Gazzetta Ufficiale N. 287 del 11 Dicembre 2007 – Agcom – Deliberazione 8 Novembre 2007

Modifiche al regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 162/07/CSP)


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
31 ottobre 2007, in particolare nella sua prosecuzione
dell’8 novembre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare,
l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’:
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita”;
Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attivita’ televisive, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del
30 giugno 1997;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione
stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, cosi’ modificate, sono
conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
97/36/CE del 30 giugno 1997;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante
“Disposizioni urgenti in materia di pubblicita’ radiotelevisiva”
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante “Regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
“Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva” convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
“Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attivita’
radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nonche’ norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive”;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
“Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attivita’
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale”;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle
attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2000″;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo
unico della radiotelevisione”;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo
unico della radiotelevisione”;
Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e’
stato adottato il regolamento in materia di pubblicita’
radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea
(2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva “Televisione senza frontiere”
riguardanti la pubblicita’ televisiva;
Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del
16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio
dell’applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE cosi’
come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva “Televisione
senza frontiere”) relativa alla pubblicita’ televisiva e alle
televendite, con la quale la predetta commissione rileva, tra
l’altro, il problema dell’apparente non attuazione dell’art. 18-bis
della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non
applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di
servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di
inserimento della pubblicita’ nei programmi;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), n. 5
della legge 31 luglio 1997 l’Autorita’, in materia di pubblicita’
sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi
delle disposizioni di legge;
Rilevato che:
relativamente alle finestre di televendita, l’art. 18-bis della
direttiva 89/552/CEE cosi’ come modificata dalla Direttiva 97/36/CE,
nonche’ le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono
che le finestre di programmazione destinate alla televendita
trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima
devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti;
relativamente all’autopromozione e agli annunci di servizio
pubblico l’art. 18, comma 3, della direttiva 89/552/CEE come
modificata dalla Direttiva 97/36/CE nonche’ la corrispondente
disposizione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono la loro esclusione
dalla nozione di “pubblicita” ai soli fini delle disposizioni sui
limiti di affollamento giornalieri ed orari: Inoltre, l’art. 1 della
direttiva alla lettera c) definisce la pubblicita’ televisiva come
“ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro
altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa
pubblica o privata, nell’ambito di un’attivita’ commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi”;
Considerato che le disposizioni legislative vigenti in materia
radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento
in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e di televendite di cui
alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione
dell’art. 18, comma 3 e dell’art. 18-bis, comma 1, della direttiva
89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto:
gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena
corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il
1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della
Convenzione stessa, ivi compresa l’Italia, il 1° marzo 2002;
la circostanza che l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 rechi la definizione di “autopromozione”
distinta da quella di “pubblicita”, non deve essere interpretata,
coerentemente con la disciplina comunitaria ed europea dianzi citata,
nel senso che l’autopromozione sia del tutto esclusa
dall’applicazione delle regole in materia di pubblicita’. Pertanto,
la citata disposizione non osta a che gli annunci di autopromozione e
quelli di utilita’ sociale siano esclusi dalla nozione di
“pubblicita” ai soli fini delle disposizioni sui limiti di
affollamento giornalieri ed orari, come stabilisce espressamente la
direttiva;
l’art. 38, comma 6, del citato decreto legislativo n. 177 del
2005 stabilisce che il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita’ da parte delle emittenti e dei fornitori di
contenuti televisivi in ambito nazionale e’ portato al 20 per cento
se comprende forme di pubblicita’ diverse dagli spot pubblicitari
come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di
servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero ed
orario stabiliti per gli spot pubblicitari, e che il tempo di
trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita’ diverse dagli spot
pubblicitari non deve, comunque, superare un’ora e dodici minuti al
giorno; tale disciplina non si pone in contrasto con la previsione,
piu’ dettagliata, che ogni offerta fatta direttamente al pubblico
abbia una durata minima ininterrotta di quindici minuti, in aderenza
all’art. 18-bis della direttiva;
l’art. 10, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1993,
n. 581, recante il regolamento in materia di sponsorizzazioni di
programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, secondo i quali le
trasmissioni concernenti le offerte fatte direttamente al pubblico
possono essere interrotte da break pubblicitari e la durata
continuativa di ciascuna trasmissione non e’ inferiore a tre minuti,
devono ritenersi implicitamente abrogati in quanto il citato
provvedimento contiene la disciplina di dettaglio delle
sponsorizzazioni e delle televendite sulla base della direttiva
89/552/CEE e della legge n. 223 del 1990, di recepimento della
direttiva stessa. Successivamente, pero’, la citata direttiva e’
stata modificata dalla direttiva 97/36/CE, che ha stabilito una
durata minima ininterrotta di quindici minuti per le finestre di
programmazione dedicate alla televendita; con la legge n. 249 del
1997 e’ stata istituita l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, alla quale e’ stata affidata la competenza in materia
di regolamentazione della pubblicita’, sotto qualsiasi forma, e della
televendita; nel 2002 e’ entrato in vigore in tutti gli Stati parti
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
compresa l’Italia, il protocollo di emendamento della Convenzione
stesso concluso a Strasburgo nel 1998, che trova piena corrispondenza
con il testo della direttiva 97/36/CE;
Ravvisata, pertanto, ai fini di certezza giuridica, l’esigenza di
conformare pienamente il regolamento in materia di pubblicita’
radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP e
successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni della
direttiva 89/552/CEE cosi’ come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel
testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore
per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002,
relativamente alle disposizioni concernenti le finestre di
televendita e gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.
1. L’Autorita’ adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento
concernente la pubblicita’ radiotelevisiva e le televendite riportate
nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte
integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in
vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2007

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: Lauria – Magri

Allegato A
Modifiche al Regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e
televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004,
dalla delibera n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005, dalla delibera n.
105/05/CSP del 28 luglio 2005 e dalla delibera n. 132/06/CSP del
12 luglio 2006.

Art. 1.

All’art. 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e
integrazioni e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo “Ad essi si
applicano gli articoli 3 e 4″.

Art. 2.

All’art. 5-bis del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni e’
aggiunto il seguente comma “5. Fermi i limiti di cui all’art. 38,
comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni
finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti”.

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