Gazzetta Ufficiale N. 53 del 5 Marzo 2009 – Legge 4 marzo 2009 , n. 15

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 marzo 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 847):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione e l’innovazione (Brunetta) il 26
giugno 2008.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 luglio 2008, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 11ª, 12ª e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 9,
10, 16, 22 e 30 luglio 2008; il 10, 17 settembre 2008; il 2
ottobre 2008; il 4, 5, 11, 12 e 13 novembre 2008.
Esaminato in aula il 9 e 17 dicembre 2008 ed approvato
il 18 dicembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 2031):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e XI (Lavoro), in sede referente, il 5
gennaio 2009 con pareri delle commissioni II, III, IV, V,
VII, X, XII e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede
referente, il 15, 21, 27 e 29 gennaio 2009, il 3 e 5
febbraio 2009.
Esaminato in aula il 9, 10, 11 febbraio 2009 ed
approvato con modificazioni il 12 febbraio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 847-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 febbraio 2009 con parere della
commissione 5ª e della commissione per gli affari
regionali.
Esaminato dalla commissione 1ª, in sede referente, il
17, 18 e 19 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 24 febbraio 2009 ed approvato il 25
febbraio 2009.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Si trascrive il testo dell’art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita’ sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio’ sia
espressamente previsto dalla legge.».
Note all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
– Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita’ degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita’ di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
Note all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). – 1.
In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate
dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e’ disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita’ ai principi della autonomia universitaria di
cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
– Si riporta il testo dell’art. 1339 del Codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). – Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
– Si riporta il testo dell’art. 1419, del Codice civile:
«Art. 1419 (Nullita’ parziale). – La nullita’ parziale
di un contratto o la nullita’ di singole clausole importa
la nullita’ dell’intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che e’ colpita dalla nullita’.
La nullita’ di singole clausole non importa la nullita’
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperative.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell’attivita’ amministrativa e
di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
– Si riporta il testo dell’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche’ della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all’art. 8, comma 2, ed all’art. 60, comma 3. Le predette
aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall’ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell’art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita’
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell’art. 47.».
– Si riporta il testo dell’art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). – I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
criteri indicati nei commi seguenti;
b) l’orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita’;
e) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita’ non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato.
La delegazione sindacale e’ individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita’:
a) la procedura negoziale e’ avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un’ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo;
c) l’ipotesi di accordo e’ corredata da prospetti
contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche’ la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l’indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di
validita’. L’ipotesi di accordo non puo’ in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche’ nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita’ finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l’ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita’ ed
unitarieta’ di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e’ onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e’ articolato in una componente stipendiale di base,
nonche’ in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita’ esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra’ determinata
tenendo conto dell’esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell’ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita’ e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e’ effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita’ esercitati, verra’
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu’ elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra’
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita’ e della produttivita’ del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera’ alla
individuazione delle modalita’ per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e’ costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
– Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
ordinario.
– Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 2005, n. 249, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’amministrazione digitale», e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). – 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi’, un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e’
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l’anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle
province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni,
comunita’, enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita’ nonche’ gli enti e
le aziende di cui all’art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita’ alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi’ in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita’ riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche’ presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all’art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo’ partecipare l’ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica. L’ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell’economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno, e
nell’ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l’art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l’art. 56, settimo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
L’ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita’ dell’azione amministrativa ai principi di
imparzialita’ e buon andamento, l’efficacia dell’attivita’
amministrativa, con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, e l’osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse,
in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze, l’ispettorato si
avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 53.
L’ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti
circa presunte irregolarita’, ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, puo’ richiedere
chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere,
anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell’individuazione delle
responsabilita’ e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all’art. 55, per l’amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita’ riscontrate.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«227. Ai fini di quanto disposto dall’art. 17-bis, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto
Ministeri e’ stanziata la somma di 15 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.».
– Per il testo dell’art. 117 della Costituzione si veda
nelle note all’art. 2.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). –
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.».
Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’art. 72, comma 1, del decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e si riporta altresi’ il
comma 11 dello stesso articolo cosi’ come modificato dalla
presente legge:
«1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita’, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’ gli
enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, puo’ chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
di maturazione della anzianita’ massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita’
contributivo richiesto e non e’ revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2.-10. (Omissis).
11. Nel caso di compimento dell’anzianita’ massima di
servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di
sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalita’
applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarieta’ ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.».
– Si riporta il testo degli articoli 22, 30 e 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 22 (Comitato dei garanti). – 1. I provvedimenti di
cui all’art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e’ presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di
cui all’art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
con le modalita’ stabilite da apposito regolamento emanato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell’organizzazione amministrativa del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L’incarico
non e’ rinnovabile.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). – 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’
disposto previo consenso dell’amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita’ rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita’ di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita’ richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita’ richiesta ai propri
dipendenti puo’ procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita’ si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all’estero). – 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita’
stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati
candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche’ presso gli
organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra’ essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o
essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o
