Gazzetta Ufficiale N. 48 del 28 Febbraio 2010 – Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (10G0042)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del comma 5 dell’articolo 1, del comma 4 dell’articolo 3 e del comma
4 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1955):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Vito) il 7 gennaio
2010.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 7 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il
12 e il 13 gennaio 2010.
Esaminato dalla 1ª commissione il 19, 26, 27 e 28 gennaio 2010;
il 2, 3, 4 e 8 febbraio 2010.
Esaminato in aula il 26 e 27 gennaio 2010; il 2, 3, 9 e 10
febbraio 2010 ed approvato, con modificazioni, l’11 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3210):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede
referente, il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni per la
legislazione II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V il 17 e 18 febbraio
2010.
Esaminato in aula il 22 e 23 febbraio 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 24 febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1955-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 24 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24 febbraio 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 302 del 30 dicembre 2009.
A norma dell’art. 15 comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato qui di seguito.

Allegato

Gazzetta Ufficiale N. 48 del 28 Febbraio 2010
 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
 
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10A02575)
 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( … )).
 
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
Art. 1
 
 
Proroga di termini tributari, nonche’ in materia
economico-finanziaria
 
1. Le attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino
al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l’imposta di cui
all’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un’aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio
2010;
b) con un’aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al
30 aprile 2010.
(( 2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell’economia e
delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d’importo,
al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di
provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e
l’ammontare complessivo delle attivita’ finanziarie e patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))
3. All’articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita’ di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il
quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e’ fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo
2011.
(( 4-bis. All’articolo 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»;
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
 
5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta
d’identita’ elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui
all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ prorogato al 31
dicembre 2010.
 
5-bis. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
 
5-ter. E’ ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 47-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31.
 
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter e’ autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l’anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
6. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall’anno 2010, con
modalita’ stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e
l’Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 e’ prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita’ finanziarie derivanti da lavoro
prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando
le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
(( 7-bis. All’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011».
 
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell’incarico prevista dall’articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i
componenti delle commissioni censuarie gia’ nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ disposta, nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l’anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte
delle entrate derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita’ speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e’ versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
12. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attivita’ di cui all'(( articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2010, la riserva di attivita’ di cui all’articolo 18 del
testo unico di cui al decreto )) legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,».
(( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
 
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si
provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti
dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato. ))
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unita’ previsionale di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unita’ previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
(( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell’ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita’
previsionale di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le
pertinenti unita’ previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di
cui al predetto capitolo 3077. ))
16. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per l’anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e’ inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito dal seguente: «Per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l’opzione per il regime speciale e’ esercitata entro il 30 aprile
2010 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel
predetto termine.».
(( 17-bis. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di
alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia’ prorogato dall’articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall’articolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ differito al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra’
essere incrementata. ))
18. Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche’ alle rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita’
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita’ di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e’ conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita’
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche’ in funzione
del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza (( entro il 31 dicembre
2015 )) e’ prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della
navigazione, il secondo periodo e’ soppresso. ))
19. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
(( 20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i
rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni
2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita’ delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai
dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 43, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei
contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e’
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
 
20-ter. All’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «, ai sensi dell’articolo 43»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e’ soppressa.
))
21. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu’ decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per
la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell’anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l’anno
2010 e 14 milioni di euro per l’anno 2011, del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 23-bis. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «gennaio» e’ sostituita dalla
seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»;
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo periodo e’ inserito il seguente: «Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
 
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi,
nell’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio 1994, n. 93»
sono inserite le seguenti:
«legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
 
23-quater. Il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31
luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato
all’INPS, e’ prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di
interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
 
23-quinquies. Al fine di assicurare l’adeguamento alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a
decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
 
23-sexies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementato di 4.100.000 euro per
l’anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2011.
 
23-septies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementato di 340.000 euro per
l’anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
 
23-octies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementato di 160.000 euro per
l’anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2011.
 
23-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e’ incrementata
di 2.000.000 di euro per l’anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere
dall’anno 2011.
 
23-decies. All’onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l’anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro
4.600.000 per l’anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall’anno
2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies,
lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2010 e a euro
2.400.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi
di spesa derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di
bilancio relative al programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d’imposte» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 sono ridotte
dei corrispondenti importi. All’onere residuo, pari a 1.000.000 di
euro annui, si provvede per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2013
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
 
23-undecies. L’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.
88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime
generale delle accise, di cui all’allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega e’
quello di cui all’articolo 47 della direttiva stessa.
 
23-duodecies. All’articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle seguenti:
«per sei anni».
 
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero
di cui all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza
dalla stessa data.
 
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle
procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile
2010:
a) il termine per l’integrazione documentale delle domande
regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell’articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell’articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
 
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la
disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione,
valutati in euro 800.000 per l’anno 2010, si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui all’ultima voce dell’Elenco 1 di cui
all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
 
23-sexiesdecies. All’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attivita’
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre
2009, n. 196».
 
23-septiesdecies. All’articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono
inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti».
 
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e’ prorogato il termine per
l’adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l’integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la
protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell’ultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonche’ del
Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall’articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
autorizzando conseguentemente la spesa per l’anno 2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l’anno 2010, per la prosecuzione
delle relative attivita’ di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del
Ministero dell’economia e delle finanze, autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
e) che fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di
garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo
svolgimento delle attivita’ istituzionali, il collegio dei revisori
dei conti gia’ operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina
del nuovo organo di controllo dell’Agenzia;
f) l’incremento di 7.200.000 euro per l’anno 2010
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
23-noviesdecies. All’onere derivante dal comma 23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l’anno 2010 e a 70.000 euro per l’anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l’anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
 
