Gazzetta Ufficiale N. 284 del 6 Dicembre 2006 – Agcom – Deliberazione 09/11/2006 (Deliberazione n. 646/06/CONS)

Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta’ delle societa’ radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti, ecc.


L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante
«Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;
Vista la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento
in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante
«Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite
di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante
«Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
6 dicembre 2001, n. 284;
Visto il regolamento concernente l’accesso ai documenti, approvato
con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n.
335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003,
n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante
«Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e
societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366»;
Vista la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del
regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di
proprieta’ di societa’ radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell’Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio
2006, n. 44;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie
approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;
Visto l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di
proprieta’ di societa’ radiotelevisive;
Visto l’art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, che prevede l’adozione da parte dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di
posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive
del pluralismo;
Visti l’art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
che prevedono l’adozione di un apposito regolamento per definire la
procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di
concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi,
rispettivamente, di cui all’art. 15 della legge 3 maggio 2004, n.
112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visti l’art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l’art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante «testo unico della radiotelevisione», che prevedono
l’adozione da parte dell’Autorita’ di un atto di pubblico richiamo
qualora si accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti
nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione
di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all’art. 15,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all’art. 43, commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Considerata l’opportunita’ di disciplinare mediante un unico
regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti
dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica
delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento
di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta’, aggiornando la
disciplina di cui alle gia’ citate delibere n. 26/99 e n.
290/03/CONS;
Considerata la necessita’ di coordinare le predette procedure
adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa
attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico
della radiotelevisione»;
Vista la delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in
considerazione della complessita’ degli adempimenti e della
particolare rilevanza della materia, e’ stato sottoposto ad una
pubblica consultazione il testo dello schema di regolamento adottato
il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell’Autorita’;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
Secondo uno dei partecipanti alla consultazione l’obbligo di
notifica previsto dall’art. 43 del testo unico sarebbe finalizzato
esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti indicati nei
commi da 7 a 12 del medesimo articolo. Conseguentemente, nelle
definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che
sono soggette all’obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili
di condurre alla violazione dei commi da 7 a 12 dell’art. 43 del
testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito
di valutare la compatibilita’ delle operazioni con i relativi limiti.
La lettura dell’intero art. 43 del testo unico induce l’Autorita’,
tuttavia, a ritenere che il divieto di costituire una posizione
dominante rivesta carattere generale e non gia’ limitato
esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12. L’art. 43,
comma 9, indica difatti chiaramente che, al di la’ dei limiti
concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta
fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con cio’
ribadendo la sua natura di divieto generale.
Del resto, la medesima impostazione costituisce il nucleo della
previsione di cui al comma 2 (sempre dell’art. 43), ove si afferma
che compito dell’Autorita’ e’ verificare che (nel SIC e nei singoli
mercati) non si costituiscano posizioni dominanti e che siano
rispettati i limiti di cui ai commi 7 – 12 (limiti che non
esauriscono dunque le fattispecie vietate dal piu’ ampio divieto di
costituzione di una posizione dominante). Poiche’ l’obbligo di
notifica non puo’ che avere funzione servente rispetto alle
