Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. (10G0032)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare
modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di
assise, al fine di prevenire le difficolta’ pratiche conseguenti ai
recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della
competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
modificare la disciplina sulla competenza della corte d’assise e dei
tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione
dell’amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche in materia di competenza
della corte di assise
1. All’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione,
comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo
comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina,
di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere,
comunque aggravati»;
b) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo
51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti
dall’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo
che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia’ esercitata l’azione penale.
Art. 2
Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai
delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale comunque
aggravati
1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 1, comma 2, nei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice
penale, comunque aggravati, e’ competente il tribunale, anche
nell’ipotesi in cui sia stata gia’ esercitata l’azione penale, salvo
che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il
dibattimento davanti alla corte d’assise.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano