Gazzetta Ufficiale N. 30 del 5 Febbraio 2008 – Agcom Deliberazione 23 gennaio 2008

Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’articolo 14-bis l. n. 248/06, e reg. ex Del. 645/06/Cons


Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell’articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS. (Deliberazione n. 54/08/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
autorita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato
con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed
integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del
19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25
maggio 2007;
Vista la delibera n. 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione
dell’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, della delibera n.
645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento
l’adeguamento delle disposizioni del regolamento in materia di
procedure sanzionatorie alle disposizioni della predetta delibera;
Udita la relazione del commissario Nicola D’Angelo, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

Art. 1.
1. Dopo l’art. 12 del regolamento in materia di procedure
sanzionatorie sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 12-bis (Proposta di impegni). – 1. Il soggetto al quale sia
stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e
servizi di comunicazione elettronica puo’ presentare, entro e non
oltre trenta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, una
proposta di impegni finalizzata a migliorare le condizioni di
competitivita’ di settore rimuovendo, ove possibile, o almeno
attenuando, le conseguenze anticompetitive dell’illecito. La proposta
deve soddisfare i requisiti di forma ed impegnativita’ indicati
all’art. 3 della delibera n. 645/06/CONS.
2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo
casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile
del procedimento.
3. La proposta e’ trasmessa immediatamente all’organo collegiale
competente, che ha facolta’ di dettare linee di indirizzo agli uffici
al fine di assicurare la completezza dell’attivita’ istruttoria da
compiere.
4. L’organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la
proposta di impegni che per la sua genericita’ si manifesti carente
di serieta’, che appaia presentata per mere finalita’ dilatorie o
che, anche per il momento in cui e’ stata presentata, avrebbe
l’oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria
in corso e in tutti i casi in cui gli impegni assunti non appaiano
idonei a eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito
amministrativo.
5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni, ove non
sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita’ di cui al comma 4,
comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2
dell’art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della
proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata
alle parti, dell’esame istruttorio della proposta da parte della
direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente
allo scadere del novantesimo giorno, senza necessita’ di
comunicazione alle parti.
6. All’esito dell’esame della proposta di impegni il direttore
competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all’operatore
proponente le criticita’ eventualmente emerse, ed assegna al medesimo
un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche
della proposta.
7. A conclusione dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio il
direttore, ai sensi dell’art. 10, trasmette all’organo collegiale lo
schema di provvedimento proposto unitamente alla dettagliata
relazione sull’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
Lo schema conterra’ anche la proposta della direzione circa le
determinazioni da assumere in merito agli impegni proposti
dall’operatore.
Art. 12-ter (Decisione). – 1. L’organo collegiale esamina
preliminarmente la proposta dell’ufficio di irrogazione della
sanzione ai sensi dell’art. 10. Ove sia accertata la responsabilita’
del soggetto, l’organo collegiale valuta, ai sensi dell’art. 5,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta
di impegni sia idonea a migliorare le condizioni di competitivita’ di
settore rimuovendo, o almeno attenuando, le conseguenze
dell’illecito. Ove tale giudizio sia positivo, l’organo collegiale
approva gli impegni e ne ordina l’esecuzione, cosi’ rendendoli
obbligatori per l’operatore proponente, e contestualmente infligge la
sanzione appropriata considerando gli effetti che potranno derivare
dall’attuazione degli impegni approvati.
2. Nel caso che sopravvenga una delle ipotesi di revocabilita’ del
provvedimento di approvazione degli impegni indicate dall’art. 7
della delibera n. 645/06/CONS, il direttore, previo contraddittorio
con il soggetto interessato, trasmette all’organo collegiale
competente uno schema di revoca dell’approvazione degli impegni e,
contestualmente, la proposta dell’eventuale rideterminazione in
aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo
restando in tal caso l’accertamento gia’ effettuato in ordine alla
responsabilita’ del soggetto.
3. In caso di mancata attuazione degli impegni il direttore, previa
contestazione della violazione di cui all’art. 6 della delibera n.
645/06/CONS, trasmette per l’esame contestuale da parte dell’organo
collegiale gli schemi del conseguente provvedimento sanzionatorio,
del provvedimento di revoca dell’approvazione degli impegni e della
rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in
precedenza inflitto, fermo restando anche in tal caso l’accertamento
gia’ effettuato in ordine alla responsabilita’ del soggetto».

Art. 2.
1. La presente delibera si applica agli impegni presentati in data
successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 gennaio 2008

Il presidente: Calabro’
Il commissario relatore: D’Angelo

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