Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2010 – Legge 22 febbraio 2010 , n. 24

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario. (10G0040)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi
urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3084):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro della giustizia (Alfano).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 4 gennaio 2010 con pareri del Comitato per la legislazione, delle
commissioni I, V, VI e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 14,
19, 20, 21 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 12, 22 gennaio 2010; il 3 febbraio 2010 ed
approvato il 4 febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1999):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente,
il 4 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’
l’8 e 9 febbraio 2010.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9 e
10 febbraio 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
302 del 30 dicembre 2009.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (disciplina dell’attivita’ di Governo e
oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 54.

Allegato

Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2010

 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009 , n. 193
 
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario». (10A02493)
 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((…)).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
((2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato
e’ scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e’ consentita
un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo
42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e’
consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio
delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2010.
2-bis. Il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici
onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla
possibilita’ di conferma.))

– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 245. – 1. Le disposizioni del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2010.».
– Si riporta il testo dell’art. 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 42-quinquies (Durata dell’ufficio). – La nomina a
giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una
sola volta.
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la
procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
triennio gia’ decorso. In caso di mancata conferma i
giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del
Ministro.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,
nella composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni
sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a
campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’
costituisce requisito necessario per la conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo
effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art.
42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
1° gennaio dell’anno successivo alla nomina.».
– Si riporta il testo dell’art. 7, comma 1, della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
«Art. 7 (Durata dell’ufficio e conferma del giudice di
pace). – In attesa della complessiva riforma
dell’ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura
in carica quattro anni e puo’ essere confermato per un
secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di
quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell’art. 20 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio
possono essere confermati per un ulteriore mandato di
quattro anni, salva comunque la cessazione dall’esercizio
delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
eta’.».
– Si riporta il testo dell’art. 50 del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
«Art. 50 (Composizione del tribunale per i minorenni).
– Il tribunale per i minorenni e’ composto da un magistrato
di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di
tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i
requisiti richiesti dalla legge, ai quali e’ conferito il
titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni.
Possono anche essere nominati due o piu’ supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro
per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono
essere confermati.».

Art. 2

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio
superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro
della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero
non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non
superiore a cento unita’» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
non superiore a centocinquanta unita’»;
b) l’articolo 1-bis e’ abrogato;
c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse;
d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis»
sono soppresse.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010
e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante
l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 maggio
1998, n. 133 (Modalita’ e criteri per lo scambio di
insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma
dell’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico
del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1.-2. (omissis).
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta
unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di
cui al comma 2.
5. (omissis).».
– L’art. 1-bis della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, abrogato dalla presente legge, recava: «Trasferimento
d’ufficio nelle sedi a copertura immediata».
– Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1 e 3, della
citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Indennita’ in caso di trasferimento
d’ufficio). – 1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai
sensi dell’art. 1 e’ attribuita, per il periodo di
effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
quattro anni, un’indennita’ mensile determinata in misura
pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita’.
L’effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della
paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.».
2. (omissis);
3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi
dell’art. 1 l’aumento previsto dal secondo comma dell’art.
12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura
pari a nove volte l’ammontare della indennita’ integrativa
speciale in godimento.».
– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, della
citata legge 4 maggio 1998, n. 133 , come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di trasferimento d’ufficio). – 1. Per i
magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate ai sensi
dell’art. 1 l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli
fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a
quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni
anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al
sesto anno di permanenza. L’effettivo servizio e’ computato
ai sensi del comma 1 dell’art. 2.
2.-3. (omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – 1.-4. (omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 3

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto
di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali
disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano
intervenute dichiarazioni di disponibilita’ o manifestazioni di
consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura
provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati
che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di
professionalita’, con esclusione di coloro che abbiano conseguito
valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di
cui al presente comma puo’ essere altresi’ disposto nei confronti dei
magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o,
comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo
gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla
scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato
domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di
lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale
domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio
dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo’ essere
disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente
articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si
determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede
ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge
10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di eta’ inferiore a tre
anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e’ calcolata per
eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore
o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e’ pari allo 0,5
l’arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere
alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
5. Il trasferimento d’ufficio e’ disposto nei confronti dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio’ non e’
possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni
limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i
distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e (( Palermo per il
distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari,
)) per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per
il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; ((
per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di
Reggio Calabria. )) Per la Sardegna si considerano limitrofe le
regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; (( per la
Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna )) e
per la Calabria anche la regione Sicilia.
6. Nel caso di pluralita’ di distretti limitrofi o di regioni
limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui
capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del
caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il
trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i
trasferimenti e’ individuato con riferimento alla minore percentuale
di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il
trasferimento e’ operato dall’ufficio con organico piu’ ampio.
Nell’ambito dell’ufficio e’ trasferito il magistrato con minore
anzianita’ nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si
applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133. ((
Nel caso di trasferimento d’ufficio in una sede disagiata che dista
meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio,
l’indennita’ di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
e successive modificazioni, e’ ridotta della meta’ di quanto previsto
dal medesimo articolo. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

– Si riporta il testo dell’art. 1 della citata legge 4
maggio 1998, n. 133:
«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della
presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni
tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia
stata proposta domanda dal magistrato, ancorche’ egli abbia
manifestato il consenso o la disponibilita’, e che
determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di
cui all’art. 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, e ai trasferimenti di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario
per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso
nell’ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per
cento dell’organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta
unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di
cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
il consenso o la disponibilita’ dei magistrati, delibera
con priorita’ in ordine al trasferimento d’ufficio nelle
sedi disagiate.».
– Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1.
L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti,
giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini
preliminari o di giudice dell’udienza preliminare,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita’.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e’ consentito all’interno
dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti
della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo’ essere richiesto dall’interessato, per non piu’
di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita’ il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita’. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e
viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al
presidente della corte d’appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso
distretto, all’interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in
qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato,
neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’art.
10, commi 15 e 16, nonche’, limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa.
7.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 5, della legge
10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento
economico di trasferimento del personale militare):
«Art. 1. – 1.-4. (omissis).
5. Il coniuge convivente del personale militare di cui
al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una
amministrazione statale ha diritto, all’atto del
trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio
nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in
soprannumero e per comando, presso le rispettive
amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o,
in mancanza, nella sede piu’ vicina.».
– Si riporta il testo dell’art. 33, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 33 (Agevolazioni). – 1.-4. (omissis).
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’
vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6.-7. (omissis).».

 

((Art. 3 bis

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione
di sedi ai magistrati al termine del tirocinio
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della
magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati
nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una
scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato
dal presente decreto, puo’ attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le
funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente
al conseguimento della prima valutazione di professionalita’.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di
professionalita’, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati
per i quali e’ prevista l’udienza preliminare da parte dei magistrati
requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal
procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da
altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica puo’ disporre, con apposita
direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma
2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio
direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al
giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il
contestuale giudizio.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo I, dopo l’articolo 9 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Assegnazione di sede al termine del periodo di
tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, con
provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che
hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita’ ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006,
n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la
durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di
professionalita’ con provvedimento motivato, il Consiglio superiore
della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna,
anche in deroga all’articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al
comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo
stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all’articolo 13, comma 1, le parole: «e l’assegnazione al
relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la
prima valutazione» sono soppresse.
5. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150,
si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati
destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di
Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli
33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato
dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modificazioni.))

– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 maggio
1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d’ufficio
a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali):
«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della
presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni
tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia
stata proposta domanda dal magistrato, ancorche’ egli abbia
manifestato il consenso o la disponibilita’, e che
determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di
cui all’art. 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, e ai trasferimenti di cui all’art. 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario
per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso
nell’ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per
cento dell’organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta
unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di
cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
il consenso o la disponibilita’ dei magistrati, delibera
con priorita’ in ordine al trasferimento d’ufficio nelle
sedi disagiate.».
– Per il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160 si veda nei riferimenti normativi
all’art. 3.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in
materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico
ministero, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 25 luglio 2005, n. 150):
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). – 1.-3. (omissis).
4. Il procuratore della Repubblica puo’ delegare ad uno
o piu’ procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu’
magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita’ dell’ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo.
5.-7. (omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 31, della
legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la
riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo
unico):
«31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi
sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito
a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita’
degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche’ sulla
durata massima dello svolgimento di un identico incarico
presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le
finalita’ dello statuto di autonomia e delle relative norme
di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di
funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I
predetti magistrati possono comunque concorrere per il
conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi,
di uguale o superiore grado, nonche’ mutare dalla funzione
giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici
giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni
previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).».
– Si riporta il testo dell’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego):
«Art. 33. – I posti di pianta organica degli uffici
giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai
cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano,
tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale
risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nell’ultimo censimento della popolazione.».

 

((Art. 3 ter

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare
la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione
predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei
servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformita’ delle
procedure di gestione nonche’ le attivita’ di monitoraggio e di
verifica della qualita’ e dell’efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario e’ tenuto a
comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via
informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento
dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso
Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo
fine di monitorare la produttivita’ dei servizi stessi. I dati
trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e
possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del
Ministero della giustizia».))

– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle
competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari nonche’
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma
1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della
legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Titolarita’ dell’ufficio giudiziario). – 1.
Sono attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario
la titolarita’ e la rappresentanza dell’ufficio, nei
rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti
degli altri uffici giudiziari, nonche’ la competenza ad
adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attivita’ giudiziaria e, comunque, concernenti la
gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico.
1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve
assicurare la tempestiva adozione dei programmi per
l’informatizzazione predisposti dal Ministero della
giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in
modo da garantire l’uniformita’ delle procedure di gestione
nonche’ le attivita’ di monitoraggio e di verifica della
qualita’ e dell’efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario e’
tenuto a comunicare al Ministro della giustizia,
esclusivamente per via informatica e con cadenza
trimestrale, i dati relativi all’andamento
dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati
dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita’
dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al
Consiglio superiore della magistratura e possono essere
pubblicati in forma sintetica nel sito internet del
Ministero della giustizia.».

 

((Art. 3 quater

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti
la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di
incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari
1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la
seguente:
«d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i
magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli
incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;
b) nel titolo III, dopo il capo II e’ inserito il seguente:

«Capo II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI
PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati
giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi
direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei
criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche’
all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza,
l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di
gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero
della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla
base delle schede valutative redatte dai docenti nonche’ di ogni
altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di
valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con
esclusivo riferimento alle capacita’ organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio
superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in
ordine al conferimento dell’incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validita’ per cinque
anni.
5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi,
sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado,
soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di
formazione».
2. All’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario»
sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e
informatici».
3. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.))

– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante: «Disciplina
degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative
sanzioni e della procedura per la loro applicabilita’,
nonche’ modifica della disciplina in tema di
incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Illeciti disciplinari nell’esercizio delle
funzioni). – 1. Costituiscono illeciti disciplinari
nell’esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio
superiore della magistratura, della sussistenza di una
delle situazioni di incompatibilita’ di cui agli articoli
18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
come modificati dall’art. 29 del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori,
dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il
magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei
confronti di altri magistrati o di collaboratori;
d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per
i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi di primo e di
secondo grado;
e) l’ingiustificata interferenza nell’attivita’
giudiziaria di altro magistrato;
f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da
parte del magistrato destinatario, delle avvenute
interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da
negligenza inescusabile;
i);
l) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale
sussistenza risulti, quando la motivazione e’ richiesta
dalla legge;
m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non
consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti;
o) l’indebito affidamento ad altri di attivita’
rientranti nei propri compiti;
p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l’ufficio in assenza
dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne
e’ derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri
di diligenza e laboriosita’;
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all’esercizio delle
funzioni; si presume non grave, salvo che non sia
diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il
triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell’atto;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato
all’attivita’ di servizio;
s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente di
una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile
per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
o da disposizione legittima dell’organo competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza,
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonche’ la violazione
del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione, o sugli affari definiti, quando e’ idonea a
ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che
riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di
trattazione, ovvero trattati e non definiti con
provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche’
la violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
z);
aa) il sollecitare la pubblicita’ di notizie
attinenti alla propria attivita’ di ufficio ovvero il
costituire e l’utilizzare canali informativi personali
riservati o privilegiati;
bb);
cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti
da palese incompatibilita’ tra la parte dispositiva e la
motivazione, tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o
del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti
che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio
ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilita’ previste dagli articoli 18 e
19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall’art. 29
del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono
dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e
27 del presente decreto;
ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme
vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di
grave e inescusabile negligenza;
gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della
liberta’ personale fuori dei casi consentiti dalla legge,
determinata da negligenza grave ed inescusabile.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attivita’ di
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita’
disciplinare.».

 

((Art. 3 quinquies

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195,
e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore
dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di
procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono
soppresse;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo
comma del presente articolo e al comma 1 dell’articolo 45 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni,
esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini
del candidato relative alle capacita’ organizzative dei servizi».
2. All’articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole:
«il magistrato puo’ essere confermato» sono inserite le seguenti: «,
previo concerto con il Ministro della giustizia.».))

– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della Magistratura), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). – Nelle materie
indicate al n. 1 dell’art. 10 il Ministro per la grazia e
giustizia puo’ formulare richieste.
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello
stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della
Commissione competente, tenute presenti le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio
delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro
per la grazia e giustizia, di una commissione formata da
sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai
magistrati e due eletti dal Parlamento.
Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di
cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1
dell’art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
e successive modificazioni, esprime le sue motivate
valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato
relative alle capacita’ organizzative dei servizi».
– Si riporta il testo dell’art. 45 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.160, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45 (Temporaneita’ delle funzioni direttive). – 1.
Le funzioni direttive di cui all’art. 10, commi da 10 a 16,
hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di
quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo’
essere confermato, previo concerto con il Ministro della
giustizia per un’ulteriore sola volta, per un eguale
periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, dell’attivita’ svolta. In
caso di valutazione negativa, il magistrato non puo’
partecipare a concorsi per il conferimento di altri
incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
ipotesi di reiezione della stessa, e’ assegnato alle
funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in
soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo
titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha
esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio
presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne’
direttive ne’ semidirettive.».

 

Art. 4

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi ((fino alla
data di entrata in vigore dei decreti)) di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano,
mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e
delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.
((Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate)) nei modi e nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli
stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo
comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Allo stesso modo si procede ((per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e))
per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a
disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione,
dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa
verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti
che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.»;
b) (( (soppressa).))
((3-bis. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell’articolo 51 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dal seguente:
«Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma
7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di
posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle
forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione».))
4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di
copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato in misura superiore
di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio
di copia in formato elettronico.».
5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, i diritti di copia di cui ((agli Allegati n. 6 e n. 7)) del
medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti
di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati,
in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura
precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino
alla stessa data, e’ sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al
medesimo decreto ((limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e’ possibile calcolare le pagine
memorizzate.))
6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai
commi 4 e 5 e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione
delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo’ avvalersi di Consip S.p.a.,
anche in qualita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione
delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione
della giustizia e per le ulteriori attivita’ di natura informatica
individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni
dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle
attivita’ di cui al presente comma, ((d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio dei diritti
dell’azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, previa
notifica da parte del Ministero della giustizia.))
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e
la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il
cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il
codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto
e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa
di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda,
indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita’ e il
codice fiscale,»;
d) dopo l’articolo 149 e’ inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non
e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’
eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario
trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale
all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore
rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con
firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato
inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del
documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce
all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli
allegati previsti dal quinto comma.»;
((d-bis) all’articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e
534-bis, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con
modalita’ telematiche.
In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia
effettuata la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, secondo comma,
almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
d-ter) all’articolo 533, primo comma, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati
la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le
cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per
l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente
prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell’articolo 540 e’ abrogato;
d-quinquies) all’articolo 569, dopo il terzo comma e’ inserito il
seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti,
l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con
modalita’ telematiche»;
d-sexies) all’articolo 591-bis, primo comma, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo 569, quarto comma»;
8-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 161-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita’ telematiche). – Il Ministro
della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole
tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e
immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel
rispetto dei principi di competitivita’, trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita’ delle
procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo
comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l’articolo 169-ter sono aggiunti
i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita’ del pagamento del prezzo di
acquisto). – Il prezzo di acquisto puo’ essere versato con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle
vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo
532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a
norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun
semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del
tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte
le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna
procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore
ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l’articolo 173-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita’ di presentazione delle
offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del
prezzo). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo
569, terzo comma, del codice, puo’ disporre che la presentazione
dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi
degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano
avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e
mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti
articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo’ essere effettuato con le stesse
modalita’ di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le
regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con
modalita’ telematiche, previsto dall’articolo 161-ter delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi
telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica
disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo
unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle
spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita’ di
notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del
patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese
di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia
si avvale, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico del bilancio
dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento
delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello
Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la
corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli
d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio
decreto, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita’ tecniche per il riversamento, la
rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento,
nonche’ il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve
sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((Le
convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri
derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.))
10. Il Ministro della giustizia e’ autorizzato ad adottare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita’ di
estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell’Amministrazione della giustizia all’archivio informatico
centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ((ai sensi
dell’articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) le
spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del
Ministero della giustizia, derivanti dall’adesione a contratti quadro
stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell’amministrazione digitale».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
– Si riporta il testo dell’art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via
telematica). – 1. A decorrere dal quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al
comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi
decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al
primo comma dell’art. 170 del codice di procedura civile,
la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell’ufficio giudiziario.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
si effettuano ai sensi dell’art. 170 del codice di
procedura civile.
5. Il secondo comma dell’art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e’
sostituito dal seguente: "Nell’albo e’ indicato, oltre al
codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato ai sensi dell’art. 16, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli
indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici
fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi
disponibili per via telematica al Consiglio nazionale
forense ed al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione".».
– Si riporta il testo dell’art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16. – Per ogni Tribunale civile e penale sono
costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
data dell’iscrizione stabilisce la anzianita’ per ciascun
professionista.
Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale,
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell’art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza
giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia
nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei
procuratori procede al principio di ogni anno alla
revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni,
osservate per le cancellazioni le relative norme. La
cancellazione e’ sempre ordinata qualora la revisione
accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata
eseguita o conservata per effetto di una decisione
giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti
predetti.
E’ iniziato il procedimento disciplinare se dalla
revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della
giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli
dell’ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole
tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile.
Il Consiglio dell’ordine, inoltre, mantiene aggiornato
il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che,
avendo prestato il giuramento a norma dell’art. 8, sono
ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al
precedente comma, e’ comunicato alle Preture del distretto
della Corte d’appello ed e’ affisso nelle sale di udienza
delle Preture medesime.».
– Si riporta il testo dell’art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 40
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli
importi). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi
tecnologici, il diritto di copia e il diritto di
certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei
diritti.
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.».
– Si riporta il testo dell’art. 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini
della validazione). – 1. La verifica ai fini della
validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della
norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.
progetto preliminare costituito dai documenti di
progetto descritti nella Sezione I – Articoli 1/2/3/4/5/6/7
del presente atto;
progetto definitivo costituito dai documenti
progettuali descritti alla Sezione II – Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati;
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni
tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita’ e funzionalita’ tecnica
dell’intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale.
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti,
della sussistenza dell’obbligo normativo di sottoporre a
particolari verifiche il progetto e verifica dell’esistenza
di quanto prescritto dalle normative vigenti.
b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e
chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e tecnico economici anche in relazione alla documentazione
di riferimento al fine di raggiungere un’univoca e puntuale
computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle
rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute
nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita’ e quantita’ dei materiali).
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell’opera negli elaborati grafici,
nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita’
riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la
corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici
estimativi.
Congruenza tra i risultati delle verifiche interne
eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute
nello schema di contratto.
d) Controllo incrociato fra elaborati.
Verifica dell’assenza di discordanze fra elaborati
riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche
progettuali e/o discipline distinte.
Verifica dell’assenza di eventuali incongruenze
all’interno della singola opera caratterizzata da processi
costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.
e) Affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento.
Accertamento del grado di approfondimento delle
indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi
eseguite a supporto della progettazione.
Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento
delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle
prescrizioni e alle indicazioni fornite nella
documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite
dal committente.
Attuabilita’ delle soluzioni proposte per quanto
riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in
relazione alle funzionalita’ dell’opera, comparando il
progetto con altri simili gia’ realizzati e sperimentati.
Verifica dell’attendibilita’ delle relazioni di calcolo
delle strutture e degli impianti con particolare riguardo
ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per
l’analisi del comportamento delle opere provvisionali e
definitive.
Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in
rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle
relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati
grafici delle diverse parti delle opere.
Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione.
Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli
organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica,
nonche’ di eventuali altri organismi e controllo del
rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o
internazionali.
Rispondenza dell’intervento a quanto previsto dal
decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani
di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei
relativi costi della sicurezza.
Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze
con l’avvio dei lavori principali o, nel caso di
sovrapposizione dei tempi con i lavori principali,
esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale
d’appalto.
3. A conclusione delle attivita’ di verifica viene
redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile
del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto
attesta l’esito finale della verifica.».
– Si riporta il testo dell’art. 125 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte). – Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti,
l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale.
La procura al difensore dell’attore puo’ essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto,
purche’ anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.».
– Si riporta il testo dell’art. 163 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). – La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e’ proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice
fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e’ una
persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l’attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l’indicazione della procura, qualora questa sia stata gia’
rilasciata;
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di
comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art.
