L’AUTORITA’
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
22 febbraio 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico, costituiscono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettivita’, la completezza, la
lealta’ e l’imparzialita’ dell’informazione, nonche’ l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attivita’ di
informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di
contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di
tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di
propaganda elettorale e politica in condizioni di parita’ di
trattamento e imparzialita’;
Considerato che l’Autorita’ e’ chiamata dall’art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
Rilevato, altresi’, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico
prevede che l’Autorita’ debba rendere effettiva l’osservanza dei
principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda
delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in
ambito nazionale;
Considerato che i principi di pluralismo, obiettivita’,
completezza, lealta’ e imparzialita’ devono informare le trasmissioni
di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
trasmessi;
Visto l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel
servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, secondo il quale, in
particolare:
«1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai
programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con
la completezza dell’informazione, la pluralita’ dei punti di vista e
la necessita’ del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a
tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del
servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivita’ al
rispetto dell’imparzialita’, avendo come unico criterio quello di
fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza …»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP recante «Disposizioni applicative
delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione
politica e parita’ di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 del 4 febbraio 2006 e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, ai sensi del quale «Tutte le trasmissioni di informazione,
compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di
approfondimento devono rispettare i principi di completezza e
correttezza dell’informazione, obiettivita’, equita’, imparzialita’,
pluralita’ dei punti di vista e parita’ di trattamento»;
Considerato che, alla stregua del consolidato orientamento
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto
svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema
democratico va correlato al rispetto del principio di parita’ di
trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione
l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari
opportunita’ tra i soggetti politici;
Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla
societa’ ISIMM Ricerche, relativi alle edizioni quotidiane dei
telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali nel periodo
1° novembre 2006 – 31 gennaio 2007, emergono alcuni squilibri nella
distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia sia con
riferimento allo spazio complessivamente attribuito ai soggetti
politici di maggioranza ed ai soggetti politici di opposizione, sia
con riferimento alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti
politici della medesima coalizione, con il conseguente venir meno del
principio di parita’ di trattamento disposto dalle richiamate
previsioni normative e regolamentari;
Ritenuto, pertanto, di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti
operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di
informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di
completezza e correttezza dell’informazione, obiettivita’, equita’,
lealta’, imparzialita’, pluralita’ dei punti di vista e parita’ di
trattamento;
Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori
di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a rispettare nelle
trasmissioni di informazione, in particolare nei telegiornali, i
principi di completezza e correttezza dell’informazione,
obiettivita’, equita’, lealta’, imparzialita’, pluralita’ dei punti
di vista e parita’ di trattamento come richiamati dalle disposizioni
normative e regolamentari citate nelle premesse.
2. L’Autorita’ verifica l’osservanza del presente richiamo anche
attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza,
adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
Il presente provvedimento e’ trasmesso alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 22 febbraio 2007
Il presidente
Calabro’
I commissari relatori
Sortino-Magri