competenze attribuite all’Autorita’, esso non puo’ che riguardare,
allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni
dominanti, oltreche’ gli specifici principi fissati dai commi da 7 a
12 dell’art. 43.
Un’altra posizione emersa nel corso della consultazione riguarda
l’astratta configurabilita’ di due procedimenti consequenziali ma
autonomi nell’ambito dell’iter complessivo: uno volto
all’accertamento dell’esistenza della posizione dominante, e l’altro,
successivo, diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo
si osserva che, al di la’ del significato, nient’affatto univoco,
della norma invocata, l’attivita’ procedimentale complessiva da
dispiegare e’ unica, perche’ il mero accertamento non ha autonomia
concettuale ne’ di per se’ produce effetti. Se il potere
amministrativo e’ unico, la ripartizione delle attivita’
amministrative che costituiscono esercizio di tale potere in due
ambiti procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il
principio di semplificazione di cui all’art. 97 Cost., che imporrebbe
semmai di snellire e rendere piu’ celere l’azione amministrativa.
Riguardo all’art. 3 e’ stato accolto il suggerimento di chiarire al
meglio il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui al
comma 1.
Sul tema del procedimento autorizzatorio le associazioni di
emittenti hanno sollevato spesso dubbi sull’inquadramento di alcune
particolari fattispecie. Sembra allora opportuno riformulare
l’originario testo dell’art. 3, comma 1, per rendere evidente che la
cessione dell'(intera) azienda, anche radiofonica, e’ un’ipotesi
autonoma soggetta ad autorizzazione, come pure l’acquisizione, da
parte dello stesso soggetto che gia’ deteneva il controllo congiunto,
del controllo esclusivo. Analogo intervento, volto a rendere piu’
comprensibile il testo, e’ stato effettuato relativamente alla
fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3, comma 4).
Ancora in materia di autorizzazioni, e’ stato riformulato l’art. 3,
comma 9, del testo per garantire che il soggetto richiedente venga
informato nell’ipotesi di sospensione del procedimento; si e’
ritenuto opportuno introdurre, inoltre, un richiamo formale e
automatico alla normativa antitrust per cio’ che riguarda
l’individuazione e l’aggiornamento delle soglie di fatturato.
Relativamente all’obbligo di notifica, e’ stato proposto da uno dei
partecipanti di limitarlo alle sole operazioni che intervengano tra
soggetti operanti all’interno del SIC, e di escludere l’obbligo di
comunicazione quando l’operazione sia insuscettibile di produrre
effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo compongono.
In merito, non si e’ inteso pero’ discostarsi dall’orientamento
prevalente in dottrina e giurisprudenza che, sul tema
dell’individuazione dei mercati interessati dalle operazioni di
concentrazione, afferma che l’effetto dell’aumento o del
consolidamento del potere di mercato puo’ derivare anche da
operazioni nelle quali le parti non operino tutte sul medesimo
mercato, ma in mercati solo connessi (a valle o a monte) oppure
contigui. Per tale motivo si e’ ritenuto opportuno meglio precisare
che l’obbligo della notifica preventiva riguarda anche le operazioni
di concentrazione nella quali anche una sola delle parti sia un
soggetto operante nel sistema integrato delle comunicazioni, oltre
alle intese che intervengano tra soggetti operanti nell’ambito del
SIC.
E’ sembrato, inoltre, opportuno chiarire, sempre per risolvere
alcuni dubbi sollevati dai partecipanti, che per le varie ipotesi di
operazioni «consentite» dall’art. 27 del testo unico (trasferimenti
di impianti o di rami d’azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi
e’ il solo obbligo di notifica e la conseguente applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 4 e seguenti dello schema.
Sui termini complessivi del procedimento sono stati parzialmente
accolti i rilievi di alcuni dei partecipanti e l’eventuale proroga
del termine di conclusione dell’istruttoria e’ stata ridotta a
novanta giorni.
Uno dei partecipanti ha sostenuto poi la necessita’ di distinguere
tra procedimenti avviati su segnalazione o d’ufficio o a seguito di
notifica.
Ma se si esamina attentamente la normativa vigente risulta che non
vi e’ differenziazione del procedimento in base alla provenienza
dell’iniziativa. Neppure sotto il profilo dei tempi procedimentali
appare ragionevole separare le due ipotesi. Se, infatti, possono
riscontrarsi nella pratica tempistiche diverse, esse riguardano pero’
la fase pre-procedimentale che segue la segnalazione, e che,
risolvendosi nella necessaria acquisizione di elementi di conoscenza,
potrebbe avere una durata maggiore rispetto alle verifiche da
effettuare nell’ipotesi in cui sia stata ricevuta la comunicazione di
un’operazione.
Con specifico riferimento ai procedimenti avviati su segnalazione,
uno dei soggetti partecipanti afferma inoltre che dovrebbe esserci
una motivazione circa la sua attendibilita’. Si puo’ replicare che la
segnalazione non ha un rilievo autonomo, ne’ ha valore probatorio. La
sua minore o maggiore attendibilita’ non influisce ne’ sul contenuto
ne’ sui tempi del procedimento. L’iniziativa, la decisione di avviare
o meno il procedimento, sono poteri il cui esercizio non e’
