modifiche dei criteri e delle metodologie di rilevazione adottate con
il presente provvedimento;
Ritenuto, altresi’, di poter accogliere la proposta di costituzione
di un tavolo permanente di consultazione finalizzato a realizzare
nell’ottica della consultazione degli operatori interessati gli
adeguamenti tecnici e normativi necessari per permettere le
rilevazioni anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su
piattaforme innovative (IPTV, DVB-H ), che non e’ stato possibile
affrontare durante i lavori del tavolo tecnico a causa delle
specificita’ e della complessita’ delle relative implicazioni
tecniche;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non
possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una
potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i
parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all’allegato
A alla presente delibera.
2. Ai fini dell’osservanza del disposto di cui al comma 1 sono
adottati i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento
riportati nell’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte
integrante e sostanziale, i quali tengono conto delle risultanze del
tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle
metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi
pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 50/07/CSP,
citata nelle premesse.
3. Ai fini della verifica del rispetto della presenta delibera,
l’Autorita’ si riserva di avvalersi della collaborazione di un ente
terzo individuato con successivo provvedimento.
4. In considerazione della rilevante novita’ della disciplina e
onde consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e
delle case di produzione dei messaggi pubblicitari nonche’
l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle
apparecchiature di misura e l’affinamento delle procedure di
verifica, e’ previsto un periodo di applicazione sperimentale della
nuova regolamentazione della durata di sei mesi a decorrere
dall’entrata in vigore della presente delibera, con sospensione della
sua efficacia sanzionatoria.
5. Ai fini di cui al comma 4 e’ istituito presso l’Autorita’ un
tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti
e dei fornitori di contenuti nonche’ delle associazioni
rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, il
quale procedera’, altresi’, a rilevazioni soggettive, attraverso
apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle
televendite per verificare l’impatto delle soglie di tolleranza
definite nell’allegato A alla presente delibera. All’esito del
periodo di sperimentazione l’Autorita’ si riserva di apportate
eventuali modifiche dei parametri di rilevazione di cui all’allegato
A alla presente delibera.
6. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto
previsto dall’art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.
7. E’ istituito un tavolo permanente di consultazione presso
l’Autorita’ avente lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e
normativi necessari per la definizione delle metodologie di
rilevazione anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su
piattaforme innovative (IPTV, DVB-H).
8. La presente delibera entra il vigore il trentesimo giorno dalla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell’Autorita’ e sul
sito web dell’Autorita’ http://www.agcom.it/.
Napoli, 19 febbraio 2009
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori: Innocenzi Botti – Sortino
Allegato A
Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro
dei messaggi pubblicitari e televendite.
1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento
oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo
ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio
relativo ad un campione di pubblicita’ o televendita.
2. La potenza sonora (loudness) e’ misurata secondo la
Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura
del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del
programma e il livello di picco del segnale.
3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella
Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per
gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.
4. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per
«rimuovere» la parte del segnale inferiore ad una data soglia, e’
fissato a 8 dB sotto la media di ciascun canale televisivo per un
periodo uguale a 0.5 secondi
5. L’algoritmo prevede il confronto tra due distinte misurazioni
rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.
6. Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei
programmi (A1) e’ misurato come media su un intervallo di
osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale
televisivo e il livello del messaggio pubblicitario o della
televendita (B1) e’ misurato su un intervallo di osservazione
riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo spot
pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating
attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita (B1) deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi (A1) con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La
verifica del superamento del livello sonoro del messaggio
pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del
programma (A1), e’ effettuata sulla base di un numero significativo
di rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il
superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello
sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B1)
supera il livello sonoro medio del programma (A1), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 0,5 dB.
7. Nella misurazione di breve periodo il livello ordinario dei
programmi (A2) e’ misurato come media su un intervallo di
osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non
immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in
esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio
pubblicitario o della televendita (B2) e’ misurato su un intervallo
di osservazione riferito a ciascuna unita’ indivisibile (eg: singolo
spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating
attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o
televendita (B2) deve essere non superiore al livello ordinario dei
programmi (A2) con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La
verifica del superamento del livello sonoro del messaggio
pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del
programma (A2), e’ effettuata sulla base di un numero significativo
di rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il
superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello
sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B2)
supera il livello sonoro medio del programma (A2), tenendo conto
della soglia di tolleranza di 1,5 dB.
8. L’infrazione al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della
delibera n 34/09/CSP da pare dell’emittente o del fornitore di
contenuti oggetto della verifica, si intende accertata quando in
almeno una delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7
si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.