Gazzetta Ufficiale N. 278 del 27 Novembre 2008 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 19 novembre 2008

Riordino della disciplina delle Comunita’ montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»; art. 2, commi da 17 a 22;
Visto, in particolare, il comma 17, dell’art. 2 della citata legge
finanziaria, cosi’ come modificato dall’art. 4-bis, comma 5, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le regioni,
al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi,
sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della
disciplina delle comunita’ montane, ad integrazione di quanto
previsto dall’art. 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il
funzionamento delle comunita’ montane stesse per un importo pari
almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma
16, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunita’ montane
presenti nella regione;
Visto il comma 21, del sopra richiamato art. 2, cosi’ come
modificato dal comma 6 dell’art. 4-bis del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, in base al quale l’effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa di cui al comma 17 e’ accertato, entro il 31 ottobre 2008,
sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative
relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentite le singole regioni interessate;
Vista la nota n. 0004384 del 7 maggio 2008, con la quale il
Ministero dell’interno ha comunicato che le quote del fondo
ordinario, di cui all’art. 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assegnate per l’anno 2007
all’insieme delle comunita’ montane di ciascuna regione ammonta a
5.782.508,59 euro per la regione Abruzzo,a 4.684.486,73 euro per la
regione Basilicata,a 9.283.021,55 euro per la regione Calabria, a
8.908.817,85 euro per la regione Campania, a 4.914.764,77 euro per la
regione Emilia Romagna, a 5.208.667,37 euro per la regione Liguria, a
13.037.511,38 euro per la regione Lombardia, a 3.969.014,63 euro per
la regione Marche, a 2.924.741,48 euro per la regione Molise, a
10.831.501,69 euro per la regione Piemonte, a 5.709.843,59 euro per
la regione Toscana e a 4.750.169,08 euro per la regione Umbria;
Vista la legge della regione Abruzzo 27 giugno 2008, n. 10, recante
«Riordino delle comunita’ montane abruzzesi e modifiche a leggi
regionali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Basilicata 27 giugno 2008, n. 11,
recante «Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle
funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (finanziaria 2008)» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Calabria 10 luglio 2008, n. 20,
recante «Riordino istituzionale delle comunita’ montane ai sensi
dell’art. 2, commi 17 e 18, della legge n. 244/2007. Modifiche alla
legge regionale 19 marzo 1999, n. 4» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Campania 30 settembre 2008, n. 12,
recante «Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunita’ montane» e la
relativa relazione tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10,
recante «Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma
dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni» e la
relativa relazione tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Liguria 4 luglio 2008, n. 24, recante
«Disciplina di riordinino delle Comunita’ montane, disposizioni per
lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei
piccoli Comuni» e la relativa relazione tecnico- finanziaria;
Vista la legge della regione Lombardia 27 giugno 2008, n. 19,
recante «Riordino delle Comunita’ montane della Lombardia, disciplina
delle unioni dei comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Marche 1 luglio 2008, n. 18, recante
«Norme in materia di Comunita’ montane e di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Molise 27 giugno 2008, n. 19, recante
«Riordino delle Comunita’ montane secondo i principi e le finalita’
di cui all’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24
dicembre 2007, n. 244» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Piemonte 1 luglio 2008, n. 19, recante
«Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
(testo unico delle leggi sulla montagna)» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Toscana 26 giugno. 2008, n. 37,
recante «Riordino delle Comunita’ montane» e la relativa relazione
tecnico-finanziaria;
Vista la legge della regione Umbria 12 giugno 2008, n. 10, recante
«Misure di razionalizzazione in materia di Comunita’ montane in
attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle
leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26
marzo 2008, n. 5» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;
Vista la lettera dell’Ufficio legislativo del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 2070/Varie/12379 del 27 ottobre
2008, di trasmissione della nota n. 0125447 della Ragioneria Generale
dello Stato del 24 ottobre 2008 nella quale si evidenzia che
dall’attivita’ di verifica svolta e’ emerso il conseguimento
dell’obiettivo minimo di riduzione di spesa da parte delle regioni
che hanno legiferato;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 17, della sopra
richiamata legge finanziaria, la riduzione a regime della spesa
corrente per il funzionamento delle comunita’ montane deve consistere
in un importo pari almeno ad un terzo del fondo ordinario suddetto e
quindi corrispondente per ciascuna regione a: 1.927.502,86 euro per
la regione Abruzzo, 1.561.495,58 euro per la regione Basilicata,
3.094.340,52 euro per la regione Calabria, 2.969.605,95 euro per la
regione Campania, 1.638.254,92 euro per la regione Emilia Romagna,
1.736.222,46 euro per la regione Liguria, 4.345.837,13 euro per la
regione Lombardia, 1.323.004,88 euro per la regione Marche,
974.913,83 euro per la regione Molise, 3.610.500,56 euro per la
regione Piemonte, 1.903.281,20 euro per la regione Toscana e
1.583.389,69 euro per la regione Umbria;
Accertato che le leggi regionali adottate hanno conseguito il
risparmio di spesa richiesta;
Tenuto conto che le regioni Lazio, Puglia e Veneto non hanno
provveduto ad adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge
24 dicembre 2007 n. 244, cosi’ come modificato dall’art. 4-bis, comma
5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, proprie leggi di
riordino della disciplina delle comunita’ montane, nel termine ivi
previsto;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro per i rapporti con le regioni;
Decreta:

Art. 1.

Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e
Umbria e’ accertata la riduzione a regime della spesa corrente per il
funzionamento delle comunita’ montane, ai sensi dell’art. 2, comma
21, per un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario
di cui all’art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle
Comunita’ Montane presenti in ogni regione.

Art. 2.

Per le citate regioni Lazio, Puglia e Veneto si producono gli
effetti del comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per i rapporti con le regioni
Fitto

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