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all’articolo 2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla
seguente: «due». ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini»:
«Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di
attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute fuori del
territorio dello Stato) – 1. E’ istituita un’imposta
straordinaria sulle attivita’ finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in
Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero
regolarizzate o rimpatriate perche’ detenute in Stati
dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L’imposta si applica come segue:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per
cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la
regolarizzazione, senza possibilita’ di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo
scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si
perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in
ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne’ comporta l’obbligo di segnalazione di
cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo.
4. L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli
effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per
l’efficacia di quanto sopra, l’effettivo pagamento
dell’imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita’ penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo,
l’applicazione della disposizione di cui al gia’ vigente
articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l’abrogazione dell’articolo 2623 del codice civile disposta
dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le
stesse modalita’, in quanto applicabili, previste dagli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche’ dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo.
6. L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle
attivita’ finanziarie e patrimoniali detenute a partire da
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate
ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
al 30 aprile 2010.
7. All’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione altresi’ le imprese estere controllate
ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del
rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in
capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita’ rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi
limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un’apposita contabilita’ speciale per essere
destinate alle finalita’ indicate all’articolo 16, comma
3».
– Si riporta il testo dell’articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertita con modificazione,
dalla legge n. 102 del 2009 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. (Contrasto ai paradisi fiscali). – 1. Le
norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di
emersione di attivita’ economiche e finanziarie detenute in
Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di
migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza
fiscale e di scambio di informazioni, nonche’ di
incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto
delle limitazioni ivi previste, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria,
mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le
sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di
cui al comma 2, i termini di cui all’articolo 43, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all’articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono raddoppiati».
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, riferite agli
investimenti e alle attivita’ di natura finanziaria di cui
al comma 2, i termini di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati."
– Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante
«Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita’ di applicazione degli studi di settore»:
«Art. 1. (Applicazione degli studi di settore). – 1. Le
disposizioni previste dall’articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall’anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e’ fissato al 31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 182. (Disposizioni transitorie). – 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche’ risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio
2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita’ di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita’ di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita’ con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita’ stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell’istruzione e dell’universita’ e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data del 31 luglio 2009, abbia
svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni,
attivita’ di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
con responsabilita’ diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche’ risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche’ risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita’ di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione
certificata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere
b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell’attivita’ di restauro e’ documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita’ di cumulare la durata di piu’ lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorita’
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali e’ attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneita’, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento
in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero
medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai
sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo
29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis
dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 31 luglio 2009, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo
29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro
anni. L’attivita’ svolta e’ dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli interventi
rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita’ di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma
11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai
commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e’ autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l’Universita’ di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita’, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146,
comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall’autorita’
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita’ della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita’
paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso
l’autorita’ competente e’ obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita’
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 167, comma 5.».
– Si riporta il testo dell’articolo 64, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»:
«Art. 64. (Modalita’ di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). – 1. La carta
d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l’autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d’identita’ elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche’ tali strumenti consentano di accertare
l’identita’ del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso
con carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei
servizi e’ comunque consentito indipendentemente dalle
modalita’ di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ fissata
la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e’ piu’ consentito l’accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d’identita’ elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi».
– Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 41
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41. (Disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni, mobilita’ e contratti di
solidarieta’). – 1 – 6 (omissis).
7. Per gli anni 2004-2010 le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con
un organico superiore alle 2.000 unita’ lavorative, nel
settore della sanita’ privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove
spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e’
corrisposto in misura pari al massimo dell’indennita’ di
mobilita’ prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel
limite di 400 unita’, calcolato come media del periodo. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini
del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche’ le disposizioni di cui
all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8-12 (omissis)».
– Si riporta il testo del comma 8-quinquies
dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni diverse»:
«Art. 6 (Ulteriori disposizioni in materia di proroga
di termini). – 1 – 8-quater (omissis).
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui
all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, puo’ essere prevista l’applicazione dell’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e dell’articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche’ la proroga al 31 dicembre
2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di
pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in
qualita’ di sostituto di imposta, prevista dal citato comma
255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite
di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
(omissis)».
– Si riporta il testo dell’articolo 47-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria»:
«Art. 47-bis. (Sospensione di termini per l’adempimento
di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non
commerciali). – 1. E’ ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2009 il termine gia’ prorogato al 31 dicembre 2008
dal primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal
fine il limite di spesa di cui al medesimo comma
8-quinquies e’ incrementato per l’anno 2008 di 700.000 euro
ed e’ autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per
l’anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per
l’anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
– Si riporta il testo dell’articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1».
– Si riporta il testo del comma 2, dell’articolo 42,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti», come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art. 42. (Differimento di termini in materia fiscale).
– 1 (omissis).
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di
gennaio 2009 dal comma 1 dell’articolo 44-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’
prorogato al mese di gennaio 2011 previa sperimentazione, a
partire dall’anno 2010, con modalita’ stabilite di concerto
tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma,
dopo le parole: "per il calcolo dei contributi," sono
inserite le seguenti: "per la rilevazione della misura
della retribuzione e dei versamenti eseguiti,".».
– Si riporta il testo del comma 204 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla
presente legge:
«204. Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente
8.000 euro.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 21. (Disposizioni varie in materia fiscale). – 1.
Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito
di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante e’ ridotto, a titolo di deduzione forfettaria,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare
lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
recante «Perfezionamento e revisione del sistema
catastale»:
«Art. 27. (Funzione e durata dell’incarico dei
componenti delle commissioni censuarie). – I componenti
delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione;
le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente
all’applicazione della legge in base all’obiettivo
apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni
considerazione di interessi territoriali, di categoria o di
parte.
Essi restano in carica sei anni e possono essere
confermati, seguendo il procedimento previsto dagli
articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove
si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri
deceduti o comunque cessati dall’ufficio.
Chi surroga i componenti che hanno cessato dall’ufficio
prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al
termine stabilito per la rinnovazione della commissione».
– Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile»:
«Art. 1. (Modalita’ di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo). – 1. Le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, necessarie per l’attuazione del presente decreto sono
emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere
fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita’ MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il danno
subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.».
– Si riporta il testo del comma 12, dell’articolo 3,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
come modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). – 1-11 (omissis).
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008
alle societa’ partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita’ sono
presentate entro il 30 settembre 2011.
(omissis)».
– Si riporta il testo dei commi 4-quinquies e 4-sexies
dell’articolo 36, del citato decreto-legge n. 248 del 2007,
convertito, con modificazione, della legge n. 31 del 2008,
come modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 36. (Disposizioni in materia di riscossione). –
1. -. 4-quater (omissis).
4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e di cui all’articolo 3, comma
12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, si interpretano nel senso che le societa’ che hanno
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la
maggioranza del cui capitale sociale e’ stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono
presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il
30 settembre 2011, le comunicazioni di inesigibilita’
relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre
2008 e, entro tale termine, possono altresi’ integrare le
comunicazioni gia’ presentate, con riferimento agli stessi
ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita’,
anche integrative, il cui termine di presentazione e’
fissato al 30 settembre 2011, il termine previsto
dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011.
(omissis)».
– Si riporta il testo del comma 14 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive
85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva
93/22/CEE», come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Disposizioni finali e transitorie). – 1-13
(omissis).
14. Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita’
di cui all’articolo 18del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la
possibilita’ per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.
(omissis)».
– Si riporta il testo dell’articolo 40, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica»:
«Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB). – 1. Nel
quadro dell’attivazione di un processo di revisione
dell’assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa’ e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l’esercizio successivo,
nonche’ la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell’applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita’ svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e’ esonerato, fino all’emanazione
del testo unico previsto dall’articolo 8, comma 1, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui
all’articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall’art. 1,
nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 , e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita’ di
cui all’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43.».
– Si riporta il testo del comma 3-bis dell’articolo 9
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). – 1-3
(omissis).
3-bis. Per gli anni 2009 e 2010, su istanza del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei
limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione,
che puo’ essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui
il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto escluda la cedibilita’ del credito
medesimo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del
presente comma.».
– Si riporta il testo del comma 120 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art. 1. (..) – 1-119 (omissis).
120. L’opzione per il regime speciale e’ esercitata
entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita’ che saranno stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate. Per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2009 l’opzione per il regime speciale e’
esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall’inizio
del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i
requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto
termine. L’opzione e’ irrevocabile e comporta per la
societa’ l’assunzione della qualifica di «Societa’ di
investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere
indicata nella denominazione sociale, anche nella forma
abbreviata, nonche’ in tutti i documenti della societa’
stessa.
(omissis)».
– Si riporta il testo dell’articolo 30 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 30. (Soci) – 1. Ogni socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno puo’ detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non puo’ essere inferiore
a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e’ posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di
rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere
motivate avuto riguardo all’interesse della societa’, alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma
cooperativa. Il consiglio di amministrazione e’ tenuto a
riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato con un rappresentante dell’aspirante socio.
L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione della
deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione
abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare.
– Si riporta il testo dell’articolo 28-bis del citato
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, della legge n. 31 del 2008:
«Art. 28-bis (Differimento del termine per
l’alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in
banche popolari). – 1. Per i soggetti che alla data del 31
dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale
sociale di banche popolari superiore alla misura prevista
al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ differito di un
anno il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di
cui al citato comma 2 del medesimo articolo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 41 del citato
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009:
«Art. 41. (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata
dall’Unione europea per il periodo 2007-2013). – 1. – 13
(Omissis).
14. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere
di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’
differito fino ad un anno qualora il superamento del limite
previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni
di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. – 16-septiesdecies (Omissis).
– La legge 5 maggio 2009, n. 42, reca «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione».
– Si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3»:
«Art. 8. (Attuazione dell’articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). – 1-5 (omissis).
6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
– Si riporta il testo dell’articolo 37 del codice della
navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
come modificato dalla presente legge:
«Art. 37. (Concorso di piu’ domande di concessione). –
Nel caso di piu’ domande di concessione, e’ preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione,
risponda ad un piu’ rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per
attivita’ turistico-ricreative e’ data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui
ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.».
– Si riporta il testo vigente dell’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime»:
«Art. 03. – 1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita’ turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica e’ riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e’ da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e’ devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55
al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65
al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi’ come definite dall’articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al
di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita’
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e’ determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di
riferimento. L’importo ottenuto e’ moltiplicato per un
coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi’ determinato
e’ ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da
applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per
cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu’ vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli
anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e non
operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita’ che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita’ marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa’ sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita’ commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione
e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle
concessioni di cui all’art. 48 del testo unico delle leggi
sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e
successive modificazioni, nonche’ di quelli relativi ai
cantieri navali di cui all’art. 2 del R.D.L. 25 febbraio
1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.
2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque
concernenti attivita’ di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e
navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con
decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b),
si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle
concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione
se l’utilizzazione e’ inferiore all’anno, purche’ non
sussistano strutture che permangono oltre la durata della
concessione stessa.
4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente
articolo possono avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entita’
e della rilevanza economica delle opere da realizzare e
sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo predisposti dalle regioni.».
– Si riporta il testo del comma 112 dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (..) – 1-111 (omissis).
112. Per l’anno 2010, il personale appartenente a Poste
italiane Spa, gia’ dipendente dall’Amministrazione autonoma
delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, gia’
dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
il cui comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni e’ stato gia’ prorogato per l’anno 2007 ai
sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma
6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, puo’ essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di
comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e
34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di
organico. I relativi provvedimenti di comando sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
(omissis)».
– Si riporta il testo del comma 758 dell’articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria
2007):
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del
contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall’applicazione della presente disposizione, nonche’
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
come da ultimo sostituito dal comma 766, nonche’ degli
oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli
importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui
al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva
attivazione del finanziamento in corso d’anno degli
interventi previsti nel predetto elenco 1, e’ consentito,
per l’anno 2007, l’utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari all’ottanta per cento di quelli determinati nel
medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e’ consentito
l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1».
– Si riporta il testo dell’articolo 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 43. (Rappresentativita’ sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). – 1. L’ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentativita’ non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo e’ espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato. Il dato elettorale e’ espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi’ le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita’ accertata per l’ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4-13 (omissis)».
– Si riporta il testo dell’articolo 65 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti
collettivi vigenti). – 1. Entro il 31 dicembre 2010, le
parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alle
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti
riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva
e alla legge, nonche’ a quanto previsto dalle disposizioni
del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano la loro
efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso,
definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi
degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative. In deroga all’articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia’
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie
locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati
rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.».
– Si riporta il testo dell’articolo 24 della citata
legge n. 42 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
– 1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione
della disciplina delle citta’ metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e’ un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L’ordinamento di Roma capitale e’ diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche’
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta’ del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita’;
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell’ articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e’
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche’ in conformita’ al
principio di funzionalita’ rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’
articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu’ decreti legislativi, adottati ai
sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e’ disciplinato
l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita’ per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e’ disciplinato
lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all’attuazione dell’ articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l’attribuzione alla citta’ di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu’
funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in
conformita’ a quanto previsto dall’ articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle
citta’ metropolitane e a decorrere dall’istituzione della
citta’ metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta’
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta’ metropolitana di Roma capitale si
applica l’articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
e c), e del comma 6, lettera d). La citta’ metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta’
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 13, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«Art. 13. (Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico). – 1 – 3-ter (omissis).
3-quater. Presso il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito il Fondo per la tutela dell’ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e’ stabilita in 60 milioni di euro per l’anno
2009, 30 milioni di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di
euro per l’anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all’individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
– Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ,
recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali»:
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). – 1
(omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All’utilizzo del Fondo per le
finalita’ di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche’
alla Corte dei conti.».
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dalla
presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni diverse) – 1 – 221 (omissis).
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu’
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi’
all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le
istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche’ 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta’ dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d’investimento immobiliare di cui all’ articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita’ del
canone degli immobili di proprieta’ di terzi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita’ e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e’ nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del
demanio. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un
fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello
Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da
assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano
annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze
l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono
impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei
canoni di locazione. Per le finalita’ di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprieta’ di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali
comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di
razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle
amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1º
gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta’ dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta’ di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche’
l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta’ dello Stato o di
proprieta’ dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a
prezzi di mercato previsto dall’ articolo 6, comma 8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del
conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’
articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di
trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, comunicano le
eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga
l’esistenza di immobili di proprieta’ dello Stato non in
gestione dell’Agenzia del demanio, gli stessi rientrano
nella gestione dell’Agenzia. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze l’obbligo di comunicazione
puo’ essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l’Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita’ delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
Omissis.».
– Si riporta l’Elenco 1 allegato alla citata legge n.
191 del 2009, come modificato dalla presente legge:
 
 
Allegato
 
pag. 36
pag. 37
– La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato».
– La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei
servizi di pubblica utilita’».
– La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».
– Si riporta la Tabella A del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative», come modificata dalla presente legge:
 
 
Allegato
 
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 41
– Si riporta il testo del comma 181, 182 e 183
dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007:
«181. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e’ istituito un fondo con lo stanziamento di euro
104.655.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al
pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati
dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della
Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro dell’economia e delle finanze
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche’ alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti
unita’ previsionali di base dello stato di previsione del
predetto Ministero.
182. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008,
destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche,
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
pertinenti unita’ previsionali di base dello stato di
previsione del predetto Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e’ istituito un fondo, con lo stanziamento di
euro 2.500.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al
pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal
Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per gli
usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le pertinenti unita’ previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Ministero.».
– Si riporta il testo dell’articolo 70 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 70. (Bilancio e finanziamento). – 1. Le entrate
delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni
dell’articolo 59 del presente decreto legislativo a carico
del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per
le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui
all’articolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati in modo da tenere conto dell’incremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di
gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita’
speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria
unica.
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con
aziende di credito per la gestione del servizio di
tesoreria, non hanno facolta’ di accendere mutui, ne’ di
adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui
alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base
delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di
previsione del ministero delle finanze destinate
all’espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna
agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di
contabilita’, che e’ sottoposto al ministro delle finanze
secondo le disposizioni dell’articolo 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in
materia di contabilita’ pubblica e anche prevedendo
apposite note di raccordo della contabilita’ aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare
spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli
impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al
limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla
legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle
agenzie fiscali.
– Si riporta la Tabella C della citata legge n. 191 del
2009:
«Tabella C – Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e’
demandata alla legge finanziaria.
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente
tabella riportano il riferimento alla unita’ previsionale
di base, con il relativo codice, sotto la quale e’
ricompreso il capitolo.
 
Parte di provvedimento in formato grafico
 
– Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante «Misure
urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria»:
«Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). – 1.
L’AGEA e’ autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita’ di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno,
quanto a 8 milioni di euro, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31
ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche’ mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita’ di commercio all’ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche’ il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia’ versato. Sono altresi’ sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l’attuazione del comma 3-bis e’ autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e’ autorizzato a concedere contributi per
l’accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta’ nazionale – incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
– Si riporta il testo dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica»:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell’allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005» e «30 settembre 2005";
b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e’ abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 1 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria
2008»:
«Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2-8 (omissis)».
– La direttiva 2008/118/CE reca «Direttiva del
Consiglio relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEE».
– Si riporta il testo dell’articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12. (..) – 1. E’ istituita una Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge, al fine di valutare
l’idoneita’ delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. La Commissione e’ composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del
Presidente della Repubblica; essa puo’ avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi
pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche’ di
esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche
con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale
fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione
individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta
unita’. Il personale in servizio presso la Commissione in
posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.
Allo stesso personale spettano un’indennita’ nella misura
prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche’ gli altri trattamenti
economici accessori previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul
fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della
Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre
cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti
politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di
datori di lavoro, nonche’ coloro che abbiano comunque con i
suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di
erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e’
nominata per sei anni e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalita’ del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonche’ dalle
associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Puo’ avvalersi, altresi’, delle attivita’ del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), nonche’ di
quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell’Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita’ generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990
all’uopo utilizzando l’accantonamento «Norme dirette a
garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito della tutela del diritto di sciopero e
istituzione della Commissione per le relazioni sindacali
nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Si riporta il testo vigente del comma 212
dell’articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). – 1-211 (omissis).
212. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni
previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto
previsto»;
b) all’articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei procedimenti di cui all’ articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche’ delle spese forfetizzate
secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e’ in ogni caso dovuto il contributo unificato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione";
c) all’ articolo 13:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e’ pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della
meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e’ pari a euro 120";
2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole:
"Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,";
3) il comma 4 e’ abrogato.
(omissis)».
– Si riporta il testo del comma 17 dell’articolo 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», come modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 1. (Accertamento, contrasto all’evasione ed
all’elusione fiscale, nonche’ potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria). – 1-16
(omissis).
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze nonche’ la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e’ soppressa. L’autorizzazione di spesa
prevista per l’attivita’ della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze dall’articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e’
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta’ delle risorse
finanziarie previste dall’anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, puo’ essere
utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per
l’affidamento, anche a societa’ specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell’amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attivita’ indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18-19 (omissis)».
– Si riporta il testo del comma 98 dell’articolo 2
della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). – 1-97 (omissis).
98. Lo Stato e’ autorizzato ad anticipare alle regioni
interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per
squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di
euro, la liquidita’ necessaria per l’estinzione dei debiti
sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre
2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa,
con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti. All’erogazione si provvede,
fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti
di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive,
a seguito dell’accertamento definitivo e completo del
debito sanitario non coperto da parte della regione, con il
supporto dell’advisor contabile, in attuazione del citato
piano di rientro, e della predisposizione, da parte
regionale, di misure legislative di copertura
dell’ammortamento della predetta liquidita’, idonee e
congrue. La regione interessata e’ tenuta, in funzione
delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa
restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non
superiore a trent’anni. Gli importi cosi’ determinati sono
acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e la regione interessata sono definite le
modalita’ di erogazione e di restituzione delle somme,
prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi
stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute,
sia le modalita’ di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Si applicano le
disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 796, lettera e),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
– Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, recante "Provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita’ atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991»:
«Art. 6. – 1. Al fine di assicurare la continuita’
degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione
civile e’ integrato della somma di lire 215 miliardi per
l’anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A decorrere dall’anno 1994 si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
2. Al fine di consentire il completamento degli
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da
movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990
relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la
protezione civile e’ integrato di lire 50 miliardi per
l’anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi e’
destinata agli interventi urgenti ai sensi del D.L. 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L.
27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici
in atto e per i movimenti franosi.
2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26
maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di
assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici
pubblici, con priorita’ per l’edilizia scolastica, e’
avviato con le modalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, un
programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di
adeguamento superi l’80 per cento del costo di
ricostruzione e’ ammessa la demolizione e la ricostruzione
dell’edificio. Per l’attuazione di tale programma e’
autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
la spesa di lire 10 miliardi per l’anno 1991 e di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Per l’attuazione delle misure urgenti per la
prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana,
Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, e’
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste e
da utilizzarsi d’intesa con le regioni interessate secondo
le modalita’ previste dall’articolo 30-bis del D.L. 28
dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a lire 275 miliardi per l’anno 1991 e a lire
335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo
utilizzando gli appositi accantonamenti "Reintegro fondo
per la protezione civile", "Completamento degli interventi
nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione
Basilicata, nonche’ gli interventi urgenti nei territori
della regione siciliana colpiti dall’evento sismico del 13
dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all’articolo 30-bis
della legge n. 38 del 1990"».
– Si riporta il testo dell’articolo 7-quinquies, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche’ disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario.»:
«Art. 7-quinquies. (Fondi). – 1. Al fine di assicurare
il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e’
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione, per
l’anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1 e’ disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita’ di
utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all’ articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400
milioni di euro, e’ trasferita per l’anno 2009 al fondo di
cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del
fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge
n. 266 del 2005 e’ incrementata, nell’anno 2012, di 400
milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l’anno 2009, si provvede con le risorse di cui
al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. – 12 (Omissis)».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, reca
«Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma
dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59».
– Si riporta il testo vigente dei commi 213 e 213-bis,
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, 266, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)":
«Art. 1. – 1 – 212 (Omissis).
213. L’indennita’ di trasferta di cui all’articolo 1,
primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennita’
supplementare prevista dal primo e secondo comma
dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
nonche’ l’indennita’ di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono
soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e
diplomatica.
213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si
applicano al personale delle Forze armate di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni
non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonche’ al personale delle
agenzie fiscali e al personale ispettivo dell’Ente
nazionale dell’aviazione civile.».
– Si riporta il testo vigente dell’articolo 37 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’
in materia di energia»:
«Art. 37. (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile – ENEA). – 1. E’ istituita, sotto la vigilanza
del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA).
2. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e’ un
ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all’innovazione tecnologica nonche’ alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare
riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico
sostenibile.
3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera
in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni
previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi
definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca. L’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le
risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) di
cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a
decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, e’ soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione,
sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita’, efficienza ed economicita’, le specifiche
funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la
sede, le modalita’ di costituzione e di funzionamento e le
procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi
per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche’
per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si
tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione
delle funzioni amministrative, anche attraverso
l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e
logistiche.
5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita’ istituzionali fino all’avvio
del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nomina un
commissario e due subcommissari.
6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa
l’attivita’ dei commissari di cui al comma 5, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
– Si riporta il testo del comma 89, dell’articolo 2,
della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal
presente decreto-legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). – 1-88 (omissis).
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nella loro unitarieta’, anche mediante il regolare
svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente
eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i
quali possono disporre delle somme per le finalita’
istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti
producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente
gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
(omissis)».
 
Art. 2
 
Proroga di termini in materia di comunicazione,
di riordino di enti e di pubblicita’ legale
 
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento
della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione
nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, e’
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite
massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2010, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare,
nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei
servizi previsti dalla apposita convenzione con la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di spesa
gia’ previsto per la convenzione a legislazione vigente. ))
3. E’ autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e il (( Centro di produzione
S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224. )) Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell’Ente irriguo Umbro-toscano cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuita’
amministrativa del servizio pubblico, nonche’ la gestione e la
definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all’effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato
con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al
termine della procedura liquidatoria, il Commissario e’ tenuto a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione
sull’attivita’ svolta. (( Dal differimento del termine ultimo di
durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola
proprieta’ contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e
relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nonche’ le operazioni
fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro
ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella
misura dell’1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti
suindicati sono ridotti alla meta’. I predetti soggetti decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche’ all’articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40
milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita’ del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato. ))
5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 1°
gennaio 2011 )) ».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e’ prorogato al
31 dicembre 2010.
7. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
(( 7-bis. All’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « In
considerazione delle esigenze generali di compatibilita’ nonche’
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della
dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di
quella di livello non generale, con l’adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al presente articolo ».
7-ter. All’onere conseguente al minor risparmio derivante dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all’articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.))
8. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
(( 8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le
amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo
74, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo
74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita’ indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 e’ fatto comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai
sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’
nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall’applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle
risorse ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorita’ di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i
magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente, nonche’ le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e
quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi’ escluse dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all’articolo 17, comma 7,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria
nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai
Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono
ridotte definitivamente.
8-octies. All’articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte
le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico». ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l’editoria):
«1. Allo scopo di garantire la continuita’ del servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e
confermando lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti
nel quadro dell’approvazione della riforma generale del
sistema delle comunicazioni, in via transitoria la
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e’
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000
l’importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (Disposizioni urgenti
concernenti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l’anagrafe bovina e l’Ente irriguo umbro-toscano),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni:
«1. Il termine di cui all’articolo 3 della legge 18
ottobre 1961, n. 1048, gia’ prorogato dall’articolo 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e’
prorogato di otto anni.».
– Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 11 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo
7 della L. 5 marzo 2001, n. 57):
«2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del
fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver
luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto.».
«3. Non incorre nella decadenza dei benefici
l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai
commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola,
alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a
favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di
affini entro il secondo grado, che esercitano l’attivita’
di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del
codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del presente
decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche in tutti i casi di alienazione conseguente
all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e
regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in
agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel
settore.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di soggetti e
attivita’, integrita’ aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo
2003, n. 38»:
«Art. 2. (Societa’ agricole). – 1. La ragione sociale o
la denominazione sociale delle societa’ che hanno quale
oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attivita’ di
cui all’ articolo 2135 del codice civile deve contenere
l’indicazione di societa’ agricola.
2. Le societa’ costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui
al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale
o nella denominazione sociale la indicazione di "societa’
agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette
societa’ sono esentate dal pagamento di tributi e diritti
dovuti per l’aggiornamento della ragione sociale o
denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal
fine necessario.
3. L’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa’ agricola di
persone qualora almeno la meta’ dei soci sia in possesso
della qualifica di coltivatore diretto come risultante
dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all’ articolo 2188 e seguenti del codice
civile. Alla medesima societa’ sono in ogni caso
riconosciute, altresi’, le agevolazioni previdenziali ed
assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
4. Alle societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma
3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, nei cinque
anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute
in qualita’ di imprenditore agricolo professionale
determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono
riconosciute anche alle societa’ agricole di persone con
almeno un socio coltivatore diretto, alle societa’ agricole
di capitali con almeno un amministratore coltivatore
diretto, nonche’ alle societa’ cooperative con almeno un
amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella
relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita
dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la
decadenza dalle agevolazioni medesime.».
– Si riporta il testo dell’art. 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo
dell’agricoltura nel quinquennio 1966-1970):
«Art. 12. (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). – Il fondo di cui al capo III della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua
durata e’ prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e’ destinato
alla concessione di prestiti per l’acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l’assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita’ a favore di propri associati, nonche’ ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi’
concessi prestiti per l’acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all’entrata
in vigore della presente legge.
L’interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, e’ ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo’ essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l’acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita’ del
«Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell’avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche’ della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l’acquisto di
macchine agricole nell’anno successivo all’entrata in
vigore della presente legge potra’ essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita’ da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia’
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.».
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile), come modificato dalla presente
legge:
«A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al
comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate
in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita’ legale,
ferma restando la possibilita’ per le amministrazioni e gli
enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la
pubblicita’ sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.».
– Si riporta il testo del comma 3-bis, dell’art. 3 del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205:
«3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1
dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per quel che riguarda l’EIPLI, e’ prorogato al 31
dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per
l’anno 2009 e a 50.000 euro per l’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009 e
2010, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.».
– Si riporta il testo del comma 3-ter dell’art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per
la prevenzione dell’influenza aviaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni:
«3-ter. Per l’attuazione del comma 3-bis e’ autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».
– Si riporta il testo dell’art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). – 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche’
gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita’ ed
economicita’, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita’ dell’immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche’ l’utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell’ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall’articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi’ le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’
articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia’ adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita’ di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche’ nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita’ nonche’ degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’ articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e’ fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
– Si riporta il testo del comma 724 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e
continuativo della qualita’ dell’azione di governo degli
enti locali, e’ istituita un’Unita’ per il monitoraggio con
il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per
il riconoscimento delle misure premiali previste dalla
normativa vigente e di provvedere alla verifica delle
dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche
mediante la valutazione delle loro attivita’, la
misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi
resi ai cittadini e l’apprezzamento dei risultati
conseguiti, tenendo altresi’ conto dei dati relativi al
patto di stabilita’ interno. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative
alla composizione dell’Unita’, alla sua organizzazione ed
al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di
vigilanza sull’Unita’. Per il funzionamento dell’Unita’ e’
istituito un fondo, nell’ambito del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione
finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.».
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«6. L’Unita’ per il monitoraggio, istituita dall’
articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia’ stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Validita’ delle graduatorie delle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni). – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma
100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ prorogato al
31 dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le
assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente
al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni.».
– Si riporta il testo del comma 10 dell’art. 41 del
gia’ citato decreto-legge n. 207 del 2008 convertito con
modificazioni dalla legge n. 14 del 2009:
«10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all’articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta’ per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche’ la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
– Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell’art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche’ dipendenti delle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.».
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo’ eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano svolto attivita’ in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo’ essere integrato da una indennita’
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianita’ di servizio.».
– Si riporta il testo dell’art. 17 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17. (Enti pubblici: economie, controlli, Corte
dei conti). – 1. All’articolo 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell’economia e
delle finanze».
3. [Abrogato].
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita’ previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 60, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. [Abrogato].
6. All’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche’ il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. [Abrogato].
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita’ amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. [Abrogato].
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche’ dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale
percentuale puo’ essere innalzata fino al 50 per cento dei
posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti
i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’
articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. – 35-undecies……Omissis….».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 3 del gia’
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche’ i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle
materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».
– Si riporta il testo dell’art. 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 42-bis (Disposizioni per la definizione di
violazioni in materia di affissioni e pubblicita’). – 1. Le
violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni e pubblicita’ commesse nel periodo compreso dal
1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, mediante
affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine
e grado di giudizio, nonche’ in sede di riscossione delle
somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle
violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per
provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore
della tesoreria del comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu’ di un
comune della stessa provincia. In tal caso la provincia
provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali
compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera’ le
entrate al settore ecologia. La definizione di cui al
presente articolo non da’ luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente gia’ riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il
versamento e’ fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si
applicano le disposizioni dell’ articolo 15, commi 2 e 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge), come modificato dalla
presente legge:
«2. La Commissione e’ composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del
Presidente della Repubblica; essa puo’ avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi
pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche’ di
esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche
con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
o di altri organismi di diritto pubblico in posizione di
comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unita’. Il personale
in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un’indennita’ nella misura prevista per
il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche’ gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.
Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive,
ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche’
coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi
pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza.».
 
Art. 3
 
Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno
 
(( 1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e’ autorizzato, ai sensi della legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita’ di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita’
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a
3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante riduzione del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente. ))
2. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell’anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e 2010».
3. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. (( (Soppressa). ))
5. E’ prorogato sino al completamento degli interventi e comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009
dall’articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l’istituzione degli
uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita’
speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di completare gli interventi relativi all’istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi
nell’anno 2008 e’ differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote
di rimborso relative all’anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in
un’unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l’erogazione delle successive quote ha luogo
alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
(( 8-bis. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «La carta d’identita’ puo’ altresi’ contenere l’indicazione
del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a
donare i propri organi in caso di morte». ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet). – 1. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque intende aprire
un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non e’ richiesta nel caso
di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.».
– La legge 24 aprile 1941, n. 392 recante:
"Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei
mobili degli Uffici giudiziari" e’ pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 maggio 1941, n. 123.
– Si riporta il testo dell’art. 14 della gia’ citata
legge n. 112 del 2008:
«Art. 14 (Expo Milano 2015) – 1. Per la realizzazione
delle opere e delle attivita’ connesse allo svolgimento del
grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
Governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro per l’anno 2010,
59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per
l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445
milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni di euro per
l’anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e’ nominato Commissario straordinario del
Governo per l’attivita’ preparatoria urgente. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita’, compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita’ di erogazione dei
finanziamenti.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 4 del
decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti
per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni
elettorali e referendarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. (Disposizioni per assicurare la funzionalita’
delle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali). – 1. In previsione degli adempimenti
affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali nell’anno 2009 e 2010, il
prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle
medesime commissioni, designa al presidente della Corte
d’appello, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, funzionari statali da nominare componenti
aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di
assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle
more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto
dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».
– Si riporta il testo dell’art. 3 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 – Il sindaco e’ tenuto a rilasciare alle
persone di eta’ superiore agli anni quindici aventi nel
Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne
facciano richiesta, una carta di identita’ conforme al
modello stabilito dal Ministero dell’interno.
La carta di identita’ ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Le carte di identita’ rilasciate a partire dal
1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e
delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
La carta d’identita’ puo’ altresi’ contenere
l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
La carta d’identita’ e’ titolo valido per l’espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di
identita’ deve essere indicata la data di scadenza."
– Si riporta il testo dell’art. 6-bis del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17:
«Art. 6-bis. (Proroga di termini per adempimenti
amministrativi concernenti le province di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). – 1.
All’articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.
146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di
trentaquattro mesi".
2. All’articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004,
n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di
trentaquattro mesi".
3. All’articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004,
n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di
trentaquattro mesi".
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle
leggi richiamate nei medesimi commi per l’istituzione degli
uffici periferici dello Stato ed assegnate alle
contabilita’ speciali istituite presso i commissari sono
mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita’
stesse. Ai medesimi fini, le disponibilita’ finanziarie
recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente
unita’ previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell’interno alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell’esercizio successivo.».
– La legge 11 giugno 2004, n. 146 recante «Istituzione
della provincia di Monza e della Brianza» e’ pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.
– La legge 11 giugno 2004, n. 147 recante «Istituzione
della provincia di Fermo» e’ pubblicata nella Gazz. Uff. 15
giugno 2004, n. 138.
– La legge 11 giugno 2004, n. 148 recante «Istituzione
della provincia di Barletta-Andria-Trani» e’ pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 23 del gia’
citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«4. Al fine di assicurare l’assunzione nella qualifica
di vigile del fuoco delle unita’ autorizzate per l’anno
2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari
ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005,
dalle quali attingere in parti uguali, il termine di
scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e’
prorogato al 31 dicembre 2009. E’ altresi’ prorogata al 31
dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per
esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione
C2.».
– Si riporta il testo del comma 4-bis dell’art. 1 del
gia’ citato decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.17 del 2007, come modificato
dalla presente legge:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a
dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2012.».
– Si riporta il testo del comma 2 e 6 dell’art. 1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di
rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici):
«1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici. – 1. –
1-bis……Omissis…..
2. L’erogazione dei rimborsi e’ disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche’ per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all’erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3.- 5 – bis …..Omissis…..
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui
si e’ svolta la consultazione referendaria. L’erogazione
dei rimborsi non e’ vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e’ comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e’ effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. – 10 …..Omissis…..».
 
