Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05 Marzo 2010 – Decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

Capo I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
 
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
 
Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente
decreto, nonche’, sino all’emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e’ il capo
dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica .».
– Si riporta il testo dell’art. 60 della legge 19
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di
processo civile.):
«Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e
di conciliazione delle controversie civili e commerciali).
– 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu’ decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita’ ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato ”Registro”, vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita’, per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta’ di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta’ del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita’ spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il
cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della
possibilita’ di avvalersi dell’istituto della conciliazione
nonche’ di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall’anno precedente l’introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all’art. 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell’accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi’, e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell’ art. 9 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
un regime di incompatibilita’ tale da garantire la
neutralita’, l’indipendenza e l’imparzialita’ del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.».
– La direttiva 2008/52/CE e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea – serie L 136/3 del 24 maggio
2008.
Note all’art. 1:
– Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio
2004, n. 222 reca: «Regolamento recante la determinazione
dei criteri e delle modalita’ di iscrizione nonche’ di
tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.».
 
Capo I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 2
 
 
Controversie oggetto di mediazione
 
1. Chiunque puo’ accedere alla mediazione per la conciliazione di
una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 3
 
 
Disciplina applicabile e forma degli atti
 
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonche’ modalita’ di nomina
del mediatore che ne assicurano l’imparzialita’ e l’idoneita’ al
corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalita’.
4. La mediazione puo’ svolgersi secondo modalita’ telematiche
previste dal regolamento dell’organismo.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 4
 
 
Accesso alla mediazione
 
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso
un organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il
quale e’ stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a
informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa
altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento
di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda
giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento
che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve
essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della
facolta’ di chiedere la mediazione.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 5
 
 
Condizione di procedibilita’
e rapporti con il processo
 
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’
condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma
non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il
comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla
mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le
parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la
mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo
dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la
successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al
contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di
un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo
11 presso la segreteria dell’organismo.
 
 
Note all’art. 5:
– Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca:
«Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art. 27,
commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
– Si riporta il testo dell’art. 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.):
«Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). – 1. I
soggetti di cui all’art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell’organo decidente, in modo che risulti
assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la
rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’
della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall’ordinamento.
3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita’ di adire i sistemi
previsti ai sensi del presente articolo.».
– Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e 140-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229.):
«Art. 37 (Azione inibitoria). – 1. Le associazioni
rappresentative dei consumatori, di cui all’art. 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
convenire in giudizio il professionista o l’associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano
l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni
di cui sia accertata l’abusivita’ ai sensi del presente
titolo.
2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono
giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia
pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
dell’art. 140».
«Art. 140 (Procedura). – 1. I soggetti di cui all’art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita’ del provvedimento puo’
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche’ i
soggetti di cui all’art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell’art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche’ agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell’art. 141. La procedura e’,
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di
composizione extragiudiziale adito, e’ depositato per
l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e’ svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita’ formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 puo’ essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo’ attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o gia’
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita’ del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche’, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita
unita’ previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’art. 139 l’azione
inibitoria prevista dall’art. 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di
competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.».
«Art. 140-bis (Azione di classe). – 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di
classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da’ mandato o comitati cui partecipa, puo’
agire per l’accertamento della responsabilita’ e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita’ di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di
classe, senza ministero di difensore. L’adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria
individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente,
oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
relativa documentazione probatoria, e’ depositato in
cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al
comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto
di adesione.
4. La domanda e’ proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa,
ma per la Valle d’Aosta e’ competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e’ competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise e’ competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e’
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo’ intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita’.
6. All’esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull’ammissibilita’ della domanda, ma puo’
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e’ in corso un’istruttoria davanti a
un’autorita’ indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e’ dichiarata
inammissibile quando e’ manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l’identita’ dei diritti individuali tutelabili
ai sensi del comma 2, nonche’ quando il proponente non
appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della
classe.
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilita’ e’
reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilita’, il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu’ opportuna pubblicita’ a
cura e spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il
tribunale fissa termini e modalita’ della piu’ opportuna
pubblicita’, ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicita’ e’
condizione di procedibilita’ della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione
della pubblicita’, entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell’ordinanza e’ trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita’, anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E’ escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’art.
105 del codice di procedura civile.
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il
tribunale determina altresi’ il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita’
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu’ opportuno l’istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita’ non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilita’, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative carte dei servizi eventualmente emanate. La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati
durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo
la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all’art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi’ conto dell’entita’ complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche’
delle connesse difficolta’ di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo’ comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu’ opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa’ stato
anche nei confronti degli aderenti. E’ fatta salva l’azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».
– Si riporta il testo dell’art. 667 del codice di
procedura civile:
«Art. 667 (Mutamento del rito). – Pronunciati i
provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il
giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa
ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’art. 426.».
– Si riporta il testo dell’art. 703 del codice di
procedura civile:
«Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione
nel possesso). – Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al
giudice competente a norma dell’art. 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti, in quanto compatibili.
L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda e’
reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa dinanzi a se’ l’udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art.
669-novies, terzo comma.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 6
 
 
Durata
 
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a
quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del
quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non e’ soggetto a
sospensione feriale.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 7
 
 
Effetti sulla ragionevole durata del processo
 
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89.
 
