Gazzetta Ufficiale N. 295 del 20 Dicembre 2007 – Ministero per i beni e le attività culturali – Decreto 14 Novembre 2007, n. 239

Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la riforma dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il
Diritto d’autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, d’ora in avanti: “legge”, sono consentite, per uso personale,
alle persone con disabilita’ sensoriale, la cui situazione sia stata
accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o
l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel
rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al
pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai
sensi dell’articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la
registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o
l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la
sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili
e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile
con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine difacilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante �Disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e’ il seguente:
�3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.�.
– Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante �Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali�, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
– Il testo degli articoli 71-bis e 71-quinquies della
legge 22 aprile 1941, n. 633, recante �Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166, e’ il seguente:
�Art. 71-bis. – 1. Ai portatori di particolari handicap
sono consentite, per uso personale, la riproduzione di
opere e materiali protetti o l’utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purche’ siano
direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190,
sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l’individuazione dei singoli
beneficiari nonche’, ove necessario, le modalita’ di
fruizione dell’eccezione.�.
�Art. 71-quinquies. – 1. I titolari di diritti che
abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’art.
102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per
consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti,
dietro richiesta dell’autorita’ competente, per fini di
sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento
di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare
idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi
accordi con le associazioni di categoria rappresentative
dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni
di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70,
comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei
beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi
abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto
accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e
nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli,
ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli
adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai
materiali messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento
scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base
di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei
diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei
beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono
svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette
eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti
puo’ rivolgersi al comitato di cui all’art. 190 perche’
esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalita’ di cui all’art. 194-bis.
5. Dall’applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.�.
– Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
(Attuazione della direttiva n. 2001/29/CE
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O.
– La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante �Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate�, e’ pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n.
39.
– Il testo dell’art. 52 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante �Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59�, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
e’ il seguente:
�Art. 52 (Attribuzioni). – 1. Il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi’ trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l’informazione e l’editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d’autore e disciplina della proprieta’ letteraria e
promozione delle attivita’ culturali.�.
– La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante �Disposizioni
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici�, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 gennaio 2004, n. 13.
– Il testo dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, recante �Disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione territoriale, nonche’ per la tutela
del diritto d’autore, e altre misure urgenti�, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2005, n. 146, e’ il seguente:
�Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d’autore). – 1. Al fine di consentire l’efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita’ illecite lesive della
proprieta’ intellettuale di cui all’art. 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali previsti dall’art. 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.�.
– Il testo dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante �Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri�, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio
2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
2006, n. 164, e’ il seguente:
�5 . E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall’art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita’, ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All’art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: “;
integrazione modale fra i sistemi di trasporto” sono
soppresse.�.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 luglio 2006, recante �Delega di funzioni al
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco
Rutelli�, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 luglio 2006, n. 167.

Nota all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 71-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e per i riferimenti alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, si vedano
le note alle premesse.

Art. 2.

Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle
opere e materiali protetti

1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con
disabilita’ sensoriali, la riproduzione e l’utilizzazione della
comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti puo’ anche
essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle
federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non
perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati
ai sensi dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile
1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire
l’esercizio della eccezione di cui all’articolo 71-bis e dovranno
prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti
dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati
secondo le finalita’ e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di consegnare il prodotto di tale attivita’ alle persone che
dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 novembre 2007

Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Rutelli

Il Ministro della solidarieta’ sociale
Ferrero

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130

Nota all’art. 2:
– Per il testo degli articoli 71-bis e 71-quinquies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle
premesse.

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