 
Art. 4
 
Proroga di termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia
 
(( 1. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, la parola: «quindici» e’ sostituita dalla seguente:
«venti».
1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi restando
i concorsi gia’ banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle seguenti: «Al termine del regime transitorio di cui
all’articolo 35, comma 1,». ))
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all’articolo 35, comma 2, le parole: «fino all’anno 2009» e «dal
2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino
all’anno 2011» e «dal 2012»;
c) all’articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e’ prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate,
nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui
all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo
3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’ differita al 31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31
ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti
colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare
per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di
promozioni annuali, la determinazione dell’aliquota, il numero delle
promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono
annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi
almeno tredici anni di anzianita’ nel grado, nonche’, per gli anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
gia’ valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e
non iscritti in quadro.
6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A tal fine le immissioni
di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell’ambito dei posti
in organico per i quali l’Amministrazione competente e’ gia’ stata
autorizzata a effettuare le promozioni. ))
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 maggio 2010.
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 35 del gia’
citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35. (Inquadramento nel ruolo dei sergenti). – 1.
Per un arco di venti anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in deroga all’art. 10, il
reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante
concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale della durata non
inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio
permanente.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 10 del gia’
citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10. (Reclutamento nel ruolo dei sergenti). – 1.
Il personale del ruolo dei sergenti dell’Esercito (esclusa
l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica e’
tratto, in rapporto alle consistenze degli organici
previste dall’art. 3, comma 3, del presente decreto, dai
volontari di truppa in servizio permanente, mediante
concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo
corso di aggiornamento e formazione professionale della
durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili,
dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e
gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai
primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai
caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi
corrispondenti;
Il Ministero della difesa definira’, di anno in anno,
le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi
annuali. Al termine del regime transitorio di cui
all’articolo 35, comma 1, con decreto ministeriale vengono,
altresi’, definiti i requisiti per la partecipazione al
concorso, le modalita’ di svolgimento dello stesso,
l’individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i
criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui
alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla
lettera b) e viceversa.».
– Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 4 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche’ in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come
modificato dalla presente legge:
«9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a
decorrere dall’anno accademico 2011-2012.»
– Si riporta il testo dell’art. 19 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma
dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Vacanze organiche, promozioni annuali,
modalita’ per colmare ulteriori vacanze) – 1. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3
annesse al presente decreto. L’applicazione all’Arma dei
carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24
decorre dal 2012 per gli ufficiali del ruolo normale, dal
2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per
gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 35 del gia’
citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«2. Il comma 9 dell’articolo 65 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si
applica, fino all’anno 2011, ai ruoli degli ufficiali
dell’Arma dei carabinieri e, dal 2012, al solo ruolo
normale.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 26 del gia’
citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26. (Transiti dai ruoli dell’Esercito della
Marina e dell’Aeronautica). – 1. In relazione alle esigenze
operative e funzionali da soddisfare per l’iniziale
costituzione del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei
carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono
autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2011, transiti in
detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove
unita’, di ufficiali provenienti dall’Esercito, dalla
Marina e dall’Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove
risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.».
– Si riporta il testo dell’art. 6-bis del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche’ in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38:
«Art. 6-bis (Reclutamento di ufficiali in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri). – 1. Nell’anno 2009,
per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto
della criminalita’ e al fine di garantire la funzionalita’
e l’operativita’ dei comandi, degli enti e delle unita’,
l’Arma dei carabinieri puo’ procedere all’immissione in
servizio permanente, a domanda, del personale in servizio
di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che
consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il
31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure
concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo
3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
Nelle more della conclusione delle procedure di immissione,
l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale
di cui al precedente periodo nel limite del contingente
stabilito dalla legge di bilancio.».
– Si riporta il testo del comma 102 e 93 dell’art. 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di
personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente».
«93. Il personale dell’Arma dei carabinieri,
stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ collocato in
soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.».
– Si riporta il testo dell’art. 16 del gia’ citato
decreto legislativo n. 298 del 2000:
«Art. 16. (Generalita’). – 1. Il direttore generale
della direzione generale del personale militare, sulla
scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di
merito approvate dal Ministro della difesa, forma
altrettanti quadri d’avanzamento, iscrivendovi:
a) per l’avanzamento ad anzianita’, tutti gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo;
b) per l’avanzamento a scelta ai gradi di maggiore,
colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei,
nell’ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero
dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare;
c) per l’avanzamento a scelta ai gradi di generale di
divisione e di generale di corpo d’armata, gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti
nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima
delle aliquote di cui all’articolo 18, comma 2, del
presente decreto e, nell’ambito di ciascuna aliquota,
secondo le modalita’ di cui al comma 1, lettera b).
3. Si applicano all’Arma dei carabinieri le
disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed
all’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 18 del gia’
citato decreto legislativo n. 298 del 2000:
«2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare
per l’avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
formate sulla base delle anzianita’ di grado, indicate
nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di
servizio svolto dopo l’ultima valutazione nella seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai fini della
valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza
aliquota.».
– Si riporta il testo del comma 14 dell’art. 31 del
gia’ citato decreto legislativo n. 298 del 2000:
«14. Sino all’anno 2016 compreso, in relazione ad
eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli
nonche’ alle esigenze di mantenimento di adeguati e
paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello
ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e’
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche’ la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad
anzianita’, fermi restando i volumi organici complessivi.».
– Si riporta il testo del comma 22 dell’art. 61 del
gia’ citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 133 del 2008:
«22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all’ articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e
dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita’ di cui all’ articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
 
 
Art. 5
 
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti
 
1. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 ))
».
5. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2010».
6. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aggiornamento
della misura dei diritti decade qualora i concessionari non
presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva, nonche’ dei servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche’ delle
tariffe postali agevolate,».
7-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,
n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del
presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
7-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al
comma 3 dell’articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e’ prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a
140.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta
mesi, disposto dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di
accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a
decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di
cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
7-septies. Per l’anno 2010, il termine di cui al comma 5
dell’articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e’ differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,
possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento
dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza
operativa dell’ENAV, la disponibilita’ complessiva, gia’ stabilita
nella misura di 30 milioni di euro, e’ estesa al 31 dicembre 2010 per
la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita’ dei
porti nazionali, con riguardo anche all’attivita’ prevalente di
transhipment, le disposizioni relative all’adeguamento delle tasse e
dei diritti marittimi di cui all’articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalita’ di cui al comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorita’
portuali ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, alle Autorita’ portuali e’ altresi’ consentito,
nell’ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad
un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di
ancoraggio e portuale cosi’ come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, nonche’ in diminuzione fino all’azzeramento delle singole tasse
medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti
dall’applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna
Autorita’ portuale opera una corrispondente riduzione delle spese
correnti ovvero, nell’ambito della propria autonomia impositiva e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto
consuntivo. In ogni caso, dall’applicazione delle disposizioni dei
commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 29 del gia’
citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Concessioni aeroportuali) – 1. All’articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 2 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117
del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
fare data dal 1° gennaio 2011.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 7-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche’
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni. come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis. (Sospensione dell’efficacia di
disposizioni in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea). – 1. Nelle more della
ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15
gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel
rispetto delle competenze attribuite dal quadro
costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti
locali, l’efficacia dell’ articolo 29, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’
sospesa fino al 31 marzo 2010.».
– Si riporta il testo del comma 1-quinquiesdecies
dell’art. 29 del gia’ citato decreto-legge n. 207 del 2008,
convertito con modificazioni, della legge n. 14 del 2009
come modificato dalla presente legge:
«Art. 29. (Concessioni aeroportuali). – 1. All’articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
1-bis. – 1-quaterdecies…….Omissis……
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a
dare attuazione alle norme contenute nella direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2007:
a) all’ articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
b) all’ articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il
primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi
e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque
vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessita’ delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro
svolto».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 26 del gia’
citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26. (Proroghe convenzioni Tirrenia). – 1. Entro
il 31 dicembre 2010, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ed al fine di proseguire
l’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale del
Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in modo
da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla
completa liberalizzazione del settore del cabotaggio
marittimo nonche’ al mutato quadro ordinamentale e
conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore
efficienza operativa, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto
di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo
unico delle disposizioni concernenti i compiti e le
funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative
vigenti al fine di realizzare una semplificazione,
razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad
adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica
del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per
delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni
soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito
dell’Unione europea ed internazionale nonche’ per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo
regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di
coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da
strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle
operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici
dipendenti; c) ad adeguare l’assetto ordinativo ai vari
livelli gerarchici e degli organici per accrescere
l’efficacia dell’organizzazione centrale e periferica del
Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la
sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita’
organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire
con atti amministrativi.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 21-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis. (Diritti aeroportuali) – 1. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell’articolo
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo
sostituito dal comma 1 dell’articolo 11-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da
adottare entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dei
trasporti provvede, con proprio decreto, all’aggiornamento
della misura dei diritti aeroportuali al tasso di
inflazione programmato. L’aggiornamento della misura dei
diritti decade qualora i concessionari non presentino
completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 3 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). – 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e’ sospesa l’efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche’ dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche’ delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell’energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l’applicazione della disposizione di cui al
presente comma e’ rimessa all’autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 1 del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. – 1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari
categorie sociali individuate dall’articolo 1, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia’
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo
22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e’ ulteriormente differita al 31 dicembre
2010, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9."
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
– Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi
automobilistici interregionali di competenza statale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Norme transitorie). – 1 Le concessioni dei
servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28
settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre
2013; entro tale termine, alle imprese concessionarie che
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, viene
rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo
autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad
imprese che alla data del 31 dicembre 2013 non soddisfano
le condizioni previste all’articolo 3, o che non hanno
presentato l’istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014
si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le
modalita’ previste dal decreto ministeriale di cui
all’articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari
delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere,
previo scioglimento delle stesse, il rilascio
dell’autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2013, possono essere autorizzati
nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad
introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea
gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
5. Dal 1° gennaio 2014, il rilascio dell’autorizzazione
per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli
esistenti e’ subordinata al soddisfacimento delle
condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste
all’articolo 3, comma 2.
6. Le domande per l’istituzione di nuovi servizi di
linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della
previgente normativa e per le quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, non si sia
concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle
disposizioni del presente decreto legislativo.».
– Si riporta il testo dell’art. 22-sexies del gia’
citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008:
«Art. 22-sexies. (Istituzione, durata e compiti del
commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo
per il porto di Gioia Tauro). – 1. E’ istituito il
commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo
per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il commissario
straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2007 e’ sostituito dal
commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo
per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31
dicembre 2009.
4. E’ di competenza del commissario delegato la
realizzazione delle attivita’ previste dal piano di
sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l’attuazione del piano di sviluppo del porto di
Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, istituisce un’apposita unita’ di coordinamento,
posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari ad euro 600.000 per l’anno 2008 e ad euro
750.000 per l’anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti.».
– Si riporta il testo del comma 983 dell’art. 1 della
gia’ citata legge n. 296 del 2006:
«983. E’ istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro per
l’anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l’anno 2010 e di 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, la cui
dotazione e’ ripartita annualmente tra le autorita’
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro
dei trasporti, al quale compete altresi’ il potere di
indirizzo e verifica dell’attivita’ programmatica delle
autorita’ portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono
conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle
autorita’ portuali per manutenzioni dei porti.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2005, n. 161 e successive modificazioni
(Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n.
395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci):
«2. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell’albo di
cui all’articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il
giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
regolamento, con il beneficio dell’esenzione prevista
dall’articolo 1, commi 2 e 3 del D.M. 16 maggio 1991, n.
198 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di
cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo
n. 395 del 2000 entro sessanta mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento.».
– Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l’attivita’ di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio e’ pubblicato nella GU
L 300 del 14.11.2009, pagg. 51-71.
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55
(Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che
modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare):
«Art. 3 (Modifiche all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324). – 1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e’ inserito il
seguente:
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi
all’espletamento di funzioni di comandante e primo
ufficiale, rilasciati dalle autorita’ competenti di uno
Stato membro a cittadini di Stati membri dell’Unione
europea, ai sensi dell’Annesso alla Convenzione STCW ’78,
nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni
dell’articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine
della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela
della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more
della definizione delle procedure di cui al secondo comma,
dell’articolo 292-bis del codice della navigazione, la
conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana
da parte dei cittadini di Stati membri e’ attestata
dall’armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. La forma di attestazione di cui all’articolo 4,
comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.
324 del 2001, come introdotto dal comma 1, puo’ essere
validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e’ inserito il
seguente:
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle
amministrazioni marittime periferiche di cui all’articolo
124 del codice della navigazione, redatti su carta valori
con oneri a carico del richiedente.».
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, e’ inserito il
seguente:
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento
di un certificato e’ rilasciata su carta valori dalle
rappresentanze diplomatiche consolari all’estero, ai sensi
degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con
oneri a carico del richiedente. La validita’ della
convalida non puo’ essere superiore alla data di scadenza
riportata sul certificato in relazione al quale la
convalida e’ richiesta.».
5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4,
i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai
modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2.».
– Si riporta il testo dell’art. 292-bis del codice
della navigazione:
«Art. 292-bis. (Requisiti per l’esercizio delle
funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta.) –
A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il
comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le
funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato
facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo,
reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300.
L’accesso a tali funzioni e’ subordinato al possesso di una
qualificazione professionale e ad una conoscenza della
lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta
dei documenti di bordo e l’esercizio delle funzioni
pubbliche delle quali il comandante e’ investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinati i programmi di qualificazione
professionale, nonche’ l’organismo competente allo
svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di
cui al primo comma.».
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 55 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo,
terzo e quarto dell’articolo 44 del testo unico, come
integrato dal comma 19, secondo periodo, dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono unificati al
giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione
di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche
alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell’articolo 28 del testo unico. La presente disposizione
si applica anche all’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA).».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile
2006, n. 205 recante "Regolamento recante modalita’ di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l’innovazione
del sistema dell’autotrasporto merci, dello sviluppo delle
catene logistiche e del potenziamento delle intermodalita’"
e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 130.
– Si riporta il testo del comma 11 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
«11. E’ istituita l’addizionale comunale sui diritti
d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale e’
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e’ versata
all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita’ regolate dal contratto di servizio di cui
all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell’incolumita’ delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita’ e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.»
– Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 recante
"Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(E.N.A.C.). e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997,
n. 177.
– Si riporta il testo del comma 989 dell’art. 1 della
gia’ citata legge n. 296 del 2006:
«989. Il Governo e’ autorizzato ad adottare, entro il
30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e
delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di
ancoraggio, con attribuzione alle Autorita’ portuali;
c) adeguamento graduale dell’ammontare delle tasse e
dei diritti sulla base del tasso d’inflazione a decorrere
dalla data della loro ultima determinazione, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute
incompatibili.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
(Regolamento concernente la revisione della disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’articolo
1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
«Art. 4. (Adeguamento delle tasse e diritti marittimi).
– 1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 16 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, si provvede all’adeguamento
dell’ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come
disciplinati nella vigente legislazione e nel presente
regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.
2. L’adeguamento viene effettuato, per il periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell’ultima
determinazione dell’ammontare delle tasse e dei diritti
marittimi, e la data di entrata in vigore del presente
regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso
d’inflazione ufficialmente rilevato e graduando
l’adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del
33 per cento nell’anno 2009, nella misura di un ulteriore
33 per cento nell’anno 2010, e per il restante 34 per cento
nell’anno 2011. Per gli anni successivi al 2011,
l’adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del
75 per cento del tasso ufficiale d’inflazione.
3. Ferme restando le disposizioni dell’Accordo tra
Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l’utilizzazione
del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n.
110, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra
la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di
Trieste e quella relativa alla generalita’ dei porti
nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza,
alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti
franchi di detto porto si applicano i criteri di
adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il
100 per cento del tasso ufficiale d’inflazione.».
– Si riporta il testo del comma 982 dell’art. 1 della
gia’ citata legge n. 296 del 2006:
«982. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle
autorita’ portuali nazionali e promuovere
l’autofinanziamento delle attivita’ e la razionalizzazione
della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell’ambito portuale, con priorita’ per quelli previsti nei
piani triennali gia’ approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna
autorita’ portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la
circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo
I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni.».
– Il gia’ citato decreto del Presidente della
Repubblica e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n.
180.
 
Art. 6
 
Proroga di termini in materia sanitaria
 
1. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le modalita’ di cui all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e’ prorogato al 31
dicembre 2010.
3. All’articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 (( del
presente articolo, )) e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’
prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 7 e’
autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore
dell’Istituto superiore di sanita’, per l’anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa (( del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ))
come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria
2010.
(( 9-bis. E’ consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione
del curriculum professionale di cui all’articolo 2, comma 4, lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 110 del 12 maggio
2008. A tali fini, l’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo
ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti
l’esposizione all’amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle
mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati
negli atti medesimi.
9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro trentasei mesi».
9-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 febbraio
1992, n. 175, e’ inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento
legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della
professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale,
l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione
all’albo degli odontoiatri».
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle
disposizioni gia’ vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o
parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5
della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalita’ previste dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai
maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a
10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191. ))
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 120 recante «Disposizioni in
materia di attivita’ libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria», come modificato dalla
presente legge:
«2. L’adozione delle iniziative di cui al comma 1
dovra’ essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al
31 gennaio 2011 negli ambiti in cui in cui non siano ancora
state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bisdel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
continuano ad applicarsi i provvedimenti gia’ adottati per
assicurare l’esercizio dell’attivita’ libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all’individuazione e all’attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali
delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell’attivita’
libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale e del personale universitario di cui all’articolo
102del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382».
– Si riporta il testo dei commi 523 e 527 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
«523. Per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004».
«527. Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita’ di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni»
– Si riporta il testo del comma 8 dell’art. 1 della
legge 13 novembre 2009, n. 172 recante "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo
dei Sottosegretari di Stato":
«8. Nelle more dell’attuazione delle misure previste
dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonche’ delle misure previste dall’articolo 1,
commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al fine di assicurare la funzionalita’ delle strutture, per
i Ministeri di cui alla presente legge, e’ fatta salva la
possibilita’ di provvedere alla copertura dei posti di
funzione di livello dirigenziale generale e non, nonche’ di
procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei
limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento
vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai
sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal
fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale
autorizzate per l’anno 2008 secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010. In
ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini
dell’attuazione delle suddette misure".
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 24 del
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari", come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali
omeopatici). – 1. I medicinali veterinari omeopatici in
commercio conformemente alla normativa previgente possono
continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre
2011, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli
stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione
semplificata o di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22».
– Si riporta il testo del comma 3-bis dell’art. 54 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE", come modificato
dalla presente legge:
«3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si
applica dal 1° gennaio 2012. Fino a tale data le materie
prime devono essere corredate di una certificazione di
qualita’ che attesti la conformita’ alle norme di buona
fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata
responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita’, per l’AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita’
delle materie prime alla certificazione resa».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 9 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria" convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni:
«1. Gli effetti della facolta’ esercitata dalle aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione
del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1, comma
796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il
rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei
budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i
vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla
vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al
periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate
per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende
alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta
lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e
20 settembre 2008; le date di scadenza per l’invio degli
atti che attestano il versamento alle singole regioni sono
fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
2008».
– Si riporta il testo dell’art. 64 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia":
«Art. 64 (Disposizioni in materia di farmaci). – 1. La
disposizione di cui alla lettera g) del comma 796
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applica, fino al 31 dicembre 2010, su richiesta delle
imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio
dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) definisce le modalita’ tecniche
applicative della disposizione di cui al primo periodo.»
– Si riporta il testo del comma 7 dell’art. 92 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)":
«7. Per consentire all’Istituto superiore di sanita’ di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
il coordinamento delle attivita’ di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche’ la gestione dei registri
nazionali, e’ autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002».
– Si riporta il testo del comma 20 dell’art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)":
«20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per la sostituzione intera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La
predetta agevolazione e’ riconosciuta entro il limite
massimo di spesa di cui al comma 21».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro", come modificato dalla presente
legge:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche’ nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita’
istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita’,
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita’
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita’ condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, nonche’ dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche’ dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale nonche’, relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita’ lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge
26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione».
– Si riporta il testo dell’art. 8 della legge 5
febbraio 1992, n. 175 recante "Norme in materia di
pubblicita’ sanitaria e di repressione dell’esercizio
abusivo delle professioni sanitarie", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. 1. Gli esercenti le professioni sanitarie che
prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria
attivita’, allo scopo di permettere o di agevolare
l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti
con l’interdizione dalla professione per un periodo non
inferiore ad un anno.
1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme
vigenti in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica
ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima
della formale iscrizione all’albo degli odontoiatri".
2. Gli ordini e i collegi professionali, ove
costituiti, hanno facolta’ di promuovere ispezioni presso
gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi
provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri
inerenti alle rispettive professioni».
– La legge 26 giugno 1967, n. 458 recante "Trapianto
del rene tra persone viventi", e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.
– Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 6 marzo
2001, n. 52 recante "Riconoscimento del Registro nazionale
italiano dei donatori di midollo osseo":
«Art. 5 (Diritti dei donatori). – 1. I donatori di
midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno
diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente
all’espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati
genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della
compatibilita’ con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneita’ alla donazione, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresi’ diritto a conservare la
normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie
al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di
spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione,
per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo
quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il
prelievo di midollo osseo. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore
di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno
reso le prestazioni sanitarie, l’accesso e le pratiche
inerenti alla procedura di donazione cui e’ stato
sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo».
 
 
Art. 7
 
Proroga di termini in materia di istruzione
 
1. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e’ prorogato fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All’articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
4. Il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e
musicale (CNAM) di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e’ prorogato nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31 dicembre 2010.
))
(( 4-bis. Al fine di completare l’istituzione delle attivita’ negli
istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall’articolo 66, comma
13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi
di spesa ivi indicati con riferimento all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide
con riferimento all’anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e’ prorogato, nella composizione esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data
del 31 dicembre 2010. ))
(( 5. Al fine di assicurare la continuita’ nell’erogazione dei
servizi di assistenza culturale e di ospitalita’ per il pubblico
istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi
dell’articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa
attivita’ istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni
e le attivita’ culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza
ovvero, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e’ prorogato per gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e’ prorogato fino al 31 dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il
riconoscimento dal Ministero dell’interno, e’ assegnato il relativo
finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalita’
giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall’attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ».
 