 
Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell’art. 375 del codice di procedura civile.):
«Art. 2 (Diritto all’equa riparazione). – 1. Chi ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
una equa riparazione.
2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la
complessita’ del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonche’ quello di ogni altra autorita’ chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma
dell’art. 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e’ riparato, oltre che
con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicita’ della dichiarazione
dell’avvenuta violazione.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 8
 
 
Procedimento
 
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della
domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l’organismo puo’ nominare uno o piu’
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede
dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche’ le parti raggiungano un
accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non puo’ procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo,
il mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell’organismo deve prevedere le modalita’ di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.
 
 
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 116 del codice di
procedura civile:
«Art. 116 (Valutazione delle prove). – Il giudice deve
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice puo’ desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
delle parti stesse nel processo.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 9
 
 
Dovere di riservatezza
 
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio
nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione
e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’
altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 10
 
 
Inutilizzabilita’ e segreto professionale
 
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa
prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’
davanti ad altra autorita’. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
 
 
Note all’art. 10:
– Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del
codice di procedura penale:
«Art. 103 (Garanzie di liberta’ del difensore). – 1. Le
ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita’ nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche’ presso i consulenti tecnici non si puo’ procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore,
l’autorita’ giudiziaria a pena di nullita’ avvisa il
consiglio dell’ordine forense del luogo perche’ il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e’ consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e’ consentita l’intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne’ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l’autorita’ giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati.».
«Art. 200 (Segreto professionale). – 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorita’
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta’ di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita’ puo’ essere
accertata solo attraverso l’identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 11
 
 
Conciliazione
 
1. Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore puo’ formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per
iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma
processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Se con l’accordo le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo
raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria
dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo
richiedono.
 
 
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’art. 2643 del codice civile:
«Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). – Si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta’ di
beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e
dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano
servitu’ prediali, il diritto di uso sopra beni immobili,
il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione
forzata si trasferiscono la proprieta’ di beni immobili o
altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili
dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa’ e di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
societa’ o dell’associazione eccede i nove anni o e’
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l’effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 12
 
 
Efficacia esecutiva ed esecuzione
 
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario
all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di
parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, il verbale e’ omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
 
 
Note all’art. 12:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della direttiva
2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale):
«Art. 2 (Controversie transfrontaliere). – 1. Ai fini
della presente direttiva per controversia transfrontaliera
si intende una controversia in cui almeno una delle parti
e’ domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in
cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione
dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione e’ ordinato da un
organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a
norma del diritto nazionale;
o
d) ai fini dell’art. 5, un invito e’ rivolto alle
parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
8 per controversia transfrontaliera si intende altresi’ una
controversia in cui un procedimento giudiziario o di
arbitrato risultante da una mediazione tra le parti e’
avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le
parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla
data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio e’
stabilito in conformita’ degli articoli 59 e 60 del
regolamento (CE) n. 44/2001.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 13
 
 
Spese processuali
 
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi’ alle spese per l’indennita’ corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
 
 
Note all’art. 13:
– Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
di procedura civile:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). – Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all’articolo precedente, puo’ escludere
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo’,
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato
all’altra parte.
Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.».
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
«Art. 96 (Responsabilita’ aggravata). – Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per
cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e’ fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, puo’ altresi’
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 14
 
 
Obblighi del mediatore
 
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e’ fatto, altresi’, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e’ designato,
una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal
regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni
di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della
mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa
del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua
la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione
e’ svolta dal responsabile dell’organismo.
 
 
Capo II
 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 15
 
 
Mediazione nell’azione di classe
 
1. Quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto
anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito.
 
 
Note all’art. 15:
– Per il testo dell’art. 140-bis di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all’art. 5.
 
 
Capo III
 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 16
 
 
Organismi di mediazione
e registro. Elenco dei formatori
 
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta’ ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di
separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e
internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali
decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini
dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
l’idoneita’ del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero
dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito, con decreto
ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto
stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche’ per lo svolgimento
dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione
di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei
formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
Note all’art. 16:
– Per il decreto del Ministero della giustizia 23
luglio 2004 n. 222 vedi note all’art. 1.
Il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento
recante approvazione delle indennita’ spettanti agli
organismi di conciliazione a norma dell’art. 39 del D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 5).
– Si riporta il testo dell’art. 141 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle
controversie). – 1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie in materia di consumo, anche in via
telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con
il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare, detta le disposizioni per la formazione
dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano
ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4
aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione
europea gli organismi di cui al predetto elenco ed
assicura, altresi’, gli ulteriori adempimenti connessi
all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2
quelli costituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei
contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
organi che si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. Il consumatore non puo’ essere privato in nessun
caso del diritto di adire il giudice competente qualunque
sia l’esito della procedura di composizione
extragiudiziale.».
 