125, e’ consegnato dalla parte o dal procuratore
all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.».
– Si riporta il testo dell’art. 167 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 167 (Comparsa di risposta). – Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a
fondamento della domanda, indicare le proprie generalita’ e
il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi
e i documenti che offre in comunicazione, formulare le
conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio. Se e’ omesso o risulta
assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda
riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita’, fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell’art. 269.».
– Si riporta il testo dell’art. 530 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 530 (Provvedimento per l’assegnazione o per
l’autorizzazione della vendita). – Sulla istanza di cui
all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa
l’udienza per l’audizione delle parti.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa
l’assegnazione e circa il tempo e le modalita’ della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione
dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma
dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione
provvedera’ con decreto per l’assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera’ a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell’art. 525.
Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche’ il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’
telematiche.
In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre
che sia effettuata la pubblicita’ prevista dall’art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto.».
– Si riporta il testo dell’art. 533 e 540 del codice di
procedura civile, come modificati dalla presente legge:
«Art. 533 (Obblighi del commissionario). – Il
commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di
esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste
in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per
l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa
all’acquirente prima del pagamento integrale del presso.
Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di
vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in
doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al
cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine
stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo
provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel
termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il
commissionario, salvo che il termine sia prorogato su
istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare
i beni, affinche’ siano venduti all’incanto.
Il compenso al commissionario e’ stabilito dal giudice
dell’esecuzione con decreto.».
«Art. 540 (Pagamento del prezzo e rivendita). – Se il
prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo
incanto, a spese e sotto la responsabilita’
dell’aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente
consegnata al cancelliere per essere depositata con le
forme dei depositi giudiziari.».
– Si riporta il testo dell’art. 569 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 569 (Provvedimento per l’autorizzazione della
vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’art. 567 il
giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567,
nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il
giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di
centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi
dell’art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573 e provvede ai
sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall’art. 572, terzo comma,
ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita’ telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 che non sono
comparsi.».
– Si riporta il testo dell’art. 591-bis del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). –
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale
provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569,
terzo comma, puo’, sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un
avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita secondo le modalita’ indicate al
terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima
ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’ della
pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai
sensi dell’art. 571 e il luogo ove si procede all’esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’art. 569,
quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a
norma dell’art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai
sensi dell’art. 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173-bis, quarto
comma, delle disposizioni di attuazione del presente
codice;
2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove
occorrenti, dall’art. 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art.
572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e
574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione
dell’immobile a norma dell’art. 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di
nomina di cui all’art. 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584
e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’art.
585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine
per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi
dell’art. 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso
previsto dall’art. 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art.
508;
11) alla esecuzione delle formalita’ di
registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto
di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’
all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed
alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell’art. 596;
13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la
restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o
mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’art. 570 e’ specificato che
tutte le attivita’, che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti
al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio ovvero nel luogo indicato
nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica
l’art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi’ alla
redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
stesse si svolgono, le generalita’ delle persone presenti,
la descrizione delle attivita’ svolte, la dichiarazione
dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione
dell’aggiudicatario.
Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal
professionista delegato ed allo stesso non deve essere
allegata la procura speciale di cui all’art. 579, secondo
comma. Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da’ tempestivo avviso al
giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’
stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel
caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad
ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di
cui all’art. 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate
presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all’art. 586 restano riservati
al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al
professionista delle operazioni di vendita.».
– Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca:
«Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie».
– Si riporta il testo dell’art. 34, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica).
«Art. 34 (Impegni). – 1. I dirigenti, nell’ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed
ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all’esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilita’ con il
fabbisogno e l’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti
delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove cio’ sia indispensabile per
assicurare la continuita’ dei servizi, e quando si tratti
di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne
riconosca la necessita’ o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali
e’ consentita l’imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere o interventi ripartiti in piu’ esercizi si
applicano le disposizioni dell’art. 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo’ essere assunto a carico
dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre
dell’anno.».

((Art. 4 bis

Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».))

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 128 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. – 128. Per sopperire alle gravi carenze di
personale degli uffici giudiziari, il Ministero della
giustizia e’ autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre
2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di
mobilita’, anche intercompartimentale, di personale
appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una
disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di
mobilita’ sono attivate, ove possibile, a seguito degli
accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell’accordo
costituisce espressione del consenso al trasferimento del
proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero
e’ autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti
negli uffici giudiziari mediante l’utilizzazione in
posizione di comando di personale di altre pubbliche
amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le
vigenti disposizioni contrattuali.».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 


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