 
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo del comma 18 dell’art. 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 recante "Disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche’ in
materia fiscale e di proroga di termini", convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«18. Il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario (CNVSU) di cui all’ articolo 2 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e’ prorogato, nella
composizione esistente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, fino al 31
maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data,
fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui
all’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attivita’ di
funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse
finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall’articolo
2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 1 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante
"Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita’ del sistema
universitario e della ricerca", convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, come
modificato dalla presente legge:
"5. In attesa del riordino delle procedure di
reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino
al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione
comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge
3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore
ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta’ che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra
i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare
oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei
commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i professori che appartengono all’universita’ che ha
richiesto il bando. Il sorteggio e’ effettuato in modo da
assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari
sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del
bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al comma 4".
– Si riporta il testo del comma 2-quater dell’art. 37
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante "Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
"2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e
tempestivita’ degli interventi in favore della ricerca
industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi
strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con gli
istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere
prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito
dell’espletamento di una nuova procedura di gara e comunque
non oltre il 31 dicembre 2010".
– Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di
belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati":
«Art. 3 (Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale). – 1. E’ costituito, presso il
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell’articolo 2, nonche’ sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell’offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in
rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche’ degli studenti delle istituzioni di
cui all’articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita’ di nomina e di elezione dei componenti
del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l’elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e
degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui
all’articolo 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalita’ stabilite con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell’universita’
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell’organismo di
cui al comma 3 e’ autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.».
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 8 luglio 2005, recante
"Istituzione dell’Istituto universitario di studi superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento
speciale, ed approvazione del relativo statuto" e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto
2005.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 18 novembre 2005, recante
"Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati,
tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione
universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ed approvazione del relativo statuto" e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2005.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 18 novembre 2005, recante
"Istituzione dell’Istituto italiano di Scienze Umane di
Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta
formazione dottorale con ordinamento speciale, ed
approvazione del relativo statuto" e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 dell’1 dicembre 2005.
– Si riporta il testo del comma 13 dell’art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni:
«13. Per il triennio 2009-2011, le universita’ statali,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell’anno precedente. Ciascuna universita’ destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonche’ di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all’assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
universita’ per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita’, e’ ridotta di 63,5 milioni di
euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno
2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417
milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2013».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica":
«1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita’ sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita’, relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita’
istituzionali delle universita’, ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all’articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita’ previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita’ in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
L. 28 giugno 1977, n. 394 , e del comma 8 dell’art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n. 910 ;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita’ e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche».
– Si riportano i testi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 1
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
"Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010"
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2009, n. 167:
«2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al
fine di assicurare la qualita’ e la continuita’ del
servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico
2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella
legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi
relativi al conferimento delle supplenze al personale
docente e al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le
supplenze per assenza temporanea dei titolari, con
precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle
graduatorie di istituto, al personale inserito nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, ed al personale ATA inserito
nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia’
destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o
fino al termine delle attivita’ didattiche, nell’anno
scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo
anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una
supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia
potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa
tipologia di contratto per carenza di posti disponibili,
non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato
e non risulti collocato a riposo.
3. L’amministrazione scolastica puo’ promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attivita’ di carattere straordinario, anche ai
fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei
lavoratori precari della scuola di cui al comma 2,
percettori dell’indennita’ di disoccupazione, cui puo’
essere corrisposta un’indennita’ di partecipazione a carico
delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e’ riconosciuta
la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle
graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
– Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170.
– Si riporta il testo dell’art. 117 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137":
«Art. 117 (Servizi per il pubblico). – 1. Negli
istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita’ per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche
e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche’ di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e’ attuata nelle
forme previste dall’articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell’articolo 110».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 3-bis del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17:
«2. Al fine di realizzare gli interventi di cui
all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune
di Pietrelcina e’ assegnato un contributo di 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
– Si riporta il testo del comma 239 dell’art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)", come modificato dalla presente
legge:
«239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita’ nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche’ per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita’
fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell’ambito delle misure e con le
modalita’ previste ai sensi dell’articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli istituti tecnici superiori":
«4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate
alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono
determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
875».
– Si riporta il testo del comma 1-bis dell’art. 1 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, (Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualita’ del sistema universitario e della
ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, come modificato dalla presente legge:
«1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti
dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31
dicembre 2010.».
 
 
Art. 8
 
Proroga di termini in materia ambientale
 
1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio
2010.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".
(( 3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni". ))
4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, la parola: "tre" e’ sostituita dalla seguente: "quattro".
(( 4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio
2011".
4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e’ prorogato al 30 giugno 2010. ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 3-bis dell’art. 1 del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente", convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 13:
«3-bis. L’adozione dei piani di gestione di cui
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e’
effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati
istituzionali delle autorita’ di bacino di rilievo
nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni
il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale
si riferisce il piano di gestione non gia’ rappresentate
nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto
del termine di cui al primo periodo, le autorita’ di bacino
di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a
coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al
presente comma all’interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure di cui all’articolo 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e’
presente alcuna autorita’ di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 3 del gia’
citato decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, come
modificato dalla presente legge:
«1. L’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si interpreta nel senso che l’autorizzazione
ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative
procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro
il 31 dicembre 2010».
– Si riporta il testo del comma 2-quater dell’art. 5
del gia’ citato decreto legge 30 dicembre 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6
dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i
comuni che intendano adottare la tariffa integrata
ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 281 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme
in materia ambientale", come modificato dalla presente
legge:
«2. I gestori degli impianti e delle attivita’ in
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione
del presente titolo e che non ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del
presente titolo entro sette anni da tale data e, nel caso
in cui siano soggetti all’autorizzazione alle emissioni,
presentano la relativa domanda, ai sensi dell’articolo 269,
ovvero ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, almeno sei
mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine previsto,
l’impianto o l’attivita’ si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e’ presentata
nel termine previsto, l’esercizio puo’ essere proseguito
fino alla pronuncia dell’autorita’ competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti dall’articolo
269, comma 3, l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per
gli impianti l’autorizzazione stabilisce i valori limite e
le prescrizioni:
a) ai sensi dell’articolo 271, commi 6 e 9, se
l’impianto e’ stato realizzato prima del 1988 in
conformita’ alla normativa all’epoca vigente;
b) ai sensi dell’articolo 271, commi 8 e 9, se
l’impianto deve essere realizzato ai sensi dell’articolo
269, commi 10 o 12, o e’ stato realizzato tra il 1988 e
l’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto
in conformita’ alla normativa all’epoca vigente».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 7 del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante"
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione
delle emissioni di composti organici volatili conseguenti
all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche’ in
prodotti per la carrozzeria", come modificato dalla
presente legge:
«2. I valori limite previsti dall’allegato II, nei
quattro anni successivi alle date ivi previste, non si
applicano ai prodotti elencati nell’allegato I che, fin dal
primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad
essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione
esclusivamente in Stati non appartenenti all’Unione
europea».
– Si riporta il testo del comma 1-bis dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel
regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita’
abitativa, compatibilmente con la realizzabilita’ tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati,
la produzione energetica minima e’ di 5 kW».
– Si riporta il testo del comma 7 dell’art. 2 del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008 recante "Disciplina dei
centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1,
lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modifiche":
«7. I centri di raccolta di cui all’articolo 1 che sono
operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti
locali, continuano ad operare e si conformano alle
disposizioni del presente decreto entro il termine di sei
mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti
siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali
previste dall’Allegato 1, non e’ necessario il rilascio di
una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1».
 
 
 
 
Art. 9
 
 
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
 
1. La convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo’ essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355".
(( 4. All’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’importo di cui al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e’ differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche’ puo’ avvalersi degli enti fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da
questi controllate". ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266 recante "Interventi urgenti per
l’economia":
«3. I criteri e le modalita’ per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche’ le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (26) . Apposita convenzione verra’
stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tra il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il
Mediocredito centrale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La
convenzione prevede un distinto organo, competente a
deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un
rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali».
– Si riporta il testo del comma 100 dell’art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
«100. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo’ destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l’integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l’Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell’ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 354 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
"Codice delle assicurazioni private", come da ultimo
modificato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con
la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli
articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente disciplinate».
– Si riporta il testo del comma 340 dell’art. 1 della
gia’ citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dalla presente legge:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta’ caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita’
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita’ di cui al
periodo precedente, e’ istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di
programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L’importo
di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa.».
– Si riporta il testo del comma 4-bis dell’art. 26 del
gia’ citato decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di
disciplinare entro il 31 dicembre 2009 la situazione
gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto
capitale gia’ erogati per la realizzazione del mercato
stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27
dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono
confermati in favore del comune medesimo, proprietario
dell’impianto demaniale, a condizione che, entro la data
del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di
destinazione e di inalienabilita’ previsti per le opere
finanziate ai sensi delle richiamate leggi».
 
 
 
 
Art. 10
 
 
Istituti di cultura all’estero
 
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all’estero di
cui all’articolo 14, comma 6, della (( legge 22 dicembre 1990, n.
401, )) gia’ rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º
gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per
ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta’ previsti
dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 14 della
legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante "Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all’estero":
«6. La funzione di direttore puo’ essere altresi’
conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi,
a persone di prestigio culturale ed elevata competenza
anche in relazione alla organizzazione della promozione
culturale, con le procedure di cui all’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 , e successive modificazioni, sentito il parere della
Commissione di cui all’articolo 4 della presente legge. Le
nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata
una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite
massimo di dieci unita’ con le modalita’ di destinazione e
con il trattamento economico stabiliti dall’articolo 168
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 , e successive modificazioni».
– Si riporta il testo dell’art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
"Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri":
«Art. 168. (Esperti). – L’Amministrazione degli affari
esteri puo’ utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l’espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all’estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l’Amministrazione degli
affari esteri puo’ utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita’, persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche’ di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta’ compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All’atto dell’assunzione
dell’incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell’art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L’incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne’
da’ diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L’esperto inviato in servizio presso un ufficio
all’estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell’articolo 32, nell’organico
dell’ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all’estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell’articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche’ il posto di
pari livello gia’ istituito per gli esperti regionali di
cui all’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu’
incarichi purche’, nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita’ previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita’ fissate dall’articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo’ chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell’Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all’estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l’Amministrazione degli affari esteri
puo’ utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l’esclusione delle unita’ riservate da speciali
disposizioni di legge all’espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche’ al contrasto della criminalita’
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione
europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu’ di altre
disposizioni ne’ a quello inviato all’estero in missione
temporanea».
 
 
(( Art. 10 bis
 
Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"
 
1. L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel
senso che l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o
superiore alle 50 unita’, con esclusione degli enti gia’
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: "Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: "Sono soppressi
gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31
ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di
apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All’articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e’ soppresso.
4. All’articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari". ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 26 del gia’
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
«1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unita’, con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alleleggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle Autorita’
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi’, soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino
di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in vi
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma».
– Si riporta il testo del comma 635 dell’art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla
presente legge:
«635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere
della Commissione di cui all’articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e’ espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14».
– Si riporta il testo del comma 23 dell’art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "Semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005", come modificato dalla
presente legge:
«23. La Commissione puo’ chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’adozione del parere, qualora cio’ si renda necessario per
la complessita’ della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari».
 
(( Art. 10 ter
 
 
Modifiche all’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998
 
1. All’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell’ultimo decreto emanato". ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 3 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", come modificato dalla presente legge:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo
20. Qualora se ne ravvisi l’opportunita’, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell’ultimo decreto emanato».
 
(( Art. 10 quater
 
Gestione dei libri genealogici
 
1. L’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e’ prorogata fino al
30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i
registri anagrafici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e,
in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo’ esercitare il potere sostitutivo. ))
 
 
Riferimenti normativi:
– Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907 reca la
nomina del commissario ad acta per l’applicazione del
disciplinare del libro genealogico del cane di razza.
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 recante
"Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle
condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza":
«Art. 2. 1. I libri genealogici ed i registri
anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto
del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, dalle
associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza,
di cui all’art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita’
giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con
provvedimento del Ministro dell’agricoltura e delle
foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono
tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi
disciplinari, approvati anch’essi con decreto del Ministro
dell’agricoltura e delle foreste».
 