 
Capo III
 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 17
 
 
Risorse, regime tributario e indennita’
 
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente
articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta
per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennita’ spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita’ di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita’ dovute, non
superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della
mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle ipotesi in
cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi
dell’articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della
domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’
dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui
sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie
attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione,
con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto
all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale
di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale
fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
 
 
Note all’art. 17:
– Si riporta il testo dell’art. 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di
processo civile.):
«Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e
di conciliazione delle controversie civili e commerciali).
– 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu’ decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita’ ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita’, per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta’ di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta’ del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita’ spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il
cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della
possibilita’ di avvalersi dell’istituto della conciliazione
nonche’ di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall’anno precedente l’introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all’art. 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell’accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi’, e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
un regime di incompatibilita’ tale da garantire la
neutralita’, l’indipendenza e l’imparzialita’ del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 7, del decreto
legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita’ del sistema giudiziario)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia).
1 – 6 (Omissis);
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell’interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita’ rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di
solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive di
cui all’art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all’art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all’entrata del bilancio dello Stato.
7-bis – 10 (Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 7, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30
luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell’art. 61,
comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche’
dell’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e
successive modificazioni, in materia di Fondo unico di
giustizia.):
«Art. 7 (Destinazioni al Ministero dell’interno e al
Ministero della giustizia).
1-2 (Omissis);
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 sono altresi’ determinate le
quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera b),
della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata
riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e
servizi dell’amministrazione di cui all’art. 1, comma 1304,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede
alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita’
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione, secondo le utilizzazioni di cui all’art. 2,
comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con
particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
degli uffici giudiziari.
5 – (Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A):
«Art. 76 (Condizioni per l’ammissione). – 1. Puo’
essere ammesso al patrocinio chi e’ titolare di un reddito
imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito,
risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita’, ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia’ condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.».
 
 
Capo III
 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 18
 
 
Organismi presso i tribunali
 
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all’articolo 16.
 
 
Capo III
 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
 
 
Art. 19
 
 
Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio
 
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita’.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
 
 
Note all’art. 19:
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 4, della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.):
«Art. 2 (Compiti e funzioni).
1-3 (Omissis);
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa’.
5-9 (Omissis).».
 
 
Capo IV
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA
 
 
Art. 20
 
 
Credito d’imposta
 
1. Alle parti che corrispondono l’indennita’ ai soggetti abilitati
a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’
ridotto della meta’.
2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della
giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e’ determinato
l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico
giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla
copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del
credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell’anno precedente. Con il medesimo decreto e’ individuato il
credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo
del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,
all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi
importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e’ utilizzabile a decorrere dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche’, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a
rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare
delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
 
 
Note all’art. 20:
– Per il testo dell’art. 2, comma 7, del citato
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi
note all’art. 17.
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.):
«Art. 17 (Oggetto). – 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo’ essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo
comma del citato art. 3 resta ferma la facolta’ di eseguire
il versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e’ ammessa la
compensazione;
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (abrogato);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell’art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall’art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d’imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis (abrogato).».
– Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi.):
«Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi). – 1. Gli
interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da’ diritto
alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell’art. 15.».
«Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti del
reddito d’impresa).
1-4 (omissis);
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita’ sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita’ o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini
dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6-9 (omissis).».
 
 
Capo IV
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA
 
 
Art. 21
 
 
Informazioni al pubblico
 
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
 
 
Note all’art. 21:
– La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina
delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni».
 
 
Capo V
 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 
Art. 22
 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e’ aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;».
 
 
Note all’art. 22:
– Si riporta il testo dell’art. 10, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal
presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione.):
«Art. 10 (Destinatari). – 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati
negli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto,
fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si
applicano altresi’:
a) alle societa’ di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
b) alle societa’ di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari;
c) alle societa’ di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle societa’ di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
e) alle seguenti attivita’, il cui esercizio resta
subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attivita’ specificamente
richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l’esportazione e
l’importazione, di oro per finalita’ industriali o di
investimento, per il quale e’ prevista la dichiarazione di
cui all’art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il
quale e’ prevista la licenza di cui all’art. 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla
dichiarazione preventiva prevista dall’art. 126 del TULPS;
5) esercizio di case d’asta o galleria d’arte per
il quale e’ prevista alla licenza prevista dall’art. 115
del TULPS;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati
nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato
estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.
5-bis) mediazione, ai sensi dell’art. 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69.».
 
 
Capo V
 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 
Art. 23
 
 
Abrogazioni
 
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
nonche’ le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione
relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
 
 
Note all’art. 23:
– Si riporta il testo dell’art. 409 del codice di
procedura civile:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). – Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.».
 
 
Capo V
 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 
Art. 24
 
 
Disposizioni transitorie e finali
 
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010
 
NAPOLITANO
 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 

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