L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31
ottobre, in particolare nella sua prosecuzione dell’8 novembre 2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 e, in particolare,
l’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “testo
unico della radiotelevisione”;
Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo
unico, costituiscono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettivita’, la completezza, la
lealta’ e l’imparzialita’ dell’informazione, nonche’ l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche e che, l’attivita’ di
informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di
contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale,
che, anche attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, deve garantire e favorire la possibilita’ della libera
formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici
alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parita’ di trattamento e imparzialita’;
Considerato che l’Autorita’ e’ chiamata dall’art. 10, comma 1, del
citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;
Rilevato, altresi’, che il citato art. 7, comma 3, del testo unico
prevede che l’Autorita’ stabilisce ulteriori regole per le emittenti
radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale per
rendere effettiva l’osservanza dei principi ivi stabiliti nei
programmi di informazione e di propaganda;
Visto l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel
servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, secondo il quale, in
particolare:
“1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai
programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con
la completezza dell’informazione, la pluralita’ dei punti di vista e
la necessita’ del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a
tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del
servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivita’ al
rispetto dell’imparzialita’, avendo come unico criterio quello di
fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e
fondate, con il massimo della chiarezza …”;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante
“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in
materia di comunicazione politica e parita’ di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali”, secondo la quale, in
particolare:
“1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali,
le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i
principi di completezza e correttezza dell’informazione,
obiettivita’, equita’, lealta’, imparzialita’, pluralita’ dei punti
di vista e parita’ di trattamento”;
Considerato che, in virtu’ del quadro normativo e regolamentare
sopra richiamato, i principi di pluralismo, obiettivita’,
completezza, lealta’ e imparzialita’ devono informare le trasmissioni
di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
trasmesse;
Considerate le plurime segnalazioni pervenute all’Autorita’ negli
ultimi tempi in occasione dello svolgimento di iniziative od eventi
di importanza nazionale che rivestono rilievo per la vita
socio-politica del Paese, con le quali gli esponenti hanno richiesto
la messa a disposizione di adeguati spazi informativi da parte delle
emittenti pubbliche e private onde assicurare il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di pluralismo, obiettivita’,
completezza e imparzialita’ dell’informazione;
Considerato che le norme sopra richiamate compongono, invero, in
sintesi, un principio che richiede la salvaguardia dell’interesse
informativo dei cittadini nei confronti delle iniziative e degli
eventi a carattere nazionale che rivestano carattere di rilievo per
la vita socio-politica del Paese, quali momenti collettivi di
partecipazione democratica e di formazione dell’opinione pubblica, e
che, per costante giurisprudenza dell’Autorita’, a simili iniziative
ed eventi si applicano i principi in materia di pluralismo,
obiettivita’, completezza e imparzialita’ dell’informazione;
Rilevata l’opportunita’ di orientare preventivamente gli operatori
adottando, pertanto, un atto di indirizzo generale inteso a
richiamare la necessita’ che l’informazione radiotelevisiva relativa
a tutte le iniziative ed eventi di importanza nazionale che rivestano
carattere di rilievo per la vita socio-politica del Paese, in quanto
costituenti momento di partecipazione democratica e di formazione
dell’opinione pubblica, si svolga nell’osservanza dei principi
citati, sottolineando l’esigenza centrale che al riguardo venga
quindi fornita una adeguata e corretta informazione sulla portata
dell’iniziativa e sulle sue concrete modalita’ di svolgimento, dando
altresi’ conto del dibattito politico ad essa connesso, nei suoi vari
aspetti, in modo completo, imparziale ed obiettivo;
Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
1. In applicazione dei principi vigenti in materia di informazione,
le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di
contenuti in ambito nazionale garantiscono nei programmi di
informazione uno spazio adeguato a tutte le iniziative ed eventi di
importanza nazionale che rivestano carattere di rilievo per la vita
socio-politica del Paese, quali momenti collettivi di partecipazione
democratica e di formazione dell’opinione pubblica, nel rispetto dei
principi in materia di pluralismo, obiettivita’, completezza e
imparzialita’ dell’informazione. In particolare, essi forniscono una
adeguata e corretta informazione sulla portata dell’iniziativa e
sulle sue concrete modalita’ di svolgimento e danno altresi’ conto
del dibattito politico ad essa connesso, nei suoi vari aspetti, in
modo completo, imparziale ed obiettivo, al fine di garantire e
favorire la possibilita’ della libera formazione delle opinioni da
parte dei cittadini.
La presente delibera e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorita’ ed e’ trasmessa
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 8 novembre 2007
Il presidente: Calabro’
I commissari relatori Innocenzi Botti – Lauria