subordinato o condizionato dalla segnalazione.
L’effettivita’ dell’accertamento poggia sugli elementi acquisiti
successivamente alla ricezione della segnalazione, la quale puo’
essere al piu’ considerata l’elemento che innesca la prima fase,
preistruttoria, di acquisizione di elementi e informazioni, ma non e’
certo un elemento della decisione di avviare l’istruttoria, tant’e’
che la «valutazione» che deve essere svolta dalla Direzione contenuti
ha ad oggetto «gli elementi», e non certo «la segnalazione» come
tale.
Passando ai contenuti della comunicazione d’avvio, in sede di
consultazione si e’ affermato che dovrebbe essere sempre prevista
un’espressa contestazione degli ipotizzati profili di lesione del
pluralismo. Sulla tesi che sta a fondamento della modifica cosi’
richiesta, in base alla quale il superamento dei limiti definiti dal
legislatore non sarebbe sufficiente ad individuare una posizione
dominante vietata, essendo necessario verificare in aggiunta anche la
sussistenza di una lesione del pluralismo, si nutrono pero’ dubbi
assai seri: e questo alla luce delle costante giurisprudenza della
Corte costituzionale, che ha sempre rimesso al legislatore
l’individuazione di limiti anticoncentrativi superati i quali vi e’
una posizione vietata (senza che occorrano ulteriori verifiche
sull’effettiva lesione del pluralismo).
Sulla partecipazione all’istruttoria, per rispondere ai rilievi
mossi si puo’ osservare che la formulazione proposta soddisfa
l’esigenza di assicurare che la partecipazione sia subordinata
all’esistenza di interessi «significativi», compresa la
rappresentativita’ degli enti esponenziali.
Appare, invece, opportuno modificare l’art. 7 per chiarire che i
soggetti che hanno partecipato, se sono in grado di fornire elementi
utili, possono essere chiamati in audizione.
All’art. 8, comma 3, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo,
e’ stata riformulata, richiamando le norme del testo unico in materia
di documentazione amministrativa, la disposizione relativa all’invio
di informazioni e documenti all’Autorita’.
Sulla proposta di riservare al Consiglio il potere di disporre
ispezioni e chiedere perizie e analisi, si osserva che tale potere e’
attribuito al responsabile del procedimento (art. 6 della legge n.
241 del 1990, «il responsabile … puo’ esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»). Le ispezioni, le
perizie attengono strettamente alla fase di approfondimento
istruttorio che si svolge all’interno del procedimento e non alla
fase decisoria finale. Il regolamento di organizzazione
dell’Autorita’, inoltre, attribuisce a ciascuna «unita’ organizzativa
competente» il potere di chiedere l’intervento del Servizio
ispettivo.
E’ stata, infine, oggetto di rilievi la disposizione dello schema,
art. 11, in materia di misure inibitorie. Si sostiene, innanzitutto,
che l’oggetto del regolamento, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del
testo unico sarebbe limitato ai provvedimenti di cui al comma 5, tra
i quali non rientrerebbe alcun provvedimento inibitorio cautelare. Si
afferma ancora che nell’art. 43 del testo unico il presupposto per
l’esercizio del potere inibitorio sarebbe l’accertamento di una
violazione e che, inoltre, esso sarebbe limitato alla prosecuzione
dell’operazione, successiva all’accertamento dell’infrazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 43, comma 6, oggetto del
regolamento sono i provvedimenti e i procedimenti di cui al comma 5,
norma quest’ultima che attribuisce all’Autorita’ il potere di
adottare un atto che «inibisce la prosecuzione» di determinate
attivita’, la posizione espressa in merito ai presupposti e ai limiti
del potere inibitorio non appare condivisibile.
La stessa lettera della norma, art. 43, comma 5, prevede quale
necessario antecedente logico, non l’accertamento di una violazione,
bensi’ l’esistenza di atti od operazioni idonee «a determinare una
situazione vietata», vale a dire atti o operazioni che abbiano
l’astratta capacita’ di violare la norma. Oggetto dello specifico
accertamento che conduce all’adozione della misura inibitoria non e’
dunque l’effettiva violazione, ma e’ l’attivita’ posta in essere che
deve avere la capacita’, anche solo potenziale, di violare la norma.
Sarebbe comunque illogico richiedere il medesimo presupposto –
accertamento della violazione – sia per il provvedimento definitivo
sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.
Inoltre, poiche’ l’accertamento della violazione sottende comunque
il divieto di ulteriore prosecuzione dell’operazione o
dell’attivita’, non appare ragionevole limitare la sfera di
operativita’ delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori attivita’
con le quali si porterebbe a compimento un’operazione di cui e’ stata
gia’ accertata la contrarieta’ ai divieti posti dall’art. 43 del
testo unico.
Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati,
debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il
16 maggio 2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS, e debbano essere
riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con
cio’ rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi
in sede applicativa;
Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:

Art. 1.
1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c),
n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell’art. 14, comma 1,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell’art. 43, commi 1 e 6, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato
alla presente delibera, di cui forma parte integrante, concernente la
disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai
trasferimenti di proprieta’ delle societa’ radiotelevisive, dei
procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attivita’ di
verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema
integrato delle comunicazioni.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in
materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
b) la delibera n. 290/03/CONS, recante approvazione del
regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di
proprieta’ di societa’ radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195.
3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia’
formalmente avviati prima dell’entrata in vigore della presente
delibera.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel
Bollettino ufficiale e ed e’ resa disponibile nel sito web
dell’Autorita’.
Roma, 9 novembre 2006
Il presidente: Calabro’

Il commissario relatore: Savarese-Sortino

Allegato A
Alla delibera n. 646/06/CONS

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’ DELLE SOCIETA’
RADIOTELEVISIVE, DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI POSIZIONI DOMINANTI E
DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE ED
INTESE NEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
b) per testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, recante «testo unico della radiotelevisione»; nelle disposizioni
del presente regolamento i riferimenti alle norme del testo unico si
intendono estesi alle corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004,
n. 112, tuttora vigenti;
c) per Autorita’, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni;
d) per sistema integrato delle comunicazioni: il settore
economico di cui all’art. 2, comma 1, lettera l), del testo unico;
e) per documento, ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o utilizzati
ai fini dell’attivita’ dell’impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita’ e rappresentativita’ dell’autore del documento,
nonche’ ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;
f) per intese, gli accordi e/o le pratiche concordate tra
imprese, nonche’ le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari, ai sensi dell’art. 2 della legge
10 ottobre 1990, n. 287;
g) per concentrazione: l’operazione che, ai sensi dell’art. 5
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o piu’
imprese procedono a fusione, quando uno o piu’ soggetti in posizione
di controllo di almeno un’impresa, ovvero una o piu’ imprese,
acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di
azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o
qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o
piu’ imprese; quando due o piu’ imprese procedono, attraverso la
costituzione di una nuova societa’, alla costituzione di un’impresa
comune;
h) per Direzione contenuti, la Direzione contenuti audiovisivi
e multimediali, che, ai sensi della deliberazione n. 506/05/CONS del
21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e
della concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioni
istruttorie di cui al titolo VI del testo unico;
i) per societa’ radiotelevisiva:
1) le societa’ titolari di concessione, autorizzazione, o
comunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte del
Ministero delle comunicazioni o dell’Autorita’, per l’esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo,
via satellite, con qualsiasi tecnica e modalita’, ad accesso libero o
condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti
ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonche’ i
soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari;
2) le societa’ munite del titolo abilitativo previsto dal
testo unico per l’esercizio dell’attivita’ di operatore di rete, di
fornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato;
l) per trasferimento di proprieta’: la cessione di azienda, il
trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che
ha per effetto l’acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo
o del pacchetto di controllo della societa’, sia esso di maggioranza
assoluta o relativa, nonche’ qualsiasi altro atto o patto,
indipendentemente dalla modalita’ con cui si perfeziona, che
determina il medesimo effetto nella forma di un’influenza dominante
ai sensi dell’art. 43, comma 15, del testo unico;
m) per controllo: le fattispecie di cui all’art. 2359, commi 1
e 2, cod. civ. e all’art. 43, commi 14 e 15 del testo unico;
n) per influenza dominante: le fattispecie di cui all’art. 43,
comma 15, del testo unico;
o) per Direttore, il Direttore della Direzione contenuti.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
a) i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 1, comma 6,
lettera c), n. 13, della legge n. 249 del 1997;
b) l’attivita’ di verifica delle operazioni di concentrazione e
delle intese notificate ai sensi dell’art. 43, comma 1, del testo
unico;
c) il procedimento volto ad adottare l’atto di pubblico
richiamo di cui all’art. 43, comma 3, del testo unico;
d) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad
eliminare od impedire il formarsi di posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo
compongono, ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 5, del testo unico;
e) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad
eliminare od impedire il formarsi di posizioni comunque lesive del
pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli
mercati che lo compongono, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del testo
unico;
f) i procedimenti volti ad accertare la violazione dei principi
di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico e
ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 3.
Autorizzazione

1. Sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 6,
lettera c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti di
proprieta’, di cui all’art. 1, comma 1, lettera l), delle societa’
radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare anche
mediante:
a) vendita dell’intero capitale sociale;
b) trasferimento del pacchetto di controllo della societa’ o
acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che gia’
deteneva il controllo congiunto;
c) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a
quelle gia’ detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della
societa’;
d) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il
controllo della societa’;
e) passaggio del controllo della societa’ per effetto di
influenza dominante, qualificata ai sensi dell’art. 43, comma 15, del
testo unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che
comporti il controllo delle societa’, di diritti reali su cosa
altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di
godimento;
f) variazione della maggioranza di controllo nelle societa’
cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;
g) cessione dell’azienda.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ altresi’ prescritta per
il caso di gestione fiduciaria.
3. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al presente
articolo i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda e le
acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamente
consentite dall’art. 27 del testo unico.
4. L’istanza di autorizzazione e’ presentata, entro quindici
giorni dalla data dell’atto o provvedimento che determina il
trasferimento di proprieta’, dal legale rappresentante della societa’
che acquisisce la societa’ di settore oppure dalla persona fisica o
giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L’istanza
e’ redatta in base all’apposito formulario predisposto
dall’Autorita’, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web,
nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da
allegare. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera g), il soggetto
acquirente presenta, a pena di irricevibilita’, l’attestazione
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni relativa alla positiva
valutazione in ordine al possesso da parte sua dei requisiti
occorrenti per il subentro nel titolo abilitativo.
5. Il Direttore assegna la responsabilita’ dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento ad essa inerente: in mancanza egli conserva la
responsabilita’ del procedimento.
6. L’istanza presentata puo’ essere regolarizzata o completata
dal richiedente. A tal fine il responsabile del procedimento invia,
entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, apposita
comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al
completamento dell’istanza entro un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, trascorso il quale l’istanza si intende ritirata.
7. Acquisita la relazione del responsabile del procedimento, il
Direttore della Direzione contenuti propone al Consiglio lo schema
del provvedimento finale, che e’ adottato entro venticinque giorni
dalla data di ricezione dell’istanza, o della sua regolarizzazione o
completamento ai sensi del comma 6. Rimangono impregiudicate le
valutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni ai fini
di un eventuale pronuncia di decadenza o revoca del titolo cui
attiene il trasferimento di proprieta’ autorizzato.
8. La decorrenza del termine di cui al comma 7 e’ sospesa:
a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla
societa’ richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi,
ivi inclusi operatori o utenti del mercato dell’emittenza, della
produzione o della distribuzione radiotelevisiva, fino
all’acquisizione degli elementi richiesti;
b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da
parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad
operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o
dell’Autorita’ garante per la concorrenza ed il mercato, fino alla
comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.
9. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al
comma 8, lettera a), di cui e’ data comunicazione alla societa’
istante ove le informazioni siano state richieste ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi, non puo’ in alcun caso essere
superiore a sessanta giorni.
10. Il termine di cui al comma 7 puo’ essere prorogato, fino ad
un massimo di venticinque giorni con provvedimento motivato del
Direttore, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamenti
particolarmente complessi.
11. L’avvio del procedimento autorizzatorio ed il provvedimento
conclusivo sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorita’ ove riguardino societa’ radiotelevisive che esercitano
l’attivita’ in ambito nazionale.
12. Se un’intesa o un’operazione di concentrazione non soggetta
alla comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 1, si
realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di
proprieta’, come definito dai commi 1 e 2, il richiedente presenta,
sulla base dell’apposito formulario pubblicato nel bollettino
ufficiale e sul sito web, un’unica istanza, che la Direzione
contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei
requisiti di nazionalita’ della societa’ e di onorabilita’ degli
amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si
conclude con un provvedimento negativo da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza o della
sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Ove,
invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il
procedimento prosegue con l’istruttoria preliminare preordinata allo
svolgimento delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico.

