L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE
(direttiva servizio universale), decreto recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli
articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;
Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure
ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE,
del-l’11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee L 114 dell’8 maggio
2003;
Vista la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all’art. 7 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee L 190 del 30 luglio 2003;
Viste le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio
2002, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee C
165 dell’11 luglio 2002;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui
all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 gennaio 2004, n. 22;
Visto l’accordo di collaborazione tra l’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e l’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio
2004;
Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica
diciotto mercati, e specificamente:
A) Servizi al dettaglio:
1) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali;
2) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti non residenziali;
3) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
4) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
5) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al
pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
6) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici
di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’art. 18 e
all’allegato VII della direttiva servizio universale);
B) Servizi all’ingrosso:
8) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in
postazione fissa;
9) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche
pubbliche in postazione fissa;
10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
11) accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di servizi a banda larga;
12) accesso a banda larga all’ingrosso;
13) fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee
affittate;
14) fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su
circuiti interurbani;
15) accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche
pubbliche mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2,
della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e
98/10/CE;
16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
17) mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di
roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
18) servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di
contenuti agli utenti finali.
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
«Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante
modifiche alla precedente appena citata;
Osservato che il termine fissato dall’art. 19 del Codice e’ da
tempo scaduto, senza che i complessi procedimenti di cui si tratta
abbiano potuto essere tutti portati a compimento;
Visti i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei
procedimenti istruttori di cui all’art. 1, comma 3 della suddetta
delibera n. 118/04/CONS, adottati con delibere n. 320/04/CONS del
29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n. 239/05/CONS
del 22 giugno 2005, n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006 e n. 539/06/CONS
del 27 settembre 2006;
Considerato che nella delibera n. 118/04/CONS, tuttora vigente in
parte qua, e’ previsto che gli schemi di provvedimento in tema di
analisi di mercato vengano dapprima sottoposti alla fase di
consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS, e
solo in seguito trasmessi all’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato e alla Commissione europea;
Considerato che appare conveniente rendere l’assetto della
disciplina dei predetti procedimenti, quale fissato dalla delibera n.
118/04/CONS, ancora piu’ flessibile rispetto a quanto gia’ risultante
dalle modifiche disposte attraverso la precedente n. 373/05/CONS, al
fine di conferire la massima speditezza alla fase procedurale
conclusiva delle analisi dei mercati ancora in corso;
Ritenuto opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione
secondo la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere
trasmessi alla Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e
alla Commissione europea soltanto dopo lo svolgimento della fase di
consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS,
rendendo invece contestuali le relative fasi del procedimento;
Osservato che la indicata previsione della delibera 118/04/CONS non
risulta imposta dalla normativa vigente, e che diverse autorita’ di
regolamentazione hanno del resto gia’ svolto la consultazione
pubblica nazionale in parallelo alla notifica della proposta di
provvedimento alla Commissione europea (si segnalano ad esempio le
Autorita’ inglese, portoghese, francese ed olandese);
Rilevato, pertanto, che ben puo’ essere stabilito che lo
svolgimento della fase di consultazione e la trasmissione degli
schemi provvedimentali all’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato e alla Commissione europea possano avere luogo anche in via
parallela, salvo il dovere di questa Autorita’ di comunicare senza
ritardo alle medesime Commissione e Autorita’ garante le eventuali
modifiche sostanziali che all’esito della consultazione si decidesse
di apportare al singolo schema;
Udita la relazione dei Commissari, cons. Nicola D’Angelo e prof.
Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Modifica della delibera n. 118/04/CONS
1. In modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina
dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare
delle comunicazioni elettroniche», gia’ modificata dalla precedente
n. 373/05/CONS, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni puo’
trasmettere gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato
all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e alla
Commissione europea anche contestualmente allo svolgimento della fase
di consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS,
salvo il dovere di questa Autorita’ di comunicare, senza ritardo,
alle medesime Commissione e Autorita’ garante le eventuali modifiche
sostanziali che all’esito della consultazione si decidesse di
apportare al singolo schema.
2. La presente delibera e’ immediatamente efficace.
Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’.
Napoli, 19 dicembre 2006
Il presidente
Calabrò
I commissari relatori
D’Angelo – Mannoni