Modifica dell’articolo 46 del regolamento del 18 luglio 2003, per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto l’art. 20, lett. e) della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari
di competenza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
Vista la delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti adottata l’11 febbraio 2009;
Decreta:
E’ approvata la modifica dell’art. 46 del Regolamento del 18 luglio
2003 per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, deliberata dal
Consiglio medesimo nella seduta dell’11 febbraio 2009 ed allegata al
presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato
NUOVO TESTO ART. 46 DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E
DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI
GIORNALISTI.
Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al
ricorso e’ adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64
del regolamento di esecuzione.
Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami
avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui
al terzo comma dell’art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del
pubblico ministero o dell’esponente, puo’ riformare il provvedimento
del Consiglio regionale – procedendo, se necessario, a tutti gli
adempimenti formali ed istruttori – ed erogare una delle sanzioni di
cui all’art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui
il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del
giornalista, il Consiglio nazionale puo’ erogare una sanzione piu’
grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il
ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso
e’ proposto solo dall’interessato vale il divieto della reformatio in
peius delle sanzioni di primo grado.