Art. 4.
Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art.
43, comma 1, del testo unico sono preventivamente comunicate dalle
parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale
dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 432 milioni di
euro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionale
dall’impresa di cui e’ prevista l’acquisizione, attraverso
l’operazione di concentrazione, sia superiore a 43 milioni di euro.
Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilita
dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con proprio
provvedimento, ai sensi dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
2. Sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1:
a) le intese che intervengono tra soggetti operanti nel sistema
integrato delle comunicazioni nonche’ le operazioni di concentrazione
nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel
medesimo sistema, ove l’operazione di concentrazione sia comunque
suscettibile di produrre effetti nel predetto sistema o in uno dei
mercati che lo compongono;
b) le intese e le operazioni di concentrazione di cui alla
lettera a) anche ove realizzate attraverso trasferimenti di impianti
o di rami d’azienda o acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi
espressamente consentite dall’art. 27 del testo unico.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, redatte in base
all’apposito formulario predisposto dall’Autorita’, pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web, contengono una descrizione del
contenuto dell’operazione nonche’ ogni ulteriore informazione
necessaria per la sua valutazione.
4. Se un’intesa o un’operazione di concentrazione soggetta alla
comunicazione di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente,
attraverso un trasferimento di proprieta’, come definito dai commi 1
e 2 dell’art. 3, il richiedente presenta preventivamente, sulla base
dell’apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul
sito web, un’unica istanza, che la Direzione contenuti verifica
preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di
nazionalita’ della societa’ e di onorabilita’ degli amministratori.
Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude
immediatamente con un provvedimento negativo da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza o della
sua regolarizzazione o completamento ai sensi dell’art. 3, comma 6.
Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il
procedimento prosegue con l’istruttoria preliminare preordinata allo
svolgimento delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico.
5. I soggetti tenuti per la medesima vicenda ad effettuare la
comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione
congiuntamente; all’atto della comunicazione possono designare un
rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di
ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.
6. La Direzione contenuti nel corso dell’istruttoria di propria
competenza puo’ chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro
rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni
relativamente all’operazione o intesa comunicata.
7. L’istruttoria preliminare si conclude mediante la formulazione
al Consiglio di una proposta di deliberazione ai sensi del comma 8 o
di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5.
8. La decisione del Consiglio di non avviare l’istruttoria a
seguito di una notifica ai sensi del comma 1, da emettere entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle
integrazioni di cui al comma 6, e’ prontamente comunicata alle
imprese interessate.
9. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenziali
contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione
contenuti non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del
termine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivale
alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di
nuova intesa.
10. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all’art.
43, comma 1, del testo unico, non soggette a notifica preventiva ai
sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione contenuti, entro
quindici giorni dal perfezionamento dell’operazione, ai fini delle
verifiche di cui all’art. 43 del testo unico. Ad esse si applicano i
commi 2, 3, 5, 6 e 9.
11. Le operazioni di concentrazione e le intese che intervengano
tra societa’ appartenenti ad uno stesso gruppo non sono soggette
all’obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di
comunicazione di cui al comma 10.
12. Il Consiglio puo’ delegare al Direttore il potere di decidere
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 5 sulle operazioni di
concentrazione e sulle intese di cui al comma 10. In tal caso, il
Direttore informa mensilmente il Consiglio sulle decisioni di non
avvio dell’istruttoria assunte.

Art. 5.
Avvio dell’istruttoria

1. La Direzione contenuti, all’esito delle verifiche di cui
all’art. 43 del testo unico, o dietro segnalazione di chiunque vi
abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove
ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una
posizione vietata ai sensi dell’art. 43 del testo unico, entro
novanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di
cui all’art. 4, comma 6, formula al Consiglio la proposta di avvio
dell’istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti
previsti dalle lettere c), d), e) o f) dell’art. 2, comma 1.
2. La comunicazione di avvio dell’istruttoria contiene una
sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute,
l’indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del
diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del
procedimento, nonche’ la fissazione del termine entro cui
l’istruttoria si deve concludere, termine non superiore a centoventi
giorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori novanta giorni.
3. La comunicazione di avvio dell’istruttoria e’ notificata da un
dipendente dell’Autorita’ alle imprese ed ai soggetti interessati,
inclusi coloro che, avendo un interesse diretto, immediato ed
attuale, hanno presentato segnalazioni utili all’avvio
dell’istruttoria, mediante consegna di copia del provvedimento al
destinatario ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
avviso di ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la notifica
puo’ essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via posta
elettronica seguita, entro i successivi tre giorni, dall’invio della
comunicazione di avvio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la
notificazione personale risulti impossibile o particolarmente
gravosa, la notificazione puo’ essere effettuata tramite
pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o
mediante altre idonee forme di pubblicita’, in ogni caso con
l’inserzione nel sito istituzionale dell’Autorita’.
5. L’avvio del procedimento istruttorio e’ pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
6. Il Direttore riferisce periodicamente al Consiglio
sull’andamento delle istruttorie in corso.

Art. 6.
Partecipazione all’istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria:
a) i soggetti ai quali e’ stato notificato l’avvio
dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 3;
b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonche’
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed
attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti
adottabili all’esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata
richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 5.
2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’:
a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri;
b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto
dall’art. 14;
c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione
di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del
compimento di atti istruttori da parte dell’Autorita’.