da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all’estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata
all’estero e’ valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».
Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita’). – 1.
Per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita’ civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, si
applicano l’art. 2106 del codice civile e l’art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all’art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e’ definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell’addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo’ essere ridotta, ma in tal caso non e’ piu’
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall’applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, puo’ impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell’amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall’impugnazione e l’amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell’amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e’ presieduto da un esterno
all’amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita’ per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell’amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l’amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l’imparzialita’.
9. Piu’ amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita’ di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
– Per il testo degli articoli 1339 e 1419 del Codice
civile, si veda nelle note all’art. 3.
– Si riporta il testo dell’art. 640 del Codice penale:
«Art. 640 (Truffa). – Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorita’.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.».
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 17-bis (Vicedirigenza). -1. La contrattazione
collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione
di un’apposita separata area della vicedirigenza nella
quale e’ ricompreso il personale laureato appartenente alle
posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente
cinque anni di anzianita’ in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all’art. 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l’equivalenza delle posizioni e’ definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano
salve le competenze delle regioni e degli enti locali
secondo quanto stabilito dall’art. 27.».
Nota all’art. 9:
– La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro) , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3 e’ stata
modificata dalla presente legge mediante l’aggiunta
dell’art. 10-bis.».
Note all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre, 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) come modificato dalla presente legge:
«68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
trasmette alle Camere, per l’esame da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una
relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia
nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni di
rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell’azione
amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai
programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le
relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta
dai servizi per il controllo interno, danno conto, con
riferimento all’anno solare precedente, degli elementi
informativi e di valutazione individuati con apposita
direttiva emanata dal Ministro per l’attuazione del piano
di Governo, su proposta del Comitato tecnico scientifico
per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
con riguardo sia ai risultati conseguiti
dall’amministrazione nel perseguimento delle priorita’
politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in
relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformita’ con la documentazione di
bilancio, anche alla luce delle attivita’ di controllo
interno, nonche’ le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l’efficienza, la
produttivita’ e l’economicita’ delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti
opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o
all’accorpamento delle strutture svolgenti funzioni
coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini
dell’adeguamento e della progressiva razionalizzazione
delle strutture e delle funzioni amministrative nonche’
della base normativa in relazione alla nuova struttura del
bilancio per missioni e per programmi.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315 (Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2007, n. 38.
Note all’art. 11:
– Si riporta Il testo dell’art. 7, comma 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di comuni, province, citta’ metropolitane
e regioni, in relazione al patto di stabilita’ interno ed
ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o
regionali di principio e di programma, secondo la
rispettiva competenza, nonche’ la sana gestione finanziaria
degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al
Parlamento di cui all’art. 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all’art.
13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce
anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti
dalle sezioni regionali di controllo. Resta ferma la
potesta’ delle regioni a statuto speciale, nell’esercizio
della loro competenza, di adottare particolari discipline
nel rispetto delle suddette finalita’. Per la
determinazione dei parametri di gestione relativa al
controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli
studi condotti in materia dal Ministero dell’interno.
La suddetta legge 5 giugno 2003 n. 131 e’ stata
modificata dalla presente legge mediante l’inserimento
dell’art. 8-bis;».
– Si riporta il testo dell’articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica legge 8 luglio 1977, n.
385:
«Articolo unico. – I posti di consigliere, non riservati
ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere
conferiti:
ai funzionari dello Stato indicati nell’art. 7, terzo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come
integrato dall’art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;
ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per
attivita’ svolta o gli studi
giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita’
all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei
conti.
Per la nomina e’ prescritto il parere del consiglio di
presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
– Si riporta il testo dell’art. 3, commi 61 e 63, della
legge 24 dicembre, 2007, n.244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) come modificati dalla presente
legge:
«61. (Abrogato).
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte
dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al
Parlamento una relazione sulle procedure in corso per
l’attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per
garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello
svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del
Parlamento in attuazione dell’art. 100 della
Costituzione.».
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 8, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«8. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo’ richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo’ effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell’art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo’ richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita’, ne da’ avviso all’organo generale di
direzione. E’ fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche’
dall’art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.».
– Si riporta il testo dell’art. 41, ultimo capoverso,
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):
«Alla deliberazione di cui al precedente articolo e’
unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite
nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo
visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie
amministrazioni si sono conformate alle discipline di
ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il
perfezionamento delle leggi e dei regolamenti
sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro.».
– Si trascrivono gli articoli 1, quinto comma, e 7,
comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali):
«5. Il Consiglio di Stato e’ composto dal presidente del
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da
consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla
presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione
normativa istituita dall’art. 17, comma 28, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
Ciascuna sezione consultiva e’ composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove
consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e’ composta
da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di
almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato pronunciano con l’intervento di uno dei
presidenti e di quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
funzioni giurisdizionali e consultive, determina le
rispettive materie di competenza e la composizione, nonche’
la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell’art.
5, primo comma».
«1. In attesa del generale riordino dell’ordinamento
della giustizia amministrativa sulla base della unicita’ di
accesso e di carriera, con esclusione di automatismi
collegati all’anzianita’ di servizio, il consiglio di
presidenza e’ costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di
Stato, ed e’ composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori
ordinari di universita’ in materie giuridiche o gli
avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera c).».
– Si riporta il testo dell’art. 18, comma 3, della legge
21 luglio 2005, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa):
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano, in quanto compatibili, al
consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
– La legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009) e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2008, n. 303, supplemento
ordinario. La Tabella C – Stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e’ demandata alla legge finanziaria».
Nota all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 14, comma 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005), come modificato dalla presente
legge:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu’ decreti legislativi, disposizioni
integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».

 

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