 
(( Art. 10 quinquies
 
Proroga del finanziamento delle attivita’ di formazione professionale
dell’ISFOL
 
1. E’ prorogato al 2010 il finanziamento delle attivita’ di
formazione professionale dell’Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. ))
 
Riferimenti normativi:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478 recante "Costituzione dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con
sede in Roma", e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto
1973, n. 211.
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. – Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita’ della
riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche’ quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nonche’ con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e’ istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione,
nonche’ le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita’;
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l’occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita’ di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita’ e scuole pubbliche, nonche’ di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita’ di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l’occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall’applicazione dell’articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell’accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all’esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all’articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono
essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle
ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai
sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo,
nonche’ quelle autonomamente messe a disposizione dalle
regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita’, all’articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d’intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu’ pressanti
esigenze abitative, e’ destinato l’importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All’articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall’articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bise’ a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all’articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita’ finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e’ inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e’ destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita’ di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, e’ versata
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo»
4-septies. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All’articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».
 
 
 
 
(( Art. 10 sexies
 
 
Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di
contributi all’editoria
 
1. Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria e in
attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai commi 2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell’articolo 3 e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell’articolo 28 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e’ corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo` comunque essere superiore a quello spettante
per l’anno 2008;
b) ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
230, e all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all’anno
2009 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e’ corrisposto, in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento
dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo’ comunque essere superiore
a quello spettante per l’anno 2008;
c) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "2007, 2008 e 2009". All’articolo 39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
"all’annualita’ 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all’annualita’ 2009". All’articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l’anno di riferimento dei contributi" sono sostituite dalle
seguenti: "essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei
contributi per l’anno 2008";
d) per i contributi relativi all’anno 2009, previsti dall’articolo
3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, nonche’ dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si
applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche’ gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti
di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e
successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi
restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all’editoria
come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per
l’anno 2010 e’ destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie
postali del settore dell’editoria. A tal fine, il citato importo di
50 milioni di euro per l’anno 2010 e’ immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all’utilizzo per la predetta finalita’.
3. All’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o vengano editate da
altre societa’ comunque costituite".
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle
spese relative alle provvidenze per l’editoria di cui al presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio
stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto
previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell’esercizio della propria
autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell’ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
))
 
 
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all’editoria). – 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche’ di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell’effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche’
l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all’intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita’, alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita’.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e’
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario».
– Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni
(Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai
benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa):
«Art. 3. – 1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9
della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese
radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima
legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari
a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11
della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le
entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei
costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990,
compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo’ comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da
almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal
bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei
contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l’80 per
cento della diffusione complessiva e’ concentrata in una
sola regione;
f) ;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa’ di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) .
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che
non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
comma 2 del presente articolo. Alle emittenti
radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi
sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa’ abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all’articolo 52
della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000
euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo
fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a
tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma
11.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio’ in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la meta’ del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo
1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche e’ suddivisa, tra le
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, mentre e’ suddivisa tra le emittenti
televisive stesse ai sensi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa’
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell’anno precedente introiti
pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno
medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l’entrata in vigore della presente legge e nell’anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa’ di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e’ sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, lo statuto della societa’ che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa’ stessa. Le disposizioni di cui
all’articolo 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia’ abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita’ per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo
contributo la societa’ proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa’ deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa’ il cui statuto non contempli l’esclusione di cui
al comma 5, la societa’ dovra’ versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa’ sia posta in liquidazione, dovra’
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra’ essere
versata dalla societa’ quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l’esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell’anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell’impresa
risultanti dal bilancio per l’anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all’anno da 10.000 a 30.000 copie
di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all’anno,
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle
30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all’anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L’ammontare totale dei contributi previsti dal comma
8 non puo’ comunque superare il 60 per cento dei costi
risultanti dal bilancio, dei costi come determinati dal
medesimo comma 8.
10. Fatta salva l’applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l’accesso ai contributi previsti, nonche’ a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al 31
dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell’anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita’ dello stanziamento di bilancio,
e’ corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell’applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell’organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e’ soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l’impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo’ comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all’articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese
non fruiscano, ne’ direttamente ne’ indirettamente, di
quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che
i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all’articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo
7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato
dall’articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a
prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono
soggette agli obblighi medesimi, a prescindere
dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese
di cui al comma 2 dell’art. 11, legge 25 febbraio 1987, n.
67.
15-bis. A decorrere dall’anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche’ sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e’ corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l’anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra’ effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell’impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche’ della
documentazione richiesta all’editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa’ di
revisione, e’ limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e
dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell’articolo 9della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e’ concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo’ comunque superare l’80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita’ anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche’ alle agevolazioni
di credito di cui all’articolo 20 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n. 67 del
1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del
possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche’ per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7
ottobre 1987».
– Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 153 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3,
comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, possono costituirsi in societa’ cooperative,
il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla
edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi
di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni.».
– Si riporta il testo del comma 5 dell’art. 28 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria):
«5. A valere sugli stanziamenti di cui al presente
articolo e’ riservato un contributo straordinario di 500
milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e
distribuzione dell’editoria speciale periodica per non
vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su
nastro magnetico e braille».
– Si riporta il testo del comma 62 dell’art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«62. In attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel
limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri procedendo, ove necessario, al riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte
salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri
inderogabili afferenti allo stesso capitolo.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 230 (Contributi alle imprese radiofoniche private
che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse
generale):
«1. – 1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991
e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a cura del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 5
agosto 1981, n. 416, e’ corrisposto un contributo in conto
capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990,
lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992
per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla
base delle documentazioni di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per
diffondere i propri programmi nell’intero triennio
1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi
tre anni successivi all’entrata in vigore dell’articolo 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:
a) trasmesso quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore
comprese tra le ore sette e le ore venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei
propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60
impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in
almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo
anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento
delle province e all’85 per cento delle regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui
al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo
11 della citata legge n. 67 del 1987.
2. Condizione per la corresponsione dei contributi di
cui al comma 1 e’ l’impegno delle imprese a rispettare nel
quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere
a) e b) dei comma medesimo. Tale impegno deve essere
comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge al Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
– Si riporta il testo del comma 3-ter dell’art. 20 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato dall’articolo 153, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non e’ richiesto per le imprese e
per le testate di quotidiani o periodici che risultano
essere giornali od organi di partiti o movimenti politici,
che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia’ maturato il
diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 10 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equita’ sociale), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Disposizioni concernenti l’editoria). – 1.
Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009,
previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.
250, si applica una riduzione del 2 per cento del
contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente
diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti
all’ammontare dei contributi, quali indicati nell’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, tale contributo non puo’ comunque superare
il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno
precedente relativamente alla produzione, alla
distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 39 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui
all’articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti
ai sensi della normativa vigente e’ prorogato fino
all’annualita’ 2009.».
– Si riporta il testo del comma 574 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), come modificato dalla presente
legge:
«574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
piu’ domande, tutte le imprese editrici interessate
decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi
ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n.
112, non possono essere superiori a quelli ammessi al
calcolo dei contributi per l’anno 2008.».
– Si riporta il testo dell’art. 26 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria):
«Art. 26 (Contributi per la stampa italiana
all’estero). – A decorrere dal 1° gennaio 1986 e’
autorizzata la corresponsione dell’importo complessivo di 2
miliardi di lire, in ragione d’anno, di contributi a favore
di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di
pubblicazioni con periodicita’ almeno trimestrale edite in
Italia e diffuse prevalentemente all’estero.
La misura dei contributi per i giornali, le riviste e
le pubblicazioni di cui al primo comma e’ determinata
tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori
italiani all’estero, della loro natura e consistenza
informativa, nonche’ del loro apporto alla conoscenza dei
fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano
all’estero.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi
regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita’ per la
concessione dei contributi di cui al primo comma ed e’
istituita una commissione incaricata di accertare la
sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di
predisporre i relativi piani di ripartizione.
Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo
dispongono contributi per la stampa di giornali italiani
pubblicati all’estero.
[La carta destinata alla stampa dei periodici non e’
assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al
contributo a favore dell’Ente nazionale cellulosa e carta
di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868 e successive
modificazioni, purche’ il consumo per testata non superi i
100 quintali l’anno].».
– Si riporta il testo degli articoli 137 e 138 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). – 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e’ istituito
l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l’indicazione delle quote versate
direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale
rappresentante dell’associazione con le modalita’ di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e
delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita’ delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione all’attivita’
dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’
preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche’ con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal
legale rappresentante dell’associazione con le modalita’ di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonche’
i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione
nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea."
«Art. 138 (Agevolazioni e contributi). – 1. Le
agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria, sono estesi, con le modalita’ ed i criteri di
graduazione definiti con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, alle attivita’ editoriali delle
associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo
137.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 3 della
legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
n. 416):
«2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che
abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile
delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri
dell’Unione europea e’ concesso un contributo pari al 50
per cento dei costi annui documentati di acquisto carta,
stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse.
Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a
tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o
effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di
destinazione. Sono altresi’ esclusi dal calcolo del
contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello
dell’edizione diffusa nella citta’ italiana presso il cui
tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo del
contributo di cui al presente comma non puo’ superare lire
4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo
in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sara’ ripartito tra gli aventi diritto in
proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei
suddetti Paesi.».
– Si riporta il testo dell’art. 8 della gia’ citata
legge n. 250 del 1990:
«Art. 8. – 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo
28della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita’ anche ai
consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione). – 1. Le imprese di radiodiffusione sonora
che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita’ anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell’articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell’Editoria della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita’ anche ai consumi di energia elettrica, nonche’
alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei
requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche’ per la verifica periodica della loro
persistenza.».
– Si riporta il testo dell’art. 23 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):
«Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). –
1. (Omissis).
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono
disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli
impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32,
che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi’
come modificato dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, nonche’ quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422:
«Art. 10. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo emana un regolamento con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e
l’editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la
definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni
di concessione per la radiodiffusione e per la definizione
di un piano di interventi e di incentivi a sostegno
dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza
radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo
l’utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti
delle quote di competenza delle amministrazioni statali del
canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli
introiti equiparati al canone determinato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.».
– La legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n.
302, S.O.
– Si riporta il testo del comma 61 dell’art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
 
«61. – L’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e ilcomma 460 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti
alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei
requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica
o vengano editate da altre societa’ comunque costituite.».
– Si riporta il testo del comma 12 dell’art. 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica):
«12. – La clausola di salvaguardia di cui al comma 1
deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le
misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata,
con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
 
Art. 11
 
Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 

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