Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulita’ popolare, nonche’ relative disposizioni di carattere fiscale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» ed in particolare l’art. 1, comma 466;
Visto l’art. 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, nonche’ ai sensi dell’art. 31,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani
o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale,
anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;
b) per «trasmissioni volte a sollecitare la credulita’ popolare»
si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi
telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico
dell’utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma
corrisposta in relazione alla prestazione, nell’ambito della
trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e
medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze
magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.
Art. 2.
Modalita’ di determinazione dell’addizionale all’imposta
sul reddito ed altre disposizioni di carattere fiscale
1. Al fine della determinazione della addizionale all’imposta sul
reddito di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 466, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell’art. 31, comma 3 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, i soggetti ivi indicati, che esercitano l’attivita’ di
produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale
pornografico individuato ai sensi dell’art. 1 del presente decreto,
nonche’ le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale
materiale, provvedono alla compilazione di apposito prospetto della
dichiarazione relativa all’imposta sui redditi.
2. Per quanto non diversamente disposto dall’art. 1, comma 466,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e
dal presente decreto, per la dichiarazione, gli acconti, la
liquidazione, l’accertamento, la riscossione dell’imposta dovuta,
nonche’ per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si
applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione,
ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra l’Agenzia delle entrate e il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, la Direzione generale per il cinema e la
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali, il Ministero dello sviluppo economico
– Settore comunicazioni e l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
Roma, 13 marzo 2009
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Bondi