IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell’art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 concernente il
Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni
(di seguito Codice);
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto
Codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;
Visto l’art. 25 del suddetto Codice che disciplina l’autorizzazione
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Visto l’art. 32, del suddetto Codice che reca disposizioni in
materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale;
Visto l’art. 36 del suddetto Codice recante norme in materia di
«Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma 1
ove e’ stabilito che «I diritti, le condizioni e le procedure
relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti
di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo
in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»
Visto l’art. 76 del suddetto Codice recante nome in materia di
«Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo»
ed in particolare il comma 2 ove e’ stabilito che il Ministero delle
Comunicazioni «provvede affinche’, per ogni chiamata al numero di
emergenza unico europeo «112», gli operatori esercenti reti
telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita’
incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all’ubicazione del chiamante»;
Vista la delibera dell’Autorita’ per le Garanzie nelle
Comunicazioni n. 11/06/CIR «disposizioni regolamentari per la
fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione del piano nazionale di numerazione»;
Vista la procedura di infrazione 2006/2114 avviata dalla
Commissione europea in data 10 aprile 2006 ai sensi dell’art. 2126
del Trattato C.E.;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006;
Visti i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero delle
comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e
mobili, istituiti sulla base del citato art. 36, comma 1 del Codice;
Visti gli esiti delle riunioni tenute presso il Ministero delle
comunicazioni con gli operatori esercenti reti telefoniche fisse e
mobili;
Ritenuto di dare attuazione al citato art. 76 del Codice;
Decreta:
Art. 1.
Accesso al servizio 112 NUE
1. Dal centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche
fisse e mobili verso i numeri di emergenza 112 e 113, devono essere
consegnate ai punti di interconnessione con il formato di «Routing
Number» di cui all’allegato 1 del presente decreto secondo le
tempistiche di attivazione per Provincia previste in allegato 5.
L’operatore al quale e’ affidata la raccolta delle chiamate verso i
numeri di emergenza 112 e 113 e’ tenuto a garantire per un periodo di
24 mesi che le chiamate siano consegnate anche nel caso in cui
pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalita’ tecniche
in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Localizzazione del chiamante su rete fissa
1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113
originate da reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta
dall’Autorita’ competente la prestazione di localizzazione del
chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato 2
del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 3.
Localizzazione del chiamante su rete mobile
1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113
originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta
dall’Autorita’ competente la prestazione di localizzazione del
chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato 3
del presente decreto secondo le procedure ivi descritte.
Art. 4.
Modalita’ e tempi di attuazione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto sono attuate le disposizioni di cui all’art. 2, secondo la
calendarizzazione riportata nell’allegato 5 al presente decreto e
completata a cura dell’unita’ per il monitoraggio di cui al
successivo art. 5.
2. Entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto sono attuate le disposizioni di cui all’art. 3.
3. La fornitura delle informazioni di localizzazione e’
obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che
usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate
originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le
informazioni di cui all’allegato 2 del presente decreto secondo le
procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti
telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui
all’allegato 3 del presente decreto secondo le procedure ivi
descritte.
4 Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di
identificazione della linea e di localizzazione del chiamante
nell’ambito delle attivita’ di ricezione delle chiamate di emergenza
da parte dei Centro Operativo 112/113, e’ garantito agli operatori di
reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
5. Le modalita’ operative e tecniche per lo scambio delle
informazioni di localizzazione tra gli Operatori di telefonia fissa e
mobile ed il CED Interforze – PSAP sono definite nell’allegato 4 del
presente decreto.
Art. 5.
Unita’ per il monitoraggio
1. Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112NUE
sulle ulteriori province rispetto a quelle gia’ indicate in allegato
5, coordinare e monitorare le attivita’ per il completamento del
progetto Numero unico per le emergenze (112NUE) e’ istituita presso
il Ministero delle comunicazioni un’unita’ di monitoraggiocon il
compito di coordinare le attivita’ nei confronti degli Operatori
fissi e mobili. Tale unita’, coordinata dal Ministero delle
comunicazioni, e’ costituita da rappresentanti del Ministero della
difesa, del Ministero degli interni, del Coordinamento delle Forze di
polizia e del CED Interforze.
Art. 6.
Sanzioni
1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente
decreto si applicano le sanzioni di cui all’art. 98 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli Organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro: Gentiloni Silveri
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2008
Ufficio controllo Atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro
n. 1, foglio n. 69
Allegati
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