Art. 7.
Audizioni istruttorie

1. I soggetti cui e’ stato notificato l’avvio dell’istruttoria ai
sensi dell’art. 5, comma 3, possono chiedere al responsabile del
procedimento, entro venti giorni dalla notifica dell’avvio, di essere
sentiti sui fatti che ne formano oggetto.
2. L’audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento,
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data
dell’audizione e’ comunicata al soggetto richiedente con almeno
cinque giorni di preavviso.
3. In sede di audizione i soggetti interessati:
a) debbono comparire in persona del proprio legale
rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di
documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed
adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell’istruttoria;
b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia
senza, tuttavia, che l’esercizio di tale facolta’ possa comportare la
sospensione dell’audizione.
4. Dell’audizione e’ redatto verbale, in forma sintetica, recante
le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale e’
sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato
a rappresentare la parte: qualora uno dei medesimi non possa o non
voglia sottoscriverlo, ne e’ fatta menzione nel verbale stesso con
l’indicazione del motivo dell’impossibilita’ o del rifiuto di
sottoscrizione. Copia del verbale e’ consegnata ai soggetti
intervenuti all’audizione che ne facciano richiesta. Ai soli fini
della predisposizione del verbale, puo’ essere effettuata
registrazione fonografica dell’audizione.
5. Il responsabile del procedimento nel corso dell’istruttoria
puo’ disporre l’audizione di soggetti che possano fornire elementi
utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all’istruttoria ai
sensi dell’art. 6. Dell’audizione, in aderenza alle disposizioni
precedenti, e’ redatto verbale, che viene acquisito agli atti
dell’istruttoria.

Art. 8.
Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti,
comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi,
devono essere formulate dal responsabile del procedimento per
iscritto e comunicate ai soggetti destinatari. Le comunicazioni sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo
stesso mezzo.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:
a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi
richiesti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale dovra’ pervenire la risposta o
essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in
relazione all’urgenza del caso ed alla natura, quantita’ e qualita’
delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per
predisporle;
d) le modalita’ con le quali dovranno essere fornite le
informazioni o esibiti i documenti richiesti;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o
esibire i documenti richiesti, nonche’ nel caso di presentazione di
informazioni o documenti non veritieri.
3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di
procura speciale, nell’inviare all’Autorita’ le informazioni e i
documenti richiesti sottoscrivono un’apposita dichiarazione con la
quale assumono ogni responsabilita’ sulla completezza e veridicita’
delle informazioni fornite e sulla completezza e conformita’
all’originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, e successive
modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell’istruttoria il
responsabile del procedimento puo’ chiedere che i documenti esibiti
siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme
all’originale.

Art. 9.
Ispezioni

1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore di
affidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le
sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi
inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai
fini dell’istruttoria.
2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del
procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla
legge, secondo le modalita’ e con i poteri previsti dalla delibera
63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento
delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorita’ presso le sedi
dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni».

Art. 10.
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il Direttore puo’ autorizzare il responsabile del procedimento
a disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonche’ altre
consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare
oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria.
2. L’autorizzazione e’ comunicata ai soggetti cui e’ stato
notificato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5, comma 3,
con l’indicazione del nome del perito o esperto consultato, del
quesito postogli e del termine entro il quale la sua relazione
conclusiva deve essere consegnata all’Autorita’. Con successivo atto
e’ comunicata ai medesimi soggetti l’avvenuta acquisizione dei
risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.

Art. 11.
Misure inibitorie

1. Nel corso dell’istruttoria, su proposta del Direttore, il
Consiglio, qualora risulti urgente intervenire al fine di impedire il
formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e
siano stati acquisiti sufficienti elementi istruttori, puo’ adottare,
ai sensi dell’art. 43 del testo unico, le misure inibitorie
strettamente necessarie ad evitare una lesione grave ed irreparabile
al pluralismo dei mezzi di comunicazione o alla concorrenza nei
mercati compresi nel sistema integrato delle comunicazioni per il
tempo, comunque non superiore a centoventi giorni, necessario alla
conclusione del procedimento.
2. Il Consiglio, previa delibazione sulla non manifesta
infondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica ai
soggetti interessati i presupposti, l’oggetto e le finalita’.
3. Le parti entro sette giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il Consiglio adotta un
provvedimento motivato nei successivi sette giorni.
4. Il procedimento prosegue in conformita’ alle disposizioni di
cui agli articoli che seguono.

Art. 12.
Termini dell’istruttoria

1. I termini previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, sono sospesi
dalla richiesta di cui all’art. 8 sino al suo completo riscontro. La
sospensione, che non puo’ in alcun caso essere superiore a sessanta
giorni, e’ comunicata alla societa’ istante ove la richiesta di
informazioni o di documenti sia stata rivolta ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi.
2. Ove siano in corso istruttorie su concentrazioni od intese
presso la Commissione europea o l’Autorita’ garante per la
concorrenza ed il mercato, i termini dell’istruttoria di cui all’art.
5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio, in
presenza di concrete ragioni di pregiudizialita’, fino alla
pubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Art. 13.
Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all’art. 6, comma 1, hanno diritto di
accesso ai documenti formati o acquisiti dall’Autorita’ nel corso
dell’istruttoria secondo le modalita’ e le procedure di cui alla
delibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso, entro i limiti
di cui al comma 1, anche i documenti formati o acquisiti
dall’Autorita’ in data antecedente a quella di notifica dell’avvio
dell’istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento puo’ motivatamente disporre
il differimento dell’accesso ai documenti richiesti sino a quando sia
stata accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle
infrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione delle risultanze
istruttorie di cui all’art. 14.

Art. 14.
Chiusura dell’istruttoria

1. Il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza della
proposta di provvedimento finale del Direttore in relazione agli
elementi probatori acquisiti, dichiara conclusa l’istruttoria e
dispone l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai
soggetti di cui all’art. 5, comma 3.
2. Dichiarata la chiusura dell’istruttoria, il responsabile del
procedimento non puo’ compiere ulteriori atti finalizzati
all’acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti al suo
oggetto.
3. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il
termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le
proprie osservazioni e memorie conclusive.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle
risultanze istruttorie le parti possono presentare istanza motivata
di proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo
stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere alla
Direzioni contenuti richiesta di fissazione dell’audizione
conclusiva. I soggetti di cui all’art. 5, comma 3, hanno in ogni caso
il diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di tutte le
memorie conclusive depositate.

Art. 15.
Audizione conclusiva

1. Il Consiglio comunica ai soggetti di cui all’art. 6, comma 1,
la data fissata per l’audizione conclusiva dinanzi a se’, che deve
essere successiva alla scadenza del termine assegnato per il deposito
delle memorie conclusive.
2. Nel corso dell’audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di
cui all’art. 6, comma 1, lettera a), nonche’ gli altri soggetti che
abbiano partecipato all’istruttoria e ne abbiano fatta motivata
richiesta.
3. Dell’audizione conclusiva e’ redatto processo verbale secondo
le regole dell’art. 7.

Art. 16.
Pubblico richiamo

1. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria, delle memorie presentate e dell’audizione
conclusiva, riscontri l’insussistenza degli estremi per provvedere ai
sensi dell’art. 17 ma accerti che un’impresa o un gruppo di imprese
operante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico, adotta un
atto di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio e
l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e
seguenti anche ove il procedimento venga sin dall’inizio avviato ai
fini dell’adozione dell’atto di pubblico richiamo.

Art. 17.
Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell’istruttoria,
delle memorie presentate e dell’audizione conclusiva, se ravvisa il
superamento dei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art.
43 del testo unico, o accerta il formarsi di posizioni dominanti o
comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle
comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, adotta i
provvedimenti di cui all’art. 43, comma 5, del testo unico, fissando
un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono
ottemperare.
2. La delibera conclusiva del procedimento promosso mediante
notifica di concentrazione o intesa ai sensi dell’art. 4 deve essere
assunta, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’art. 5,
comma 2, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria.
3. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, o l’atto di
pubblico richiamo di cui all’art. 16, sono comunicati alle parti
secondo quanto previsto dall’art. 19 e pubblicati nel sito web e nel
bollettino ufficiale dell’Autorita’.

Art. 18.
Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal
Consiglio ai sensi dell’art. 17, il Direttore propone al Consiglio la
contestazione degli addebiti.
2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata
l’inottemperanza, contesta senza ritardo l’addebito al responsabile
promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 1, comma 31, della legge n. 249 del
1997. Il procedimento e’ regolato dagli articoli 5 e seguenti della
delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.
3. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto
esclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al quale
e’ stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza.

Art. 19.
Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento, salvo
quanto previsto dall’art. 5 in ordine alla notifica al destinatario
del provvedimento di avvio dell’istruttoria, sono effettuate mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con
richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.
2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente
l’attivita’ radiotelevisiva sono effettuate presso la sede indicata
nell’istanza o, in difetto presso il domicilio legale.
3. Le comunicazioni dei soggetti interessati all’istruttoria sono
sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.
4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione da
parte di terzi all’Autorita’ di documenti, perizie e memorie.

Art. 20.
Sanzioni

1. L’inottemperanza all’obbligo di presentare l’istanza per
ottenere l’autorizzazione al trasferimento di proprieta’, di cui
all’art. 3, commi 1 e 12, e l’inottemperanza all’obbligo di
notificare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del testo unico, le
intese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai sensi
dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso,
dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio decorrono i
termini previsti dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 8, e 5, comma 1.
2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a
comunicare i dati e le notizie all’Autorita’, nei termini e con le
modalita’ prescritti nella richiesta di cui all’art. 8, sono puniti
ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. I
soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati
contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attivita’ non
rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell’art. 1, comma 29,
della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall’art. 2621 del
codice civile.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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